Cassazione Civile, Ordinanza n. 37185/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un avvocato chiese l’ammissione al passivo della procedura concorsuale della società assistita per compensi professionali maturati in anni di patrocinio in una complessa controversia concernente la natura demaniale o privata di alcuni terreni costieri. Dedusse di aver svolto attività nei gradi di appello e di cassazione, di aver ricevuto solo acconti parziali e di avere poi ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo, opposto dalla procedura. Il giudice delegato escluse il credito; il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ammise solo importi molto inferiori rispetto a quelli richiesti, ritenendo indeterminabile il valore della controversia e applicando i criteri tariffari allora vigenti con aumento per la complessità, ma senza riconoscere lo straordinario vantaggio. Con il ricorso per cassazione il professionista ha censurato: la negata rilevanza dell’accordo sul valore della lite e della corrispondenza tra i difensori; la ritenuta indeterminabilità del valore della causa e l’asserita erronea applicazione dei criteri tariffari; la mancata applicazione del massimo aumento per la particolare complessità e lo straordinario vantaggio; la decorrenza degli interessi solo dalla messa in mora del 2014 anziché da una precedente diffida del 2002; l’imputazione degli acconti; e la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla determinazione del valore della controversia e sull’asserito accordo tra le parti, rilevando che il valore della causa ai fini degli onorari va determinato con riguardo all’oggetto della domanda al momento iniziale della lite e, per le cause relative a beni immobili, sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale; in mancanza di elementi concreti e attendibili, è corretta la qualificazione come causa di valore indeterminabile. Ha inoltre escluso che in cassazione potesse ottenersi una rivalutazione del merito in ordine alla complessità della lite, al maggiore aumento tariffario, alla decorrenza degli interessi e all’imputazione degli acconti. È stata confermata la liquidazione operata dal Tribunale anche quanto alle spese del giudizio di opposizione, parametrate allo scaglione della somma effettivamente liquidata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in tema di mandato; la Corte non ha ravvisato un accordo o un mandato idoneo a vincolare la società sul valore della lite
richiamato dal ricorrente in tema di mandato con rappresentanza; non è stata ritenuta provata una capacità dell’intermediario di impegnare la società
richiamato dal ricorrente sul potere di rappresentanza; la Corte ha escluso prova di un valido impegno della società da parte del legale indicato
richiamato dal ricorrente sul conferimento e limiti della procura; la censura è stata respinta
richiamato dal ricorrente per l’interpretazione degli atti; la Corte ha valorizzato l’accertamento di fatto del Tribunale
richiamato per la non contestazione; la Corte ha escluso che vi fosse mancata contestazione decisiva sul valore della lite
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per asserita motivazione apparente; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del decreto
richiamato per nullità della motivazione; doglianza respinta
richiamato per il contenuto della motivazione; doglianza respinta
primo comma, nn. 3, 4 e 5
usato come base dei motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, respingendo le censure che miravano a una rivalutazione del fatto
la Corte ha ritenuto corretta la loro applicazione da parte del Tribunale, con riferimento ai criteri tariffari vigenti ratione temporis e alla complessità della controversia
richiamato dal ricorrente; la Corte ha ribadito che il valore della causa si determina guardando all’oggetto della domanda al momento iniziale della lite
applicato per la liquidazione degli onorari in relazione al numero e alla particolare importanza delle questioni, con aumento nei limiti ritenuti dal Tribunale
richiamato per il privilegio del credito professionale ammesso al passivo
richiamato in tema di messa in mora e decorrenza degli interessi; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a una diversa valutazione degli atti
richiamato dal ricorrente nel quarto motivo; non è stata accolta la tesi sulla legittimazione dell’intimante a costituire in mora
richiamato sulla costituzione in mora; la Corte ha confermato la decorrenza degli interessi dalla diffida ritenuta valida dal Tribunale
richiamato sulla decorrenza degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie; il motivo è stato dichiarato inammissibile
richiamato sulla imputazione dei pagamenti; la Corte ha ritenuto corretto imputare gli acconti al capitale in assenza di interessi e spese maturati
richiamati per l’imputazione degli acconti; la Corte ha escluso l’erroneità dell’imputazione al capitale
richiamato nel sesto motivo; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese in base allo scaglione della somma liquidata
richiamato nel sesto motivo; non è emerso un errore nella liquidazione delle fasi processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
menzionato dal ricorrente quale atto di messa in mora; la Corte ha ritenuto che la questione fosse comunque inammissibile o non decisiva
menzionato dal ricorrente in relazione alla decorrenza degli interessi; la doglianza è stata respinta
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione degli onorari dell’avvocato contro il cliente, il valore della causa si determina in base all’oggetto della domanda al momento iniziale della lite e non può essere ridefinito in modo autonomo per ciascun grado del giudizio, salvo specifiche variazioni del petitum o del valore della res litigiosa rilevanti nel processo di merito.
- Nelle controversie aventi ad oggetto beni immobili, il valore va desunto anzitutto dal reddito dominicale o dalla rendita catastale; in mancanza di dati concreti e attendibili, il giudice può qualificare la causa come di valore indeterminabile.
- La determinazione del compenso professionale, quando resti entro i limiti tariffari applicabili, è espressione di apprezzamento di merito e in cassazione può essere censurata solo per violazione dei criteri normativi o per liquidazioni manifestamente estranee alle tariffe, non per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La parte che invochi un accordo sul valore della controversia o un mandato idoneo a vincolare il cliente deve fornire prova specifica della pattuizione o dei poteri rappresentativi: in difetto, non può pretendere che corrispondenza tra difensori o interlocuzioni stragiudiziali sostituiscano l’accertamento giudiziale del valore della lite.
- La censura sulla decorrenza degli interessi e sull’imputazione dei pagamenti non può essere utilizzata per sollecitare una rilettura diretta degli atti e dei documenti compiuta dai giudici di merito; se il primo atto di costituzione in mora è stato individuato dal giudice del merito sulla base delle prove, tale accertamento è di regola insindacabile in cassazione.
- In presenza di acconti versati quando non risultano ancora maturati interessi o spese, è logicamente corretto imputarli al capitale; l’ordine di imputazione delle somme si applica secondo le condizioni esistenti al momento del pagamento.
- La liquidazione delle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo può essere parametrata allo scaglione della somma effettivamente liquidata e non necessariamente a quella originariamente domandata, se il criterio normativo applicabile lo consente.
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