Cassazione Civile, Ordinanza n. 12129/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di rapporti intercorsi tra i coniugi investitori e l'istituto di credito: conto corrente, contratto di finanziamento, mutuo fondiario, contratto di custodia/amministrazione e servizi di investimento, operazioni di trading on line e altri ordini di investimento. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inammissibili alcune domande di nullità, inefficacia e risoluzione, aveva risolto il contratto di servizi di investimento e condannato la banca a risarcire alcuni danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della donna, mentre aveva rigettato altre domande, tra cui quella sul mutuo fondiario e sulla garanzia ipotecaria. In appello entrambe le parti avevano visto respinti i gravami. In cassazione i coniugi hanno proposto dieci motivi: tra i principali, hanno denunciato la nullità del contratto quadro e dei contratti di investimento per difetto di forma e per sottoscrizione apocrifa di uno dei coniugi; l'omessa pronuncia su varie domande di nullità o risoluzione; l'erronea qualificazione del contratto quadro e la conseguente limitazione degli effetti della risoluzione; la falsa applicazione delle regole sul risarcimento del danno da investimento e sull'onere della prova; l'omessa pronuncia su domande relative al contratto on line e ai sottoconti; l'erronea esclusione di una responsabilità della banca per il fatto dei dipendenti; la questione del mutuo fondiario come asserito mutuo di scopo; nonché la liquidazione del danno non patrimoniale. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, contestando la legittimazione della donna su alcuni rapporti, la validità delle domande, l'inadempimento, il danno non patrimoniale, l'interrogatorio formale, le spese e la responsabilità per il fatto dei dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il primo motivo del ricorso principale, relativo alla nullità del contratto quadro di intermediazione per difetto di forma quando la firma dell'investitrice risulta apocrifa o mancante. Ha ritenuto inammissibili il secondo, il settimo, il nono e il decimo motivo del ricorso principale e ha respinto gli altri. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della banca. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il contratto quadro di intermediazione finanziaria, se manca la sottoscrizione dell'investitore, è nullo per difetto di forma ex art. 23 t.u.f., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto a esso collegati; la protratta esecuzione del rapporto non sana la nullità. Tutte le altre censure sono state ritenute infondate o inammissibili per difetto di specificità, per novità della questione, per mancata deduzione della ratio decidendi o perché attinenti a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.
Norme richiamate
impone la forma scritta del contratto quadro di intermediazione; la mancanza della sottoscrizione dell'investitore comporta nullità per difetto di forma, con effetti anche sugli ordini di investimento collegati
richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta invalidità formale dei rapporti bancari
invocato come norma di nullità contrattuale; nel caso concreto la nullità è stata riconosciuta solo per il difetto di forma del contratto quadro di investimento
il contratto nullo non è convalidabile; la successiva acquiescenza o esecuzione del rapporto non sana il vizio
richiamato per escludere che il contratto quadro di investimento sia un contratto plurilaterale
evocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che la censura è ammissibile solo se la domanda è specificamente trascritta e nei limiti della reale omissione
art. 30 reg. Consob n. 11522/1998
richiamato nei motivi, ma non ha condotto ad accoglimento delle doglianze
art. 47 reg. Consob n. 11522/1998
richiamato nei motivi, senza che la censura sia stata accolta
evocato in tema di risoluzione per inadempimento
richiamato per il regime degli effetti della risoluzione e per distinguere contratti di durata e singoli ordini
richiamato per gli obblighi di diligenza dell'intermediario
fonte degli obblighi informativi e di comportamento dell'intermediario finanziario
richiamato sul riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento e provare danno e nesso causale
richiamato dai ricorrenti in relazione alla nullità del mutuo fondiario, ma senza esito favorevole
richiamato dai ricorrenti in relazione alla nullità del mutuo fondiario, ma senza esito favorevole
evocati in relazione al mutuo fondiario e alla sua qualificazione
richiamato per il danno non patrimoniale
richiamato per la causalità e la liquidazione del danno risarcibile
richiamato per la liquidazione equitativa del danno
richiamato quale parametro dei doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto
richiamato sul concorso del fatto del danneggiato nella produzione del danno
richiamato sulla responsabilità per fatto degli ausiliari
richiamato in relazione ai requisiti essenziali del contratto e alla validità dei negozi bancari
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente
richiamato in tema di motivazione della sentenza
richiamato per le preclusioni nella fase di trattazione e per l'inammissibilità di domande nuove o non specificamente riprodotte
richiamato per il divieto di domande nuove in appello
richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione e per escludere censure di merito o prive di specificazione
richiamato per escludere che l'interrogatorio formale possa essere reso da un procuratore speciale
art. 24 Cost.
invocato dalla banca sul tema della legittimazione e della titolarità del rapporto
invocato dalla banca sul tema della titolarità del diritto azionato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso incidentale
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma di modifica del regime del contributo unificato
Massime di principio
- Nel contratto quadro di intermediazione finanziaria la mancata sottoscrizione dell'investitore determina nullità per difetto di forma ai sensi dell'art. 23 t.u.f., con conseguente caducazione degli ordini di investimento collegati.
- La successiva esecuzione del rapporto o l'acquiescenza del cliente non sanano la nullità del contratto nullo, che non è convalidabile.
- Nei giudizi di responsabilità dell'intermediario finanziario l'investitore deve allegare in modo circostanziato l'inadempimento, provare il danno e il nesso causale, anche per presunzioni; una contestazione generica è insufficiente.
- La risoluzione per inadempimento nei servizi di investimento può riguardare i singoli ordini o il rapporto di durata, ma presuppone un inadempimento idoneo a incidere sull'equilibrio contrattuale e, per effetti retroattivi estesi, un inadempimento originario e non limitato a singole operazioni.
- La deduzione di omessa pronuncia o di errori processuali in cassazione richiede specificità: la parte deve riportare in modo preciso la domanda, il vizio processuale e la decisività della censura; non è sufficiente un richiamo generico o riassuntivo.
- In cassazione non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione dei fatti, quando la sentenza di merito abbia già ricostruito la vicenda e la doglianza si risolva in una diversa lettura del materiale istruttorio.
- L'interrogatorio formale deve essere reso personalmente dalla parte e non può essere assolto tramite procuratore speciale.
- Il danno non patrimoniale deve essere distinto dalle diverse voci di pregiudizio e, se dedotto, va allegato e provato come sofferenza autonoma; la sua liquidazione resta però sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- La qualifica di una questione come di titolarità del rapporto e non di legittimazione ad agire comporta che la relativa valutazione, quando fondata su accertamenti di fatto, non è sindacabile come violazione di legge in cassazione.
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