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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37185/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un avvocato chiese l’ammissione al passivo della procedura concorsuale della società assistita per compensi professionali maturati in anni di patrocinio in una complessa controversia concernente la natura demaniale o privata di alcuni terreni costieri. Dedusse di aver svolto attività nei gradi di appello e di cassazione, di aver ricevuto solo acconti parziali e di avere poi ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo, opposto dalla procedura. Il giudice delegato escluse il credito; il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ammise solo importi molto inferiori rispetto a quelli richiesti, ritenendo indeterminabile il valore della controversia e applicando i criteri tariffari allora vigenti con aumento per la complessità, ma senza riconoscere lo straordinario vantaggio. Con il ricorso per cassazione il professionista ha censurato: la negata rilevanza dell’accordo sul valore della lite e della corrispondenza tra i difensori; la ritenuta indeterminabilità del valore della causa e l’asserita erronea applicazione dei criteri tariffari; la mancata applicazione del massimo aumento per la particolare complessità e lo straordinario vantaggio; la decorrenza degli interessi solo dalla messa in mora del 2014 anziché da una precedente diffida del 2002; l’imputazione degli acconti; e la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla determinazione del valore della controversia e sull’asserito accordo tra le parti, rilevando che il valore della causa ai fini degli onorari va determinato con riguardo all’oggetto della domanda al momento iniziale della lite e, per le cause relative a beni immobili, sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale; in mancanza di elementi concreti e attendibili, è corretta la qualificazione come causa di valore indeterminabile. Ha inoltre escluso che in cassazione potesse ottenersi una rivalutazione del merito in ordine alla complessità della lite, al maggiore aumento tariffario, alla decorrenza degli interessi e all’imputazione degli acconti. È stata confermata la liquidazione operata dal Tribunale anche quanto alle spese del giudizio di opposizione, parametrate allo scaglione della somma effettivamente liquidata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1703 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di mandato; la Corte non ha ravvisato un accordo o un mandato idoneo a vincolare la società sul valore della lite

  • art. 1704 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di mandato con rappresentanza; non è stata ritenuta provata una capacità dell’intermediario di impegnare la società

  • art. 1387 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul potere di rappresentanza; la Corte ha escluso prova di un valido impegno della società da parte del legale indicato

  • art. 1392 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul conferimento e limiti della procura; la censura è stata respinta

  • art. 1369 c.c.

    richiamato dal ricorrente per l’interpretazione degli atti; la Corte ha valorizzato l’accertamento di fatto del Tribunale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la non contestazione; la Corte ha escluso che vi fosse mancata contestazione decisiva sul valore della lite

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per asserita motivazione apparente; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del decreto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per nullità della motivazione; doglianza respinta

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il contenuto della motivazione; doglianza respinta

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    usato come base dei motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, respingendo le censure che miravano a una rivalutazione del fatto

  • artt. 6, 5, 11 D.M. 585/1994

    la Corte ha ritenuto corretta la loro applicazione da parte del Tribunale, con riferimento ai criteri tariffari vigenti ratione temporis e alla complessità della controversia

  • art. 15 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha ribadito che il valore della causa si determina guardando all’oggetto della domanda al momento iniziale della lite

  • art. 5 D.M. 585/1994

    applicato per la liquidazione degli onorari in relazione al numero e alla particolare importanza delle questioni, con aumento nei limiti ritenuti dal Tribunale

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    richiamato per il privilegio del credito professionale ammesso al passivo

  • art. 2943 c.c.

    richiamato in tema di messa in mora e decorrenza degli interessi; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a una diversa valutazione degli atti

  • art. 1399 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo; non è stata accolta la tesi sulla legittimazione dell’intimante a costituire in mora

  • art. 1219 c.c.

    richiamato sulla costituzione in mora; la Corte ha confermato la decorrenza degli interessi dalla diffida ritenuta valida dal Tribunale

  • art. 1282 c.c.

    richiamato sulla decorrenza degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie; il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 1199 c.c.

    richiamato sulla imputazione dei pagamenti; la Corte ha ritenuto corretto imputare gli acconti al capitale in assenza di interessi e spese maturati

  • artt. 1193 e 1194 c.c.

    richiamati per l’imputazione degli acconti; la Corte ha escluso l’erroneità dell’imputazione al capitale

  • art. 55 D.M. 55/2014

    richiamato nel sesto motivo; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese in base allo scaglione della somma liquidata

  • art. 37 D.M. 55/2014

    richiamato nel sesto motivo; non è emerso un errore nella liquidazione delle fasi processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 8 d.lgs. 28/2010

    menzionato dal ricorrente quale atto di messa in mora; la Corte ha ritenuto che la questione fosse comunque inammissibile o non decisiva

  • art. 5 d.lgs. 28/2010

    menzionato dal ricorrente in relazione alla decorrenza degli interessi; la doglianza è stata respinta

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione degli onorari dell’avvocato contro il cliente, il valore della causa si determina in base all’oggetto della domanda al momento iniziale della lite e non può essere ridefinito in modo autonomo per ciascun grado del giudizio, salvo specifiche variazioni del petitum o del valore della res litigiosa rilevanti nel processo di merito.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto beni immobili, il valore va desunto anzitutto dal reddito dominicale o dalla rendita catastale; in mancanza di dati concreti e attendibili, il giudice può qualificare la causa come di valore indeterminabile.
  • La determinazione del compenso professionale, quando resti entro i limiti tariffari applicabili, è espressione di apprezzamento di merito e in cassazione può essere censurata solo per violazione dei criteri normativi o per liquidazioni manifestamente estranee alle tariffe, non per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La parte che invochi un accordo sul valore della controversia o un mandato idoneo a vincolare il cliente deve fornire prova specifica della pattuizione o dei poteri rappresentativi: in difetto, non può pretendere che corrispondenza tra difensori o interlocuzioni stragiudiziali sostituiscano l’accertamento giudiziale del valore della lite.
  • La censura sulla decorrenza degli interessi e sull’imputazione dei pagamenti non può essere utilizzata per sollecitare una rilettura diretta degli atti e dei documenti compiuta dai giudici di merito; se il primo atto di costituzione in mora è stato individuato dal giudice del merito sulla base delle prove, tale accertamento è di regola insindacabile in cassazione.
  • In presenza di acconti versati quando non risultano ancora maturati interessi o spese, è logicamente corretto imputarli al capitale; l’ordine di imputazione delle somme si applica secondo le condizioni esistenti al momento del pagamento.
  • La liquidazione delle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo può essere parametrata allo scaglione della somma effettivamente liquidata e non necessariamente a quella originariamente domandata, se il criterio normativo applicabile lo consente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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