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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25959/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lanza era stato condannato dal Tribunale di Paola per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (fatto del 29/09/2018). La Corte d'appello di Catanzaro aveva confermato la condanna. Con ricorso per cassazione l'imputato, per tramite del difensore, deduceva in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico e denunciava che la motivazione della sentenza impugnata era generica e non affrontava i specifici argomenti di appello (in particolare: la circostanza che la notte dei fatti l'imputato avrebbe telefonato alla centrale operativa segnalando la sua presenza in casa; l'ipotesi che avesse trascorso la notte presso l'abitazione della compagna e del suocero, dove risiedevano anche le figlie, con conseguente possibile qualificazione di tale luogo come "dimora" lecita ai fini della misura). Segnalava inoltre incongruenze formali nell'intestazione della sentenza (indicazione di un'imputazione diversa, art. 385 c.p.) e un errore nella indicazione della pena. Con un secondo motivo chiedeva che si fosse correttamente motivata la non concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e, in particolare, ha accolto il primo motivo. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata è apparente: frasi generiche prive di riferimento al caso concreto e mancata controreplica agli specifici argomenti di appello (telefonata alla centrale, possibile dimora presso la compagna/suocero). Ha altresì riscontrato errori formali nell'intestazione (indicazione di imputazione diversa) e nell'indicazione della pena. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 75, comma 2

    Norma che sanziona la violazione delle misure di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); la condanna impugnata è fondata su questa disposizione.

  • codice penale - art. 385

    Richiamato come titolo erroneamente riportato nell'intestazione della sentenza impugnata; la Corte rileva l'incongruenza formale tra l'imputazione testualmente indicata e quella effettivamente giudicata.

  • disp. att. cod. proc. pen. - art. 173

    Richiamato come limite entro cui sono state esposte le censure di cassazione (indicazione che il ricorso è stato descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173).

  • codice penale - art. 131-bis

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per efficacia di programma di trattamento; era invocata dal ricorrente come possibile motivo di non punibilità, ma la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo assorbito.

  • cod. proc. pen. - art. 546, comma 1, lett. c)

    Norma citata in relazione al difetto formale dell'intestazione della sentenza (obblighi formali di indicazione del reato nella decisione): la Corte ha ritenuto che l'indicazione di imputazione diversa violi la norma.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024 (Lo Coco)

    Richiamato il principio secondo cui la motivazione di appello è apparente quando il giudice si limita a rassegnare gli elementi di prova senza controargomentare le deduzioni difensive; la Corte lo applica per dichiarare apparente la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza d'appello deve affrontare e confutare esplicitamente le specifiche deduzioni difensive sollevate in appello; formule generiche sono insufficienti e possono portare all'annullamento.
  • Errori formali nell'intestazione o nella indicazione della imputazione e della pena (incongruenze fra quanto scritto e quanto effettivamente deciso) possono costituire vizi rilevanti ai fini della cassazione.
  • Quando la difesa prospetta circostanze concrete (es. presenza documentabile nel domicilio, telefonata alla centrale, soggiorno presso abitazione di familiari) il giudice d'appello deve valutare e motivare sul loro rilievo rispetto alla misura di prevenzione; la mancata valutazione equivale a motivazione apparente.
  • La contestazione della mancata concessione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) deve essere adeguatamente trattata in motivazione, ma può risultare assorbita se sussistono vizi più gravi nella motivazione generale.
  • In casi che coinvolgono obblighi di soggiorno/dimore, occorre distinguere con ragionata motivazione se la permanenza in abitazione di familiari o conviventi rientri nelle esenzioni o autorizzazioni previste dalla misura; la valutazione è fattuale e richiede specifica argomentazione.
  • La Suprema Corte, quando riscontra motivazione apparente, normalmente annulla con rinvio per nuovo giudizio affinché un diverso collegio compia l'effettivo esame critico degli argomenti e delle prove.

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