Cassazione Civile, Ordinanza n. 27828/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva domandato davanti al Tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso per motivi umanitari; il Tribunale aveva rigettato tutte le domande. In Cassazione il ricorrente impugnava solo il capo relativo al diniego della protezione sussidiaria. Tuttavia il ricorso veniva esaminato preliminarmente sul piano formale: la procura speciale, apposta in calce al ricorso e rilasciata al difensore che l'aveva autenticata, riportava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio successiva al provvedimento, ma non conteneva una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto. La Corte ha quindi verificato la conformità della procura all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite, ritenendo necessaria tale specifica certificazione a pena di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale non era redatta in conformità all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008: mancava la certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura, da intendersi successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre disposto l'onere del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale
richiede, quale requisito speciale rispetto agli artt. 83 e 365 c.p.c., che la procura rechi la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità, oltre all'autenticità della firma
richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce una deroga più rigorosa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 3 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità già svolto, senza che la norma sia stata ritenuta contrastante
art. 10 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità già svolto, senza che la norma sia stata ritenuta contrastante
art. 24 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità già svolto, senza che la norma sia stata ritenuta contrastante
art. 111 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità già svolto, senza che la norma sia stata ritenuta contrastante
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione al rispetto della direttiva 2013/32/UE, della Carta dei diritti fondamentali UE e della CEDU
art. 28 direttiva 2013/32/UE
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale/eurounitaria della norma sulla procura
art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale/eurounitaria della norma sulla procura
art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale/eurounitaria della norma sulla procura
art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale/eurounitaria della norma sulla procura
art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale/eurounitaria della norma sulla procura
art. 6 CEDU
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale/eurounitaria della norma sulla procura
art. 13 CEDU
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale/eurounitaria della norma sulla procura
art. 14 CEDU
richiamato nel giudizio di compatibilità costituzionale/eurounitaria della norma sulla procura
Corte cost. sent. n. 13 del 2022
ha ritenuto non contrastante con i parametri costituzionali ed eurounitari l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite
Cass. S.U. n. 15177 del 2021
ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, nel senso che la procura deve recare espressa indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento e la certificazione del difensore sulla data e sull'autenticità della firma
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi nel procedimento di protezione internazionale, la procura speciale deve rispettare un requisito formale rafforzato: la data di rilascio deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare certificata dal difensore.
- La mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, trattandosi di requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.
- Nel controllo di ammissibilità del ricorso la Corte può rilevare d'ufficio l'irregolarità della procura speciale anche in assenza di difese della parte intimata.
- La disciplina speciale della procura nei giudizi di protezione internazionale costituisce una deroga alle regole generali degli artt. 83 e 365 c.p.c. e impone un livello più elevato di specificità formale.
- La mancata costituzione della parte resistente esclude la statuizione sulle spese di lite, ma non impedisce la declaratoria di inammissibilità né l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
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