Cassazione Penale, Ordinanza n. 15219/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In primo grado un imputato era stato condannato per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. In appello la condanna è stata riformata solo nel trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale ha riconosciuto la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e l'ha giudicata equivalente alle aggravanti già contestate, insieme alle attenuanti generiche, rideterminando la pena in due mesi di reclusione ed euro 400 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo erronea applicazione dell'art. 69 c.p. e vizio di motivazione sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, sostenendo in sostanza che la comparazione non fosse adeguatamente giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità o arbitrio. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato logicamente il mantenimento dell'equivalenza valorizzando la negativa personalità dell'imputato, desunta da un precedente specifico e dal fatto che il reato era stato commesso durante una misura cautelare per un fatto analogo. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il reato in materia di stupefacenti
circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello e poi comparata con le aggravanti e le attenuanti generiche
disciplina del giudizio di comparazione tra circostanze; la doglianza sul suo errato impiego è stata ritenuta non scrutinabile nei limiti dedotti
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01
richiamata per il principio secondo cui il bilanciamento tra circostanze è valutazione discrezionale di merito sindacabile solo per illogicità manifesta o arbitrio
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
richiamata ai fini della disciplina conseguente alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità di merito e non può essere rivisitato in cassazione come una nuova valutazione del fatto, salvo che la motivazione sia assente, apparente o manifestamente illogica.
- La motivazione del bilanciamento è sufficiente quando la scelta di equivalenza sia spiegata con elementi concretamente sintomatici della personalità dell'imputato e della gravità complessiva del fatto, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni singolo elemento favorevole.
- In sede di legittimità, la censura che mira soltanto a ottenere una diversa ponderazione delle circostanze si traduce in una critica di merito non consentita.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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