Cassazione Penale, Sentenza n. 4153/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Milano denunciando nullità per carenza assoluta di motivazione circa l'accertamento che gli era stato ascritto in primo grado (avere provocato un sinistro stradale), motivo che aveva legittimato la revoca della patente. Sosteneva che, pur essendo stata eliminata la statuizione sulla revoca dalla Corte d'Appello, la trasmissione degli atti al Prefetto senza un accertamento negativo del presupposto (se avesse o meno provocato l'incidente) avrebbe comunque potuto determinare un provvedimento prefettizio di revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che le censure attengono al merito della responsabilità penale e dovevano essere sollevate nelle fasi precedenti (prima dell'ammissione al rito della messa alla prova) e non potevano essere riproposte con l'appello. Ha inoltre affermato che il giudice d'appello non poteva sindacare la mancata valutazione dell'aggravante ex art.186 comma 2‑bis c.d.s. nella vicenda di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, e che i fatti erano comunque sufficientemente descritti in primo grado, da cui emergeva il collegamento tra ebbrezza e fuoriuscita del veicolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.129 cod. proc. pen.
La valutazione di un proscioglimento ai sensi di tale norma è riconducibile alla fase preliminare e non spetta al giudice d'appello nel contesto dell'ammissione alla messa alla prova; le censure su detta valutazione dovevano essere proposte antecedentemente.
art.464 quater cod. proc. pen.
art.464 quater cod.proc.pen.
Norma che disciplina l'ammissione alla messa alla prova; la Corte ricorda che l'iter della messa alla prova è alternativo al giudizio ordinario e delimita le questioni che possono essere dedotte successivamente.
art.568 comma 2 cod. proc. pen.
art.568 comma 2 cod.proc.pen.
Indica il rimedio esperibile avverso la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; l'impugnazione in Cassazione è regolata da questa disposizione.
art.186 comma 2‑bis c.d.s.
art.186 comma 2 bis c.d.s.
Si tratta dell'aggravante relativa alla guida in stato di ebbrezza con conseguenze (avere provocato un incidente). La Corte osserva che, nel quadro dell'estinzione per messa alla prova, il sindacato di tale circostanza non poteva essere effettuato dal giudice d'appello come eccepito dal ricorrente.
art.616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione non ravvisando ipotesi di esonero per assenza di colpa.
Massime di principio
- In caso di ammissione alla messa alla prova, le censure sul merito della responsabilità penale devono essere sollevate nelle fasi precedenti all'ammissione; non è ammissibile riproporle in sede d'appello una volta instaurato l'iter della messa alla prova.
- La dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova comporta un regime di impugnazione specifico (art.568 c.p.p.) e limita il sindacato di questioni attinenti alla responsabilità penale nelle fasi successive.
- Il giudice d'appello può risultare incompetente a decidere sull'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (es. revoca patente) e può ordinare la trasmissione degli atti al Prefetto; ciò non impedisce, tuttavia, che l'autorità amministrativa valuti autonomamente l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.
- Se si teme una successiva ingiunzione amministrativa (es. revoca patente), è opportuno richiedere nei termini procedurali opportuni un accertamento giudiziale formale sulla circostanza rilevante (es. chi ha causato l'incidente) o difendere la posizione nell'ambito del procedimento amministrativo, poiché il processo penale con estinzione per messa alla prova non sempre produce un accertamento pieno sull'imputazione.
- La presentazione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) salvo esonero motivato per assenza di colpa.
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