Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 444/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la sentenza di patteggiamento del 24/04/2020 lamentando: (1) illegittimità della pena per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell'art. 448 co. 2-bis c.p.p., sostenendo che, non avendo il GUP concesso la sospensione condizionale della pena (pur richiesta), il giudice avrebbe dovuto riinterloquire le parti prima di pronunciare la sentenza; (2) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla confisca del denaro e dei telefoni, che il difensore riteneva non dimostrato come provento di spaccio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le parti avevano espressamente precisato che la richiesta di sospensione condizionale non era subordinata al patteggiamento, per cui il giudice poteva decidere di non concedere il beneficio senza dover riesaminare le richieste con le parti. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la legittimità della confisca del denaro, richiamando l'art. 240 c.p. e la giurisprudenza che ammette la confisca del profitto da spaccio; nel caso concreto il GUP ha motivato adeguatamente il nesso tra il denaro sequestrato e l'attività di spaccio (possesso di circa 100 g di eroina e plurime cessioni a terzi, oltre all'ammissione dell'imputato). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata integralmente confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. c.p.p.

    Normativa sul rito abbreviato/patteggiamento; la Corte valuta la correttezza dell'applicazione del rito e della riduzione di pena con le regole proprie del patteggiamento

  • art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990

    Qualificazione giuridica del fatto (detenzione a fini di spaccio); rispetto a tale fattispecie è compatibile la confisca del denaro quale provento del reato

  • art. 448 co. 2-bis c.p.p.

    Limiti di impugnabilità in Cassazione della sentenza di patteggiamento che abbia applicato misure di sicurezza: può essere invocato solo nei limiti previsti dalla norma quando la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti

  • art. 606 c.p.p.

    Disciplina generale dei motivi di impugnazione: la sentenza di patteggiamento non concordante sulla misura di sicurezza è impugnabile per vizio di motivazione secondo la normativa generale

  • art. 240 c.p.

    Consente la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato; la Corte ha ritenuto che il danaro sequestrato fosse profitto derivante dall'attività di spaccio e quindi confiscabile

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione sulla condanna alle spese in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso e sulla sanzione pecuniaria se non sussiste colpa nell'inammissibilità: applicata per liquidare le spese e la sanzione

Massime di principio

  • Se la richiesta di concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) è stata formulata senza subordinazione al patteggiamento, il giudice del patteggiamento può negare il beneficio senza dover riinterloquire le parti prima di pronunciare sentenza.
  • La confisca del denaro rinvenuto in capo all'imputato è legittima quando il giudice, con motivazione logica e coerente, ricava dalla concreta istruttoria (quantitativi di stupefacente, ripetute cessioni, ammissioni dell'imputato, circostanze fattuali) che si tratta di provento dell'attività di spaccio.
  • La sentenza di patteggiamento che applica misure di sicurezza è impugnabile in Cassazione nei limiti dell'art. 448 co. 2-bis solo se la misura è stata oggetto dell'accordo tra le parti; altrimenti i profili di illegittimità vanno dedotti come vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • In Cassazione l'illegittimità della pena o di una misura (es. confisca) è rilevabile d'ufficio salvo limiti di tardività del ricorso: il Giudice può quindi verificare anche di ufficio la sussistenza di una misura non consentita o motivate insufficientemente.
  • Le ammissioni rese dall'imputato (es. in interrogatorio di garanzia) e il quadro fattuale concreto rafforzano la giustificazione della confisca come provento del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.