Cassazione Penale, Sentenza n. 4189/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Soprani impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per reati connessi all'utilizzo indebito di carte di pagamento e, dopo riqualificazione, per ricettazione. I motivi dedotti in Cassazione: 1) presunta errata applicazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/07 (indebito utilizzo di carte di pagamento); 2) contestazione della configurabilità del reato di ricettazione ex art. 648 c.p.; 3) dedotta sussistenza di concorso apparente di norme (art. 15 c.p.) tra indebito utilizzo e ricettazione, con prevalenza della norma speciale meno grave; 4) violazione del divieto di reformatio in peius per il diniego delle circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado (art. 597, comma 3 c.p.p.); 5) errata applicazione delle norme attenuanti (art. 62, comma 1, n.4 e art. 648, comma 2 c.p.). I fatti: la coimputata Villa Paola si impossessò del portafoglio sottratto a Sala Barbara; Soprani non risulta concorso nel furto ma ricevette e utilizzò la carta di pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha confermato che: a) la condotta di chi riceve carte di pagamento provento di delitto integra ricettazione ex art. 648 c.p.; b) l'uso delle carte configura inoltre il reato autonomo di indebito utilizzo ex art. 55, comma 9, d.lgs. 231/07, e i due reati possono concorrere; c) non è stata violata la regola della reformatio in peius perché la pena finale non è aumentata oltre quella inflitta in primo grado e la valutazione delle circostanze non costituisce automatica violazione; d) non è applicabile l'attenuante della forma lieve di cui a art. 648, comma 2 c.p. alle carte di pagamento, dato il valore potenziale seriale dello strumento. Di conseguenza il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento
L'uso di carte di pagamento ricevute da altri integra un autonomo reato (indebito utilizzo) che può concorrere con la ricettazione quando la carta proviene da delitto.
La ricezione, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, di carte di pagamento provenienti da delitto integra il reato di ricettazione; la forma attenuata di cui al comma 2 (tenuità del danno) non si applica alle carte di pagamento per il valore potenziale seriale dello strumento.
ipotesi lieve della ricettazione
La Corte ritiene non applicabile questa attenuante alle carte di pagamento, in quanto il danno deve essere valutato in base alla potenziale utilizzabilità seriale e non al valore materiale del supporto.
concorso apparente di norme
Non opera il concorso apparente a favore del reo tra indebito utilizzo e ricettazione quando le fattispecie tutelano interessi diversi e l'uso costituisce un comportamento autonomo rispetto alla ricezione.
divieto di reformatio in peius
La riqualificazione del fatto e una diversa misura delle attenuanti in sede d'appello non violano il divieto di reformatio in peius se la pena complessiva non è superiore a quella precedentemente inflitta e la valutazione delle circostanze è stata adeguatamente motivata.
La richiesta di riconoscimento di particolari attenuanti generiche è stata esaminata e motivatamente respinta dalla Corte d'appello; la Cassazione non ha ravvisato vizi nella motivazione.
D.L. 3 maggio 1991 n. 143, art. 12 (conv. L. 5 luglio 1991 n. 197)
ricezione di documenti di provenienza illecita
Distinta dalla ricettazione quando la provenienza non sia riconducibile a delitto ma ad altri illeciti; la giurisprudenza richiede provenienza da delitto per configurare ricettazione per carte di pagamento.
Massime di principio
- Ricevere carte di pagamento provenienti da un delitto configura ricettazione ex art. 648 c.p., anche se il ricevente non ha partecipato al delitto presupposto.
- L'utilizzo materiale di carte di pagamento ricevute da terzi costituisce un reato autonomo (indebito utilizzo ex d.lgs. 231/2007) che può concorrere con la ricettazione; non opera automaticamente il privilegio della norma speciale meno grave.
- In appello la riqualificazione del fatto e una diversa valutazione delle attenuanti non integrano di per sé una reformatio in peius, purché la pena finale non superi quella di primo grado e la motivazione sia congrua.
- L'attenuante per particolare tenuità del danno (art. 648, comma 2) è, di regola, inapplicabile se l'oggetto del reato è una carta di pagamento, per il valore potenziale e seriale dello strumento.
- Le doglianze sulla mancata considerazione di tutte le deduzioni difensive in Corte d'appello sono ammissibili solo se la motivazione risulta illogica o carente; la valutazione globale e motivata delle circostanze è sufficiente.
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