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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45456/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge sull'elemento soggettivo del reato (si contestava che un unico ritardo di un'ora non dimostrasse la coscienza e volontà di contravvenire agli obblighi: la sentenza aveva parlato di "negligente trascuratezza"); (ii) erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e, più in generale, dell'applicabilità della causa per particolare tenuità del fatto alla luce del carattere isolato e della giustificazione (impegni di lavoro); (iii) violazione delle norme processuali per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili i motivi nuovi presentati tramite posta elettronica certificata, nonostante la disciplina normativa fosse già stata modificata per ammettere il deposito via PEC

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo e lo ha ritenuto assorbente. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Catanzaro, perché la Corte territoriale aveva illegittimamente dichiarato inammissibili i motivi nuovi. La Corte di cassazione ha rilevato che, a seguito della conversione in legge del D.L. n.137/2020 (legge 18/12/2020, n.176), dall'25/12/2020 era espressamente consentito il deposito di atti e impugnazioni tramite PEC (commi 6-bis, 6-ter, 6-quater introdotti), pertanto i motivi nuovi depositati via PEC il 01/09/2021 erano ritualmente presentati e dovevano essere valutati dalla Corte d'appello nel nuovo giudizio

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    Norma che disciplina il reato contestato (violazione degli obblighi connessi a misure di prevenzione come la sorveglianza speciale); la sentenza di merito aveva ritenuto sussistente il delitto in base alla condotta omissiva dell'imputato

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale l'ha esclusa valutando la gravità dei precedenti dell'imputato e la specificità della violazione, configurando una forma di serialità

  • art. 24 D.L. 28/10/2020, n. 137 (come modificato dalla legge 18/12/2020, n. 176)

    Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2... è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati...; i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater prevedono specificamente la possibilità di deposito e trasmissione tramite PEC delle impugnazioni, dei motivi nuovi e delle memorie, con sottoscrizione digitale e indicazione degli allegati

    La conversione in legge ha autorizzato espressamente il deposito di impugnazioni e motivi nuovi tramite PEC secondo modalità tecniche stabilite; la Corte di cassazione ha ritenuto applicabile questa disciplina ai motivi nuovi depositati il 01/09/2021 e quindi ha dichiarato illegittima l'inammissibilità disposta dalla Corte d'appello

  • art. 581, 582, 583 c.p.p. (richiamati nel testo legislativo)

    Articoli del codice di procedura penale relativi ai termini e alle forme di impugnazione; la normativa emergenziale ha previsto deroghe e modalità specifiche (tramite PEC) che derogano in parte alle forme ordinarie

Massime di principio

  • Dopo la conversione in legge del D.L. n.137/2020 (legge 18/12/2020, n.176) il deposito di impugnazioni e dei motivi nuovi tramite PEC, con firma digitale e rispetto delle specifiche tecniche, è ammesso: controllare sempre la normativa aggiornata e rispettare le modalità tecniche e l'indirizzo PEC dell'ufficio destinatario
  • La dichiarazione di inammissibilità per difetti formali del deposito tramite PEC può essere annullata se il deposito è stato effettuato nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente; conservare ricevute, ricevute di consegna e evidenze temporali della PEC
  • Sulla valutazione dell'elemento soggettivo (dolo generico) per omissioni relative a obblighi di sorveglianza: un unico ritardo isolato può essere argomento utile a sostenere l'assenza di volontarietà di eludere l'obbligo, ma la sua efficacia dipende dalla valutazione complessiva dei precedenti, dalla ripetizione della condotta e dalle circostanze (la giurisprudenza di merito può ritenere la negligenza penalmente rilevante come dolo eventuale o generico a seconda dei casi)
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) va valutata caso per caso: condotte isolate e di scarso allarme sociale, con scarsa offensività e senza serialità, possono essere compatibili con la causa di non punibilità, mentre precedenti gravi o violazioni specifiche e ripetute possono escluderla
  • In fase di impugnazione, articolare separatamente ragioni sostanziali e ragioni procedurali: questioni di ammissibilità formale (es. modalità di deposito) possono determinare l'annullamento senza entrare nel merito; pertanto è strategico curare la forma e la prova di regolare deposito oltre che il contenuto sostanziale del ricorso

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