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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26952/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata dell'1 febbraio 1985 con la quale, secondo la prospettazione della parte attrice, le parti avevano convenuto la costruzione di un villino bifamiliare su un terreno di proprietà dei resistenti, con attribuzione di quote proprietarie sull'area e sul fabbricato. L'attore originario chiedeva dichiararsi che, in forza di tale scrittura, egli fosse proprietario del 25% del terreno sito in Roma e del 50% del fabbricato insistente sul terreno; in subordine domandava sentenza ex art. 2932 c.c. e lo scioglimento della comunione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dichiarando nulla la scrittura per indeterminatezza dell'oggetto, e la Corte d'appello ha confermato, rilevando che il documento non identificava né il terreno né il villino, mancando indicazioni su ubicazione, confini ed estensione, e che il richiamo a un progetto successivo non era sufficiente a rendere il bene determinato o determinabile. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato la planimetria allegata alla scrittura e il comportamento delle parti; 2) ancora omesso esame del comportamento delle parti, valorizzabile ai fini dell'interpretazione del contratto; 3) falsa applicazione degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c., assumendo che i giudici di merito avessero confuso la nullità per indeterminatezza dell'oggetto con la mera inefficacia derivante da mancata individuazione del bene, sostenendo la validità di una vendita di porzione di immobile o terreno da staccarsi da un maggior compendio, quando il bene sia comunque determinabile. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per la preclusione da 'doppia conforme' ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado coincidevano, e ha giudicato infondato il terzo motivo, affermando che la vendita di cosa generica o di genus limitatum è configurabile solo quando il bene sia determinabile tramite elementi già pattuiti e accertabili senza nuova manifestazione di volontà; nel caso concreto, però, la scrittura non consentiva l'identificazione né del terreno né del villino, neppure come porzione da distaccare dal fondo maggiore, essendo privi di indicazioni su ubicazione e confini. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato nulla la scrittura privata del 1985 per indeterminatezza dell'oggetto, escludendo che la documentazione richiamata dai ricorrenti fosse sufficiente a identificare il bene o a renderlo determinabile. Ha inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, perché le ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado coincidevano.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non indica e confronta le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito; qui tale divergenza non sussisteva.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto; la Corte ha confermato che la nullità ricorre quando l'oggetto non sia determinato o determinabile.

  • art. 1325 c.c.

    È richiamato quale norma sugli elementi essenziali del contratto; la Corte ribadisce che l'oggetto deve essere determinato o determinabile.

  • art. 1346 c.c.

    La Corte conferma che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile; nel caso concreto questi requisiti mancavano.

  • art. 1378 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per distinguere la vendita di cose determinate solo nel genere; la Corte chiarisce che il principio è pertinente solo quando il bene sia effettivamente configurabile come genus o genus limitatum.

  • art. 1178 c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che nelle obbligazioni generiche il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media e che la vendita di genus limitatum può essere valida se il bene è determinabile senza nuova volontà delle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato dai ricorrenti per valorizzare il comportamento processuale delle parti come elemento interpretativo; la Corte non accoglie la censura per la preclusione processuale sulla doppia conforme.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato nella domanda subordinata di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto; la domanda resta respinta perché mancava un valido e determinabile oggetto contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la divergenza tra le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza d'appello.
  • La nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto sussiste quando il bene non sia determinato né determinabile attraverso elementi già contenuti nell'accordo o comunque oggettivamente accertabili senza necessità di una nuova manifestazione di volontà.
  • La vendita di una porzione di bene da staccare da una maggiore estensione è valida solo se il compendio è sufficientemente individuato nel contratto e la porzione sia determinabile mediante elementi prestabiliti dalle parti; in mancanza di ubicazione, confini o altri dati identificativi, l'oggetto resta indeterminato.
  • La distinzione tra invalidità per indeterminatezza dell'oggetto e mera inefficacia della individuazione opera solo quando il bene sia già qualificabile come genus o genus limitatum; se manca la stessa possibilità di identificazione del bene, il problema non è di esecuzione ma di validità del contratto.
  • La domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. presuppone un contratto preliminare valido e con oggetto determinato o determinabile; se il bene promesso non è identificabile, la tutela specifica non può essere accordata.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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