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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8451/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento del 09/11/2020 deducendo l'illegalità della pena perché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 40/2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, co. 1, D.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni 8 anziché 6. Pur essendo la richiesta di patteggiamento e il consenso scritto anteriori (settembre 2018), il patteggiamento si era concretizzato in udienza successivamente alla pronuncia costituzionale (9/11/2020), pertanto la ricorrente sosteneva che il giudice avrebbe dovuto rideterminare la pena base alla luce della nuova disciplina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ammissibile ex art. 448 co. 2bis c.p.p. Ha rilevato vizi nel calcolo della pena operato nel patteggiamento: mancato bilanciamento tra aggravanti e circostanze attenuanti, errato ordine operativo (aumento per continuazione effettuato prima della riduzione per attenuanti) e mancanza di certezza su come fosse stata determinata la pena base (se in relazione all'aggravante ex art. 73 co. 6 o in ragione del minimo edittale). Per tali ragioni la Corte ha dichiarato la pena illegale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento; il giudice deve determinare la pena in modo conforme alle regole di determinazione e calcolo delle pene per più reati, valutando circostanze inerenti a ciascun reato.

  • art. 73 co. 1 e 1bis D.P.R. n. 309/1990

    Norma sul trattamento sanzionatorio per i reati di stupefacenti; la sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il minimo edittale nella parte che fissava la reclusione minima in 8 anni anziché 6, circostanza rilevante per la determinazione della pena.

  • art. 73 co. 6 D.P.R. n. 309/1990

    Aggravante speciale per fatti commessi in tre o più persone: può aumentare la pena base, ma la sua applicazione deve essere bilanciata con eventuali circostanze attenuanti nella determinazione complessiva della pena.

  • art. 81 co. (cod. pen.)

    Regola l'aumento della pena per la continuazione tra più reati: per calcolare la pena complessiva occorre individuare innanzitutto la pena relativa al reato più grave (tenendo conto di aggravanti/attenuanti) e solo successivamente applicare l'aumento per continuazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; richiamato per descrivere la natura delle condotte contestate (concorso morale e materiale).

  • art. 448 co. 2bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per Cassazione contro l'illegalità della pena; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso ai sensi di questa norma.

  • art. 173 co. 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso in Cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti prescritti.

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola il consenso del P.M. alla richiesta di patteggiamento e la sua datazione; rilevante nella disputa sulla rilevanza temporale della sentenza costituzionale rispetto alla richiesta e al consenso.

  • Decisione Corte Costituzionale n. 40/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 co.1 DPR 309/1990 nella parte in cui fissava il minimo edittale a 8 anni anziché 6: tale pronuncia è intervenuta prima dell'udienza di patteggiamento e assume rilievo nella determinazione della pena.

Massime di principio

  • Se il patteggiamento si concretizza dopo una pronuncia costituzionale che incide sui parametri di pena, il giudice deve tener conto della nuova disciplina nella determinazione della pena.
  • Nel calcolo della pena per reati unificati per continuazione occorre prima individuare il reato più grave (tenendo conto di aggravanti e attenuanti), determinare la pena base per quel reato e solo dopo applicare l'aumento per continuazione; invertire l'ordine può rendere la pena illegale.
  • Le circostanze aggravanti e le attenuanti devono essere preventivamente confrontate e bilanciate; non è sufficiente applicare automaticamente attenuanti dopo gli aumenti senza un'esplicita e corretta comparazione motivata.
  • La data della richiesta scritta di patteggiamento e del consenso del P.M. antecedenti a una modifica normativa non escludono automaticamente l'applicazione della nuova disciplina se il giudizio formale si svolge successivamente: la rilevanza temporale va valutata in rapporto al momento in cui il patteggiamento si concretizza.
  • Errori formali o procedurali nel calcolo della pena nel patteggiamento (in particolare nell'applicazione di aggravanti/attenuanti e nella sequenza degli incrementi) possono comportare l'annullamento della sentenza per illegittimità della pena e il rinvio degli atti al giudice di merito per nuovo esame.
  • Quando l'aggravante fa aumentare il minimo edittale, il giudice deve esplicitare se la scelta della pena base discende dall'applicazione dell'aggravante ovvero dalla valutazione del minimo edittale; la mancata chiarezza costituisce vizio nella determinazione della pena.

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