Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12129/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di rapporti intercorsi tra i coniugi investitori e l'istituto di credito: conto corrente, contratto di finanziamento, mutuo fondiario, contratto di custodia/amministrazione e servizi di investimento, operazioni di trading on line e altri ordini di investimento. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inammissibili alcune domande di nullità, inefficacia e risoluzione, aveva risolto il contratto di servizi di investimento e condannato la banca a risarcire alcuni danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della donna, mentre aveva rigettato altre domande, tra cui quella sul mutuo fondiario e sulla garanzia ipotecaria. In appello entrambe le parti avevano visto respinti i gravami. In cassazione i coniugi hanno proposto dieci motivi: tra i principali, hanno denunciato la nullità del contratto quadro e dei contratti di investimento per difetto di forma e per sottoscrizione apocrifa di uno dei coniugi; l'omessa pronuncia su varie domande di nullità o risoluzione; l'erronea qualificazione del contratto quadro e la conseguente limitazione degli effetti della risoluzione; la falsa applicazione delle regole sul risarcimento del danno da investimento e sull'onere della prova; l'omessa pronuncia su domande relative al contratto on line e ai sottoconti; l'erronea esclusione di una responsabilità della banca per il fatto dei dipendenti; la questione del mutuo fondiario come asserito mutuo di scopo; nonché la liquidazione del danno non patrimoniale. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, contestando la legittimazione della donna su alcuni rapporti, la validità delle domande, l'inadempimento, il danno non patrimoniale, l'interrogatorio formale, le spese e la responsabilità per il fatto dei dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il primo motivo del ricorso principale, relativo alla nullità del contratto quadro di intermediazione per difetto di forma quando la firma dell'investitrice risulta apocrifa o mancante. Ha ritenuto inammissibili il secondo, il settimo, il nono e il decimo motivo del ricorso principale e ha respinto gli altri. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della banca. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il contratto quadro di intermediazione finanziaria, se manca la sottoscrizione dell'investitore, è nullo per difetto di forma ex art. 23 t.u.f., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto a esso collegati; la protratta esecuzione del rapporto non sana la nullità. Tutte le altre censure sono state ritenute infondate o inammissibili per difetto di specificità, per novità della questione, per mancata deduzione della ratio decidendi o perché attinenti a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 23 t.u.f.

    impone la forma scritta del contratto quadro di intermediazione; la mancanza della sottoscrizione dell'investitore comporta nullità per difetto di forma, con effetti anche sugli ordini di investimento collegati

  • art. 117, comma 3, t.u.b.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta invalidità formale dei rapporti bancari

  • art. 1418 c.c.

    invocato come norma di nullità contrattuale; nel caso concreto la nullità è stata riconosciuta solo per il difetto di forma del contratto quadro di investimento

  • art. 1423 c.c.

    il contratto nullo non è convalidabile; la successiva acquiescenza o esecuzione del rapporto non sana il vizio

  • art. 1420 c.c.

    richiamato per escludere che il contratto quadro di investimento sia un contratto plurilaterale

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che la censura è ammissibile solo se la domanda è specificamente trascritta e nei limiti della reale omissione

  • art. 30 reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato nei motivi, ma non ha condotto ad accoglimento delle doglianze

  • art. 47 reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato nei motivi, senza che la censura sia stata accolta

  • art. 1453 c.c.

    evocato in tema di risoluzione per inadempimento

  • art. 1458 c.c.

    richiamato per il regime degli effetti della risoluzione e per distinguere contratti di durata e singoli ordini

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per gli obblighi di diligenza dell'intermediario

  • art. 21 t.u.f.

    fonte degli obblighi informativi e di comportamento dell'intermediario finanziario

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento e provare danno e nesso causale

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla nullità del mutuo fondiario, ma senza esito favorevole

  • art. 1344 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla nullità del mutuo fondiario, ma senza esito favorevole

  • art. 38 ss. t.u.b.

    evocati in relazione al mutuo fondiario e alla sua qualificazione

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per la causalità e la liquidazione del danno risarcibile

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 1175 c.c.

    richiamato quale parametro dei doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto

  • art. 1227 c.c.

    richiamato sul concorso del fatto del danneggiato nella produzione del danno

  • art. 1228 c.c.

    richiamato sulla responsabilità per fatto degli ausiliari

  • art. 1325 c.c.

    richiamato in relazione ai requisiti essenziali del contratto e alla validità dei negozi bancari

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato per le preclusioni nella fase di trattazione e per l'inammissibilità di domande nuove o non specificamente riprodotte

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    richiamato per il divieto di domande nuove in appello

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione e per escludere censure di merito o prive di specificazione

  • art. 231 c.p.c.

    richiamato per escludere che l'interrogatorio formale possa essere reso da un procuratore speciale

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla banca sul tema della legittimazione e della titolarità del rapporto

  • art. 81 c.p.c.

    invocato dalla banca sul tema della titolarità del diritto azionato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso incidentale

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma di modifica del regime del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel contratto quadro di intermediazione finanziaria la mancata sottoscrizione dell'investitore determina nullità per difetto di forma ai sensi dell'art. 23 t.u.f., con conseguente caducazione degli ordini di investimento collegati.
  • La successiva esecuzione del rapporto o l'acquiescenza del cliente non sanano la nullità del contratto nullo, che non è convalidabile.
  • Nei giudizi di responsabilità dell'intermediario finanziario l'investitore deve allegare in modo circostanziato l'inadempimento, provare il danno e il nesso causale, anche per presunzioni; una contestazione generica è insufficiente.
  • La risoluzione per inadempimento nei servizi di investimento può riguardare i singoli ordini o il rapporto di durata, ma presuppone un inadempimento idoneo a incidere sull'equilibrio contrattuale e, per effetti retroattivi estesi, un inadempimento originario e non limitato a singole operazioni.
  • La deduzione di omessa pronuncia o di errori processuali in cassazione richiede specificità: la parte deve riportare in modo preciso la domanda, il vizio processuale e la decisività della censura; non è sufficiente un richiamo generico o riassuntivo.
  • In cassazione non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione dei fatti, quando la sentenza di merito abbia già ricostruito la vicenda e la doglianza si risolva in una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L'interrogatorio formale deve essere reso personalmente dalla parte e non può essere assolto tramite procuratore speciale.
  • Il danno non patrimoniale deve essere distinto dalle diverse voci di pregiudizio e, se dedotto, va allegato e provato come sofferenza autonoma; la sua liquidazione resta però sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • La qualifica di una questione come di titolarità del rapporto e non di legittimazione ad agire comporta che la relativa valutazione, quando fondata su accertamenti di fatto, non è sindacabile come violazione di legge in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContratto quadroMutuoIntermediazione finanziariaInadempimentoImpugnazioniProveTitoli di credito
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFIDEstinzione anticipata
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.