Cassazione Penale, Sentenza n. 8451/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento del 09/11/2020 deducendo l'illegalità della pena perché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 40/2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, co. 1, D.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni 8 anziché 6. Pur essendo la richiesta di patteggiamento e il consenso scritto anteriori (settembre 2018), il patteggiamento si era concretizzato in udienza successivamente alla pronuncia costituzionale (9/11/2020), pertanto la ricorrente sosteneva che il giudice avrebbe dovuto rideterminare la pena base alla luce della nuova disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ammissibile ex art. 448 co. 2bis c.p.p. Ha rilevato vizi nel calcolo della pena operato nel patteggiamento: mancato bilanciamento tra aggravanti e circostanze attenuanti, errato ordine operativo (aumento per continuazione effettuato prima della riduzione per attenuanti) e mancanza di certezza su come fosse stata determinata la pena base (se in relazione all'aggravante ex art. 73 co. 6 o in ragione del minimo edittale). Per tali ragioni la Corte ha dichiarato la pena illegale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per il prosieguo.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento; il giudice deve determinare la pena in modo conforme alle regole di determinazione e calcolo delle pene per più reati, valutando circostanze inerenti a ciascun reato.
art. 73 co. 1 e 1bis D.P.R. n. 309/1990
Norma sul trattamento sanzionatorio per i reati di stupefacenti; la sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il minimo edittale nella parte che fissava la reclusione minima in 8 anni anziché 6, circostanza rilevante per la determinazione della pena.
art. 73 co. 6 D.P.R. n. 309/1990
Aggravante speciale per fatti commessi in tre o più persone: può aumentare la pena base, ma la sua applicazione deve essere bilanciata con eventuali circostanze attenuanti nella determinazione complessiva della pena.
Regola l'aumento della pena per la continuazione tra più reati: per calcolare la pena complessiva occorre individuare innanzitutto la pena relativa al reato più grave (tenendo conto di aggravanti/attenuanti) e solo successivamente applicare l'aumento per continuazione.
Concorso di persone nel reato; richiamato per descrivere la natura delle condotte contestate (concorso morale e materiale).
art. 448 co. 2bis cod. proc. pen.
Consente il ricorso per Cassazione contro l'illegalità della pena; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso ai sensi di questa norma.
art. 173 co. 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso in Cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti prescritti.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Regola il consenso del P.M. alla richiesta di patteggiamento e la sua datazione; rilevante nella disputa sulla rilevanza temporale della sentenza costituzionale rispetto alla richiesta e al consenso.
Decisione Corte Costituzionale n. 40/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 co.1 DPR 309/1990 nella parte in cui fissava il minimo edittale a 8 anni anziché 6: tale pronuncia è intervenuta prima dell'udienza di patteggiamento e assume rilievo nella determinazione della pena.
Massime di principio
- Se il patteggiamento si concretizza dopo una pronuncia costituzionale che incide sui parametri di pena, il giudice deve tener conto della nuova disciplina nella determinazione della pena.
- Nel calcolo della pena per reati unificati per continuazione occorre prima individuare il reato più grave (tenendo conto di aggravanti e attenuanti), determinare la pena base per quel reato e solo dopo applicare l'aumento per continuazione; invertire l'ordine può rendere la pena illegale.
- Le circostanze aggravanti e le attenuanti devono essere preventivamente confrontate e bilanciate; non è sufficiente applicare automaticamente attenuanti dopo gli aumenti senza un'esplicita e corretta comparazione motivata.
- La data della richiesta scritta di patteggiamento e del consenso del P.M. antecedenti a una modifica normativa non escludono automaticamente l'applicazione della nuova disciplina se il giudizio formale si svolge successivamente: la rilevanza temporale va valutata in rapporto al momento in cui il patteggiamento si concretizza.
- Errori formali o procedurali nel calcolo della pena nel patteggiamento (in particolare nell'applicazione di aggravanti/attenuanti e nella sequenza degli incrementi) possono comportare l'annullamento della sentenza per illegittimità della pena e il rinvio degli atti al giudice di merito per nuovo esame.
- Quando l'aggravante fa aumentare il minimo edittale, il giudice deve esplicitare se la scelta della pena base discende dall'applicazione dell'aggravante ovvero dalla valutazione del minimo edittale; la mancata chiarezza costituisce vizio nella determinazione della pena.
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