Cassazione Penale, Sentenza n. 444/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la sentenza di patteggiamento del 24/04/2020 lamentando: (1) illegittimità della pena per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell'art. 448 co. 2-bis c.p.p., sostenendo che, non avendo il GUP concesso la sospensione condizionale della pena (pur richiesta), il giudice avrebbe dovuto riinterloquire le parti prima di pronunciare la sentenza; (2) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla confisca del denaro e dei telefoni, che il difensore riteneva non dimostrato come provento di spaccio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le parti avevano espressamente precisato che la richiesta di sospensione condizionale non era subordinata al patteggiamento, per cui il giudice poteva decidere di non concedere il beneficio senza dover riesaminare le richieste con le parti. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la legittimità della confisca del denaro, richiamando l'art. 240 c.p. e la giurisprudenza che ammette la confisca del profitto da spaccio; nel caso concreto il GUP ha motivato adeguatamente il nesso tra il denaro sequestrato e l'attività di spaccio (possesso di circa 100 g di eroina e plurime cessioni a terzi, oltre all'ammissione dell'imputato). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata integralmente confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Normativa sul rito abbreviato/patteggiamento; la Corte valuta la correttezza dell'applicazione del rito e della riduzione di pena con le regole proprie del patteggiamento
Qualificazione giuridica del fatto (detenzione a fini di spaccio); rispetto a tale fattispecie è compatibile la confisca del denaro quale provento del reato
Limiti di impugnabilità in Cassazione della sentenza di patteggiamento che abbia applicato misure di sicurezza: può essere invocato solo nei limiti previsti dalla norma quando la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti
Disciplina generale dei motivi di impugnazione: la sentenza di patteggiamento non concordante sulla misura di sicurezza è impugnabile per vizio di motivazione secondo la normativa generale
Consente la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato; la Corte ha ritenuto che il danaro sequestrato fosse profitto derivante dall'attività di spaccio e quindi confiscabile
Previsione sulla condanna alle spese in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso e sulla sanzione pecuniaria se non sussiste colpa nell'inammissibilità: applicata per liquidare le spese e la sanzione
Massime di principio
- Se la richiesta di concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) è stata formulata senza subordinazione al patteggiamento, il giudice del patteggiamento può negare il beneficio senza dover riinterloquire le parti prima di pronunciare sentenza.
- La confisca del denaro rinvenuto in capo all'imputato è legittima quando il giudice, con motivazione logica e coerente, ricava dalla concreta istruttoria (quantitativi di stupefacente, ripetute cessioni, ammissioni dell'imputato, circostanze fattuali) che si tratta di provento dell'attività di spaccio.
- La sentenza di patteggiamento che applica misure di sicurezza è impugnabile in Cassazione nei limiti dell'art. 448 co. 2-bis solo se la misura è stata oggetto dell'accordo tra le parti; altrimenti i profili di illegittimità vanno dedotti come vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- In Cassazione l'illegittimità della pena o di una misura (es. confisca) è rilevabile d'ufficio salvo limiti di tardività del ricorso: il Giudice può quindi verificare anche di ufficio la sussistenza di una misura non consentita o motivate insufficientemente.
- Le ammissioni rese dall'imputato (es. in interrogatorio di garanzia) e il quadro fattuale concreto rafforzano la giustificazione della confisca come provento del reato.
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