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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25346/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Quattro imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice per l'udienza preliminare che aveva applicato la pena su richiesta delle parti in relazione a un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguardava la asserita mancata verifica, da parte del giudice, della sussistenza di una causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis c.p., con conseguente difetto di motivazione sul punto. La Corte ha ritenuto che, nel rito del patteggiamento, non sia deducibile con ricorso per cassazione il vizio relativo alla mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione ai soli casi tassativamente previsti. Ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato ciascun ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, al versamento di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che il motivo dedotto attiene a un controllo non consentito in sede di ricorso contro il patteggiamento, alla luce del perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 131-bis c.p.

    norma invocata dai ricorrenti per sostenere la mancata verifica della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato in relazione all'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, ma la Corte esclude che la sua mancata verifica sia deducibile nel ricorso contro il patteggiamento nei limiti del caso concreto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    ritenuto norma che delimita tassativamente l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento ai soli casi di violazione di legge espressamente previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a fondamento del reato oggetto di patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso entro un perimetro rigorosamente delimitato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non consente di dedurre in via generale la mancata verifica delle cause di proscioglimento.
  • La doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è, di per sé, sindacabile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena se non rientra nelle ipotesi tassative previste dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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