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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40807/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti, assunti e poi stabilizzati nell'area A posizione economica A2, che chiedevano il riconoscimento dell'inquadramento nell'area B livello economico B1 a decorrere dal 20 febbraio 2009. Essi sostenevano di avere sempre svolto mansioni di autista soccorritore, comprensive della guida del mezzo, del controllo della sua funzionalità e di attività sanitarie di primo soccorso. A fondamento della pretesa invocavano il CCNI del 17 febbraio 2009, che, nel recepire il nuovo sistema di classificazione previsto dal CCNL 1 ottobre 2007, aveva istituito il profilo di autista soccorritore collocato nell'area B. La Corte d'appello aveva però respinto la domanda, richiamando un precedente della Cassazione e rilevando che i ricorrenti avevano chiesto soltanto il diverso inquadramento, non anche differenze retributive per mansioni superiori. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione delle disposizioni contrattuali collettive richiamate e dell'art. 36 Cost., sostenendo che la contrattazione integrativa potesse istituire un nuovo profilo nell'area superiore e che il principio di proporzionalità della retribuzione imponesse di collocare nell'area B chi svolgeva le mansioni tipiche del nuovo profilo; 2) violazione dell'art. 45, comma 2, e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 165/2001, per avere la decisione determinato un'ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti svolgenti le medesime mansioni, penalizzando gli assunti prima del 20 febbraio 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il contratto integrativo 2006/2009 della CRI, nell'istituire il nuovo profilo di autista soccorritore, non ha comportato l'automatica trasposizione nell'area B del profilo di autista, che rimane distinto e collocato nell'area A. Nel pubblico impiego contrattualizzato il passaggio a un'area superiore è subordinato al superamento di procedure selettive e ai principi costituzionali in materia di concorsi pubblici; lo svolgimento di fatto di mansioni riconducibili a un profilo superiore non consente la definitiva acquisizione dell'inquadramento più elevato, ma può soltanto fondare, ove ne ricorrano i presupposti, una pretesa economica per le differenze retributive relative al periodo di effettivo svolgimento delle mansioni. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda, condannando i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 7, CCNL 1998/2001 per il personale del comparto degli enti pubblici non economici

    Richiamato dai ricorrenti come base contrattuale della disciplina dell'inquadramento e dei profili professionali.

  • artt. 5, comma 2, 6, comma 4, 8, comma 2, 15 e 22 CCNL 2006/2009 per il personale del comparto degli enti pubblici non economici

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere la possibilità di una nuova classificazione professionale nell'area superiore tramite contrattazione integrativa.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere il diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Invocato per censurare l'asserita disparità di trattamento tra dipendenti che svolgerebbero le medesime mansioni.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in combinato con l'art. 45, comma 2, per contestare l'interpretazione del regime contrattuale applicabile al pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    È la norma centrale: l'inquadramento resta quello di assunzione o quello successivamente acquisito tramite sviluppo professionale o procedure concorsuali/selettive; lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non comporta automatica promozione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale che impone il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento e impedisce inquadramenti automatici senza concorso o selezione.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato quale norma attuativa dei principi costituzionali sul reclutamento nella pubblica amministrazione.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma sul procedimento camerale non partecipato nel giudizio di legittimità.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di un precedente della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Citata come legge che ha modificato la disciplina del contributo unificato.

  • Cass. S.U. n. 4315/2020

    Richiamata per precisare i presupposti applicativi dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. n. 10628/2006

    Richiamata per il principio secondo cui non sono consentiti inquadramenti automatici del personale pubblico, neppure in base al profilo o alle mansioni svolte.

  • Cass. n. 20915/2019

    Precedente conforme seguito dalla Corte, relativo a domande analoghe di autisti soccorritori della CRI.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il passaggio a un'area o qualifica superiore non può derivare automaticamente dall'esercizio di fatto di mansioni più complesse o dal solo rilievo della professionalità espressa, ma richiede il rispetto delle regole di accesso, dello sviluppo professionale o di procedure selettive previste dall'ordinamento.
  • L'istituzione, tramite contrattazione collettiva, di un nuovo profilo professionale non determina di per sé la retrocessione o la trasposizione automatica in quel profilo dei dipendenti già in servizio in un profilo diverso e inferiore.
  • Quando il dipendente pubblico svolga di fatto mansioni non ricomprese nell'inquadramento di appartenenza, la tutela eventualmente configurabile è quella economica per il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni, non l'acquisizione definitiva della qualifica superiore.
  • Le disposizioni della contrattazione collettiva sull'inquadramento devono essere interpretate in modo conforme al quadro legale e costituzionale del pubblico impiego; tra più letture va preferita quella che evita una clausola incompatibile con il divieto di automatismi di carriera.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la disciplina dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 prevale sulla pretesa di fondare l'inquadramento superiore sul solo contenuto concreto delle mansioni svolte.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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