Cassazione Civile, Ordinanza n. 28904/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Emilia-Romagna che, in riforma della decisione di primo grado, aveva confermato un accertamento IRPEF 2009 fondato sul metodo sintetico ex art. 38, commi 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973. Con un unico motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di molteplici fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. Ha sostenuto di avere allegato e documentato elementi rilevanti ai fini della prova contraria al redditometro, ma la CTR avrebbe omesso di esaminarli limitandosi a una motivazione stereotipata, secondo cui non sarebbe stata fornita alcuna prova e il conto corrente all'inizio del 2009 presentava un saldo modesto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che l'accertamento sintetico redditometrico costituisce presunzione legale relativa: una volta accertati gli indici di capacità contributiva, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore grava sul contribuente, che può offrire prova documentale anche della provenienza non reddituale delle somme e della durata del possesso. Tuttavia, nel caso concreto, la CTR non aveva dato effettivo conto delle specifiche deduzioni difensive e della documentazione richiamata dal contribuente, limitandosi a un'affermazione generica di assenza di prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
art. 38, comma 4 e ss.; sesto comma
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche; l'Ufficio può fondare la pretesa sugli indici di capacità contributiva e sulle spese per incrementi patrimoniali, mentre il contribuente può fornire prova contraria documentale della provenienza non imponibile delle somme o, più in generale, dell'insussistenza o minore entità del reddito presunto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa molteplici fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente, per denunciare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nonché dove e quando sia stato discusso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede il rispetto degli oneri di specificazione e produzione degli atti rilevanti a sostegno della censura di omesso esame del fatto decisivo.
art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., circoscrivendo il vizio motivazionale al solo omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche fondato sul redditometro integra una presunzione legale relativa: l'Amministrazione deve dimostrare gli indici di capacità contributiva, mentre spetta al contribuente la prova contraria.
- La prova contraria al redditometro non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori disponibilità economiche, ma deve essere documentale e ancorata a circostanze oggettive idonee a dimostrare la provenienza non imponibile delle somme e la loro effettiva disponibilità nel tempo.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo se il giudice di merito omette l'esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta la mancata menzione di singoli elementi probatori se il fatto principale è stato comunque valutato.
- Una motivazione meramente apparente o stereotipata, che non affronti le specifiche deduzioni difensive e la documentazione prodotta dal contribuente in tema di prova contraria, è censurabile in cassazione per omesso esame del fatto decisivo.
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