Cassazione Civile, Ordinanza n. 19054/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società l’indebita utilizzazione, nell’anno 2011, di un credito d’imposta previsto dalla L. n. 296/2006 per investimenti in aree svantaggiate. Secondo l’Ufficio, il credito era stato compensato con imposte diverse da quelle sui redditi, in violazione della disciplina che ne regolava le modalità di fruizione. La società aveva impugnato l’atto ottenendo l’annullamento in primo grado e la conferma in appello, poiché il giudice regionale aveva ritenuto che l’art. 2 del D.L. n. 97/2008 avesse introdotto una disciplina innovativa, consentendo già dal 2008 l’utilizzo del credito per investimenti avviati prima della sua entrata in vigore e superando la gradualità prevista dalla legge del 2006. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ha denunciato, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 271-279, L. n. 296/2006 e dell’art. 2 D.L. n. 97/2008, sostenendo che la sentenza d’appello avesse erroneamente interpretato la normativa come se avesse ampliato in modo generale e immediato le modalità di utilizzo del credito, consentendone la fruizione già dal 2008 e senza il limite della gradualità originaria.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura tributaria, perché ha accolto l’eccezione pregiudiziale della società controricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. La decisione si fonda sul rilievo che il ricorso per cassazione era stato notificato l’11 ottobre 2024 ma depositato il 2 novembre 2024, quindi oltre il termine di venti giorni previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 1, c.p.c. La Corte ha dato atto che tale dato risultava anche dall’attestazione della Cancelleria. Conseguentemente ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della società. Ha invece escluso la liquidazione delle spese dei gradi di merito, in mancanza di impugnazione incidentale, e ha negato la condanna ex art. 96 c.p.c., reputando estranea al giudizio di cassazione la questione della decadenza dal potere di accertamento. Non ha inoltre applicato l’ulteriore contributo unificato, perché l’Agenzia delle Entrate è ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, commi 271-279, L. n. 296/2006
norma istitutiva del credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate; nel caso concreto costituiva la base della pretesa di recupero dell’Ufficio e della contestazione sulla modalità di compensazione del credito.
art. 2 D.L. n. 97/2008, conv. in L. n. 129/2008
secondo la Corte territoriale avrebbe introdotto un meccanismo di prenotazione preventiva e consentito l’utilizzo del credito già dal 2008 per investimenti avviati prima della sua entrata in vigore; tale lettura era contestata in cassazione dall’Agenzia, ma la Suprema Corte non ha esaminato il merito per improcedibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata dalla ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
il mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dalla notificazione determina improcedibilità del ricorso per cassazione.
norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
la Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata, rilevando che i presupposti non ricorrevano nel giudizio di legittimità e che la questione della decadenza dall’accertamento era estranea al thema decidendum.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato perché l’Agenzia delle Entrate è ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione comporta improcedibilità, a prescindere dalla fondatezza o infondatezza del motivo di ricorso.
- L’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è rilevabile sulla base dell’esame diretto degli atti e può trovare conferma nell’attestazione di cancelleria.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le spese seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa.
- In difetto di impugnazione incidentale, il giudice di legittimità non può provvedere sulla rifusione delle spese dei precedenti gradi di merito.
- La domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiede presupposti autonomi e non può essere accolta se la questione evocata è estranea al giudizio di cassazione.
- L’ulteriore contributo unificato non si applica agli enti pubblici che, per legge, sono ammessi alla prenotazione a debito.
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