Cassazione Penale, Sentenza n. 30301/2025 del 04/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione in condanna per il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000). Le censure contestavano: violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e difetto di motivazione sul dolo; errata applicazione dell'art. 45 c.p. (forza maggiore/impossibilità sopravvenuta); mancata valutazione dell'elemento oggettivo del reato; erronea esclusione delle cause di non punibilità previste dagli artt. 13 e 23 d.lgs./d.l.; errori nella valutazione degli effetti delle procedure concorsuali (concordato/fallimento) e nella possibilità di considerare estinto il debito tributario per adesione a procedure di definizione agevolata (Rottamazione ter/quater); questioni probatorie e di valutazione delle prove testimoniali.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati solo in parte. Ha respinto le principali doglianze fondate sulla crisi di liquidità e sulla forza maggiore, confermando il principio consolidato che l'imprenditore/sostituto d'imposta non può giustificare l'omesso versamento delle ritenute con semplici difficolta' finanziarie o scelte di destinazione delle somme dovute; l'amministratore subentrato può essere responsabile se consapevole della situazione. Ha quindi rigettato i motivi che chiedevano l'esclusione del dolo e la scriminante per stato d'insolvenza o concordato, nonché le eccezioni relative all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (ora art. 13, comma 3-ter d.lgs. n. 74/2000). Invece, ha accolto il primo motivo di Cimadom (e in eco la relativa censura di Songia) relativo alla ingiustificata disapplicazione dell'art. 23 d.l. 30/03/2023, n.34 (conv. L. 56/2023) che dispone una causa speciale di non punibilità in caso di estinzione del debito tramite le procedure di definizione agevolata. In conseguenza, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata e ha ordinato che altra sezione della Corte d'appello di Torino verifichi l'effettiva estinzione del debito tributario e l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità. Tuttavia, per la posizione di Cimadom il rinvio è precluso per effetto della prescrizione maturata il 29/06/2024 (calcoli non contestati), con le conseguenze processuali connesse. In sintesi: molte censure respinte, ma annullamento con rinvio limitato alla verifica dell'applicabilità dell'art. 23; per Cimadom il rimedio è ostacolato dalla prescrizione.
Norme richiamate
Disciplina il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte; la Corte ribadisce che le ritenute costituiscono somme dovute ai sostituiti e che l'omesso versamento non si giustifica con la mera difficolta' economica dell'impresa.
art. 13 d.lgs. n. 74/2000 (comma 3-bis e 3-ter)
Norme sulla causa speciale di non punibilità e sulle disposizioni sopravvenute: la Corte ha esaminato la richiesta di applicazione di tali disposizioni ma ne ha escluso l'operatività nel caso concreto per ragioni di merito e di temporaneità, salvo verifiche connesse all'art. 23.
art. 23 d.l. 30/03/2023, n. 34, conv. L. 26/05/2023, n. 56
Introduce una speciale causa di non punibilità collegata all'estinzione del debito tributario tramite adesione a Rottamazione ter/quater. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia disatteso ingiustificatamente tale previsione e ha disposto il rinvio per accertare l'effettiva estinzione del debito e l'eventuale estensibilità del beneficio.
Disciplina la causa di forza maggiore o impossibilita' sopravvenuta come scriminante; la Corte conferma che la forza maggiore richiede un'impossibilita' assoluta ed imprevedibile e non puo' essere costituita da difficolta' economiche o scelte di politica aziendale.
art. 131-bis cod. pen. (ora norme correlate nell'ambito dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000)
Norma sulla sospensione o estinzione della pena per particolari condizioni di riparazione; la Corte ha valutato e rigettato la richiesta di applicazione per l'entita' del debito e la gravita' del dolo nel caso concreto.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla necessita' di esaustiva motivazione nei giudizi di riforma; la Corte ha valutato la motivazione rafforzata resa in sede d'appello.
art. 186-bis e ss. legge fallimentare
Norme sulle procedure concorsuali e sugli effetti sui pagamenti; utilizzate nelle censure relative all'impossibilita' di adempiere in pendenza di procedure concorsuali, ma la Corte ha ribadito che lo stato di insolvenza non esonera il sostituto d'imposta salvo provvedimenti antecedenti alla scadenza dell'obbligo.
Massime di principio
- Nel reato di omesso versamento delle ritenute (art.10-bis) la mera crisi di liquidita' dell'impresa non integra la causa di forza maggiore: occorre un'impossibilita' assoluta, imprevista e indipendente dalla volonta' dell'agente.
- Le somme trattenute a titolo di ritenuta sono considerate di pertinenza del lavoratore e l'uso di tali somme per altri scopi esclude normalmente la scriminante della forza maggiore; la destinazione alternativa delle somme costituisce elemento sintomatico del dolo.
- L'amministratore subentrato puo' rispondere penalmente se, alla sua presa di carica, e' consapevole della distrazione o della situazione debitoria e non adotta gli atti idonei; la consapevolezza non esclude il dolo e puo' aggravare la responsabilita'.
- La presentazione o l'ammissione di una domanda di concordato preventivo non sospende automaticamente gli obblighi di versamento delle ritenute salvo provvedimenti giudiziari specifici anteriori alla scadenza; pertanto non e' di per se' causa di non punibilita'.
- Le cause di non punibilita' collegate all'estinzione del debito tramite procedure di definizione agevolata (art.23 d.l. n.34/2023) possono essere efficaci, ma la verifica richiede accertamenti concreti sull'effettiva estinzione e sui tempi di pagamento; eventuali questioni di prescrizione possono comunque ostacolare il rimedio processuale.
- La Corte di legittimita non puo' sostituirsi al giudice di merito nel valutare fatti e prova oggettivi; molte contestazioni fondate su rivalutazioni fattuali sono inammissibili in Cassazione e devono essere trattate dai giudici di merito.
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