Cassazione Penale, Ordinanza n. 00736/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito sulla responsabilità per guida senza patente è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguardava una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di guida senza patente. Il ricorrente contestava, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito, sostenendo inoltre la sussistenza della scriminante dello stato di necessità, in quanto egli avrebbe dovuto porsi alla guida per fronteggiare un pericolo altrimenti inevitabile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, riservata al giudice di merito, che aveva motivato in modo congruo e logico. Ha inoltre escluso la ricorrenza dello stato di necessità, osservando che la moglie del prevenuto era stata comunque accompagnata dal padre presso l'ospedale per far visitare il neonato. Infine, ha rilevato l'inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. alla contravvenzione di guida senza patente, richiamando il fatto che tale illecito assume rilievo penale solo in caso di recidiva nel biennio.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità è esclusa quando non risulti provato che l'agente fosse costretto a commettere il fatto per fronteggiare un pericolo attuale di danno grave alla persona, altrimenti inevitabile.
La causa di esclusione della punibilità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, perché difetta il requisito della non abitualità del comportamento, essendo la rilevanza penale limitata all'ipotesi di recidiva nel biennio.
art. 116, comma 15, cod. strada
La guida senza patente assume rilievo penale solo in caso di recidiva nel biennio.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino a una diversa ricostruzione del fatto o a una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, logica e immune da manifesta illogicità.
- La scriminante dello stato di necessità richiede la dimostrazione di un pericolo attuale e inevitabile che costringa l'agente a commettere il fatto; se dagli atti emerge l'esistenza di soluzioni alternative non pericolose, la scriminante non è configurabile.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la struttura del reato contravvenzionale presupponga già, per legge, una soglia di punibilità legata alla recidiva nel biennio, poiché manca il requisito della non abitualità.
- Nei ricorsi dichiarati inammissibili, la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue salvo specifiche ragioni di esonero.
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