Cassazione Civile, Ordinanza n. 13486/2026 del 09/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce dallo spostamento di un macchinario industriale installato in un capannone vicino al sito della società attrice. La società sosteneva che alcuni soggetti avessero, nel tentativo di ottenere la restituzione della porzione immobiliare, fatto trasportare il macchinario all’esterno, smontandolo e danneggiandolo anche a causa della pioggia; dopo una denuncia querela e un ATP, chiedeva il risarcimento del danno quantificato dal consulente in oltre 139 mila euro. I convenuti si difendevano negando la propria legittimazione passiva, sostenendo che il rapporto contrattuale era con la società e non con loro, che vi sarebbe stata un’intesa sul trasferimento della macchina e che lo spostamento era stato effettuato per liberare l’area senza arrecare danni. In appello deducevano anche carenza di prova dell’an e del quantum, contestavano la CTU, l’applicazione dell’art. 2058, comma 2, c.c. e la condanna integrale alle spese nonostante la riduzione della somma risarcitoria per l’eliminazione dell’IVA. In cassazione articolavano sei motivi: violazione di legge sulla legittimazione passiva, sull’art. 2043 e 2049 c.c., sull’art. 2697 c.c., omesso esame di fatto decisivo e vizi motivazionali in relazione alla CTU, violazione dell’art. 2058, comma 2, c.c. per avere riconosciuto un risarcimento per equivalente superiore al costo di acquisto/ripristino, e violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché generici e non correlati alla ratio decidendi, osservando che la Corte d’appello aveva escluso la legittimazione passiva della società intestataria del contratto di locazione e aveva affermato, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, la responsabilità personale dei ricorrenti per il danno cagionato al macchinario. Ha dichiarato inammissibili anche il quarto e il quinto motivo per carenza di specificità e autosufficienza, rilevando che, in presenza di doppia conforme, i ricorrenti non avevano indicato in modo puntuale le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; ha inoltre ritenuto che la censura sul quantum tendesse solo a proporre una diversa valutazione del valore del bene e del costo di riparazione, non scrutinabile in cassazione. Il sesto motivo è stato respinto perché la parziale riforma della sentenza di primo grado sulla sola voce IVA non implicava violazione del principio di soccombenza, restando rimesso al giudice di merito il governo delle spese nei limiti dell'art. 91 c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma le censure sono ritenute inammissibili per genericità e mancata correlazione alla ratio decidendi
è richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ribadisce che, in presenza di doppia conforme, occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni
la Corte lo applica per affermare che il ricorso deve contenere censure specifiche e correlate alla decisione impugnata; in mancanza il motivo è inammissibile
richiamato in relazione alla responsabilità aquiliana per il danno cagionato direttamente al macchinario
invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente; la controversia riguarda responsabilità personale degli autori dell’illecito, non responsabilità del preponente per fatto altrui
richiamato come norma sull’onere della prova; la Corte non ravvisa una sua violazione poiché le doglianze si risolvono in contestazioni di merito
richiamato per contestare il risarcimento per equivalente; la Corte ritiene la censura non scrutinabile perché diretta a rimettere in discussione la valutazione fattuale del valore del bene e del costo di riparazione
richiamato per le spese di lite; la Corte afferma che il principio di soccombenza non è violato dalla condanna alle spese anche se la domanda è stata accolta solo parzialmente in appello
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 13 comma 1-bis d.p.r. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione
menzionato come ipotesi eccezionale che può incidere sulle spese, ma non ricorre nel caso esaminato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche o meramente assertive, senza una puntuale correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In caso di responsabilità aquiliana per danni cagionati direttamente, la legittimazione passiva spetta agli autori dell’illecito; non può essere invocata la disciplina della responsabilità per fatto altrui se il soggetto evocato in giudizio non è chiamato a rispondere in tale veste.
- Quando vi è doppia conforme, il vizio motivazionale è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa stima del valore del bene e del costo di ripristino, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La parziale riforma della decisione di primo grado su una singola voce di danno non comporta automaticamente violazione del principio di soccombenza, restando la regolazione delle spese ampiamente rimessa al giudice di merito nei limiti dell’art. 91 c.p.c.
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