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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4879/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione in executivis della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra due condanne per il reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231: 1) reato commesso il 23 luglio 2012 a Como (sentenza Corte d'appello di Milano 3/11/2016, definitiva 7/11/2017) e 2) reati commessi tra il 3 dicembre 2012 e il 7 gennaio 2013 a Milano (sentenza Corte d'appello di Milano 10/12/2019, definitiva 3/7/2020). Lopopolo ha sostenuto che i fatti erano riconducibili a un unico disegno criminoso, sulla base di elementi quali il coinvolgimento di più soggetti, la reiterata utilizzazione di carte di credito clonate in un arco temporale e la sostanziale analogia delle modalità operative.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di continuazione. Il giudice dell'esecuzione aveva motivato che l'istanza era troppo generica e non provava l'unicità del disegno criminoso: mancavano elementi probatori che collegassero il singolo episodio del 23 luglio 2012 alle altre condotte (diversa modalità esecutiva, assenza di prova che la carta usata facesse parte dello stesso gruppo di carte clonate, diversa compagine di concorrenti, differenze cronologiche e territoriali). La Corte ha condiviso che la continuazione non può essere riconosciuta sulla base di mera reiterazione e ha affermato che l'onere di allegazione di elementi sintomatici della programmazione unitaria incombe sul condannato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione tra più sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, rideterminando le pene secondo i criteri previsti. Va provata l'esistenza di un disegno criminoso unitario tramite indici esteriori significativi.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Parametro sostanziale per la continuazione: la disciplina sanzionatoria più benevola trova applicazione quando i reati sono parte di un unico programma criminoso; richiede prova di una preventiva programmazione unitaria e del relativo elemento volitivo per l'attuazione del programma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la condanna alle spese del procedimento di cassazione a carico del ricorrente, in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

    Norma sostanziale che disciplina il reato oggetto delle condanne (reati connessi all'uso di strumenti di pagamento falsificati o clonati); citata per identificare le fattispecie penalmente giudicate nelle sentenze impugnate.

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018)

    Richiamati principi giurisprudenziali: la continuità richiede indici esteriori del progetto criminoso (essendo impossibile accertare la interiorità psichica) e grava sull'imputato/condannato l'onere di allegare elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria, per evitare confusione tra continuazione e abitualità.

Massime di principio

  • L'onere di provare (almeno tramite elementi esteriori significativi) l'esistenza di un unico disegno criminoso ricade sul condannato che chiede la continuazione in executivis; istanze generiche sono destinate a essere respinte.
  • La continuazione non si riconosce automaticamente per mera reiterazione: occorrono indici quali prossimità temporale significativa, identità o stretta analogia delle modalità esecutive, coincidenza dei mezzi/strumenti usati o della compagine dei concorrenti, e segni di una programmazione unitaria.
  • Differenze di modalità operative, assenza di prova che gli strumenti utilizzati fossero gli stessi o che vi fossero gli stessi partecipanti, o significativo intervallo cronologico e territoriale, ostano al riconoscimento della continuazione.
  • Non è ammissibile in cassazione integrare l'istruttoria con elementi nuovi che non siano stati allegati o prodotti al giudice dell'esecuzione: la Corte valuta la correttezza della motivazione e la sussistenza degli elementi già posti a base della decisione impugnata.
  • La valutazione sulla ricorrenza della continuazione è principalmente di merito e la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è apodittica o manifestamente illogica; una motivazione logica e coerente del giudice dell'esecuzione in materia di continuazione è generalmente confermata.

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