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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11141/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 628, comma 2, c.p., con riferimento agli artt. 624, comma 1 e 2, 627, comma 3 e 12, comma 1, lett. c), c.p.p., sostenendo che, essendo stato annullato il capo 7 (rapina) dalla Corte di Cassazione e poi assolto in sede di rinvio, il capo 8 (porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo e pistola, aggravante funzionale alla rapina) dovesse essere anch'esso ritenuto non provato per la "connessione essenziale" tra le imputazioni e per i limiti cognitivi del giudice di rinvio.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la parte della sentenza relativa alla responsabilità per i reati compresi nel capo 8 fosse ormai passata in giudicato e dotata di autonomia giuridico-concettuale rispetto al capo 7, per cui l'annullamento parziale disposto in precedenza dalla Cassazione riguardava solo la quantificazione della pena e non la riapertura dell'accertamento della responsabilità sul capo 8. Pertanto non sussisteva la "connessione essenziale" che avrebbe imposto l'annullamento anche del capo 8. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.p., comma 1

    «Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata»

    La Corte l'ha interpretata nel senso che il giudicato parziale riguarda le parti della sentenza autonome giuridicamente; l'annullamento di una parte non comporta automaticamente il riesame di parti già passate in giudicato salvo che sussista una interdipendenza logico-giuridica tale da rendere inevitabile il riesame.

  • art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c

    La norma sulla connessione processuale (competenza) non coincide con il concetto di 'connessione essenziale' rilevante ai fini del giudicato: la corte ha distinto la connessione di competenza dalla necessaria interdipendenza che giustificherebbe il riesame di parti già definitive.

  • art. 628 c.p.

    Norma sostanziale sulla rapina contestata al capo 7; la Corte ha valutato che l'annullamento riguardante tale capo non imponga automaticamente la riconsiderazione di reati autonomi (capo 8) già definiti.

  • art. 627 c.p.p., comma 3

    Richiamata nella deduzione difensiva come limite del giudice di rinvio; la Corte ha comunque ritenuto che il limite non estendesse la sua cognizione ai capi già passati in giudicato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la liquidazione delle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in base a tale disposizione.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, presente nelle rubriche dei capi; la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione imponesse la riforma del capo 8 in conseguenza dell'annullamento del capo 7.

  • art. 81 c.p.

    Richiamata in relazione alla responsabilità per il contributo al reato; non è stata ritenuta causa di annullamento del capo 8 dopo la rescissione del capo 7.

  • art. 4, legge n. 895/1967

    Norma speciale relativa agli ordigni esplosivi, citata nel capo 8; la relativa responsabilità era stata ritenuta definitiva e non riapribile per effetto dell'annullamento del capo 7.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    Aggravante contestata in capo 8 (funzionalità dell'arma/ordigno alla commissione della rapina); la Corte ha ritenuto che la presenza di tale aggravante non determinasse una connessione essenziale tale da compromettere il giudicato già formato.

Massime di principio

  • Il concetto di "connessione essenziale" ai fini dell'autorità di cosa giudicata è più restrittivo della mera connessione processuale prevista dall'art. 12 c.p.p.: rileva l'autonomia giuridico-concettuale delle singole statuizioni e la necessaria interdipendenza logico-giuridica tra parti della decisione.
  • L'annullamento parziale di una sentenza che incide sulla quantificazione della pena non implica automaticamente la necessità di riaprire accertamenti di responsabilità già passati in giudicato per altri capi, salvo che l'annullamento comprometta inevitabilmente l'accertamento di quei capi.
  • Se in sede di ricorso per cassazione si deduce un motivo limitato a specifici capi, la decisione della Corte si limiterà a tali censure: per ottenere effetti su altri capi è necessario averli impugnati e motivati in cassazione.
  • La connessione rilevante per la competenza (art. 12 c.p.p.) non coincide con la connessione che giustifica il riesame di parti già definitive; vanno distinte le finalità e gli effetti delle due nozioni.
  • In caso di annullamento con rinvio riguardante solo alcuni capi, il giudice del rinvio può rideterminare la pena, ma non può rimettere in discussione la responsabilità su capi per i quali si è ormai formato il giudicato.

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