Cassazione Civile, Ordinanza n. 19018/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equo indennizzo per l'irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale e alla Corte d'appello di Napoli. Il magistrato designato aveva riconosciuto l'indennizzo e liquidato spese molto contenute; il richiedente ha proposto opposizione deducendo che la liquidazione degli esborsi era incongrua perché non erano state considerate tutte le spese vive indicate nella nota spese e che anche i compensi erano stati liquidati in misura incongrua. La Corte d'appello ha accolto solo in parte l'opposizione, revocando il primo decreto ma confermando l'indennizzo e rideterminando le spese. Contro tale decreto il ricorrente ha proposto sei motivi: i primi, il secondo, il quinto e il sesto lamentavano la mancata applicazione della maggiorazione del 30% prevista per gli atti redatti e depositati con modalità telematiche, sia per il procedimento monitorio sia per il giudizio di opposizione, sotto il profilo della nullità per motivazione apparente e della violazione di legge; il terzo censurava la liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione ai minimi parametri senza adeguata motivazione; il quarto denunciava violazione delle norme sui compensi professionali perché la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata secondo i valori medi della tabella 12 del d.m. n. 55/2014 e comprendere anche la fase istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla maggiorazione per il deposito telematico e al quantum dei compensi nella parte in cui si contestava la scelta dei parametri minimi e la mancata applicazione dell'aumento del 30%. Ha invece accolto il quarto motivo limitatamente alla mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria del giudizio di opposizione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato solo in parte; la Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando i compensi dovuti per il giudizio di opposizione in euro 1.198,50, oltre euro 29,00 per esborsi, spese generali, IVA e CPA, senza riconoscere la maggiorazione telematica. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate in ragione dell'esito parzialmente favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014
aumento del 30% del compenso "di regola" quando gli atti registrati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
La maggiorazione non è automatica, ma presuppone un apprezzamento discrezionale del giudice di merito sulle tecniche informatiche concretamente utilizzate; è legittimo negarla quando l'atto consenta la sola ricerca testuale ma non la navigazione o il collegamento ai documenti allegati.
I parametri di liquidazione dei compensi forensi costituiscono criteri di orientamento e la motivazione non è necessaria quando la liquidazione resta entro i valori minimi; la motivazione serve solo in caso di deroga ai minimi o ai massimi.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese processuali; la Corte non ne ricava una diversa regola decisiva rispetto alla disciplina dei parametri forensi.
Norma richiamata nel motivo di ricorso sulla liquidazione dei compensi professionali.
Norma richiamata in tema di compensi dell'avvocato nel procedimento di opposizione.
Norma richiamata a sostegno dei criteri di liquidazione del compenso professionale.
artt. 2, 4 e 5 d.m. n. 55/2014 e tabella 12
Usati come base normativa per sostenere che la liquidazione dovesse seguire i valori medi e comprendere tutte le fasi del procedimento, inclusa la fase istruttoria.
Massime di principio
- Nel regime del d.m. n. 55/2014, la maggiorazione del 30% per gli atti depositati telematicamente non spetta automaticamente, ma solo se le modalità informatiche impiegate rendono concretamente più agevole la consultazione o la fruizione degli atti e dei documenti allegati; la valutazione è rimessa al giudice di merito.
- La motivazione sulla liquidazione dei compensi professionali non è necessaria quando il giudice si mantiene entro i valori minimi dei parametri; è invece richiesta in caso di scostamento dai minimi o dai massimi.
- Nel procedimento di opposizione in materia di equa riparazione, ai fini della liquidazione delle spese al difensore deve essere riconosciuto anche il compenso per la fase istruttoria.
- Quando il giudizio di opposizione ha natura unitaria, la liquidazione delle spese va effettuata complessivamente per l'opposizione, applicando i parametri pertinenti alle fasi effettivamente svolte.
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