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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13823/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, già infermiere in convenzione presso un policlinico universitario e poi immesso nei ruoli dell'azienda sanitaria locale, volta a ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione anche del periodo lavorato in convenzione (1 agosto 1978 - 12 giugno 1985). L'INPS, soccombente nei gradi di merito, ha impugnato la sentenza d'appello deducendo violazione della normativa regionale campana e delle leggi statali richiamate, sostenendo che l'equiparazione economica prevista per il personale in convenzione riguardasse solo il trattamento retributivo e non anche gli istituti previdenziali; quindi il TFS avrebbe dovuto essere calcolato solo dal momento dell'immissione in ruolo presso l'ASL, escludendo il periodo di servizio pre-ruolo svolto in convenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la legge regionale del 1978 limitasse l'equiparazione al solo trattamento economico in senso stretto, osservando che il quadro normativo successivo e l'attuale riparto di competenze legislative non consentono di estendere tale lettura restrittiva. Ha valorizzato il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., come interpretato dalla Corte costituzionale, affermando che esso opera come regola generale nei sistemi di previdenza obbligatoria e può essere derogato solo da specifiche previsioni di legge, qui non rinvenibili. Ha inoltre ribadito che, nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle unità sanitarie locali, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro e, in base all'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura anche con riguardo alla quota relativa al periodo lavorato presso l'ente ospedaliero. L'INPS è stata condannata alle spese in favore dell'ASL resistente e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10

    la disposizione sull'equiparazione economica del personale in convenzione non è stata interpretata come limitata ai soli emolumenti retributivi, ma il ricorso è stato comunque respinto in base al quadro normativo successivo e al principio di automatismo previdenziale.

  • artt. 1 e 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152

    richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sull'ambito del trattamento di fine servizio.

  • artt. 1 e 3 della legge 207/1985

    richiamati dal ricorrente per sostenere che il TFS rientrasse tra gli istituti previdenziali non ricompresi nell'equiparazione economica regionale.

  • art. 117 Cost.

    la precedente giustificazione fondata sulla competenza regionale non è considerata aderente all'attuale quadro costituzionale, nel quale il rapporto di lavoro pubblico e il trattamento di fine servizio sono materia di competenza statale.

  • art. 2116 c.c.

    il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali opera come regola generale nei sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie e può essere derogato solo da espressa previsione di legge.

  • art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979

    nel passaggio del personale ospedaliero alle unità sanitarie locali, il diritto al TFS matura anche sulla quota relativa al periodo prestato presso l'ente ospedaliero, in ragione della continuità del rapporto di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel sistema delle prestazioni previdenziali obbligatorie, l'automatismo ex art. 2116 c.c. costituisce la regola generale e può essere escluso o limitato soltanto da una previsione legislativa espressa e specifica.
  • L'equiparazione economica tra personale in convenzione e personale in servizio non implica automaticamente, in assenza di una chiara deroga legislativa, l'esclusione degli effetti previdenziali connessi al rapporto di lavoro.
  • Nel passaggio del personale da un ente ospedaliero a una unità sanitaria locale, la continuità del rapporto di lavoro può giustificare il computo, ai fini del trattamento di fine servizio, anche del periodo lavorato presso il precedente ente.
  • Quando la disciplina originaria invocata risulta superata da successive modifiche normative e da un diverso assetto costituzionale delle competenze, l'interpretazione data da precedenti arresti giurisprudenziali va rivista alla luce del quadro vigente.

Come è indicizzato

MateriePensioniRetribuzione e TFR
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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