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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4148/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato indicato al capo 23) e aveva confermato la responsabilità dell'imputato per delitti collegati alla normativa sugli stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90). Il ricorrente contestava: 1) la mancanza, illogicità e violazione di legge nella valutazione probatoria e nella ricostruzione del ruolo associativo (assenza di sequestri, inesistenza di passaggi di denaro, incertezza sull'attribuzione dei messaggi intercettati, uso di SIM intestate a stranieri, contraddizioni del collaboratore di giustizia Crupi, possibile attività lecita di commercio auto); 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e errori nella determinazione della pena ai sensi degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure prospettate investissero valutazioni di merito riservate al giudice di merito e che la sentenza impugnata contenesse una motivazione congrua e sufficiente: la Corte di appello aveva adeguatamente spiegato come gli elementi probatori (dichiarazioni del collaboratore Crupi ritenuto complessivamente attendibile, episodio delittuoso del capo 23 ritenuto sintomatico del ruolo, uso di schede intestate a stranieri e linguaggio convenzionale nelle comunicazioni) forniscano un quadro indiziario globalmente idoneo a sostenere la responsabilità associativa. Quanto alle attenuanti generiche, il rigetto è stato ritenuto motivato in presenza della gravità della vicenda e della capacità a delinquere dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), artt. 74 (commi 1, 2 e 4) e 80 (commi 1, lett. a) e 2)

    Le norme sono state applicate per contestare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi; la Corte d'appello ha ritenuto provata la partecipazione dell'imputato sulla base di elementi indiziari e dichiarazioni di collaboratore, pur dichiarando estinto per prescrizione il singolo episodio (capo 23) utilizzato come elemento sintomatico del ruolo associativo

  • Codice penale, artt. 62-bis, 132 e 133

    Richiamate in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto delle attenuanti per assenza di elementi positivi da valorizzare e per la gravità della condotta, valorizzando la discrezionalità del giudice di merito e la sufficienza di motivazione implicita o sintetica

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito: le valutazioni sulla attendibilità delle prove e sulla ricostruzione fattuale sono insindacabili in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e coerente
  • Elementi indiziari plurimi (intercettazioni anche su SIM intestate a terzi, linguaggio convenzionale, dichiarazioni di collaboratori ritenuti attendibili, comportamenti e rapporti tra soggetti) possono, valutati nel loro insieme, essere sufficienti a sostenere una condanna per associazione, anche in assenza di sequestri diretti
  • L'uso di schede intestate a cittadini stranieri o l'assenza di materiali sequestrati non esclude in astratto la valorizzazione delle intercettazioni e di altre prove contestuali; la contestazione dell'attribuzione dei messaggi richiede, per essere efficace in Cassazione, che emerga un vizio di motivazione e non una semplice diversa valutazione
  • Un'archiviazione o un precedente procedimento con esito diverso non impedisce successivi giudizi se sopravvengono elementi ulteriori e corroboranti; l'archiviazione precedente non vincola il giudice che valuta nuove acquisizioni
  • Quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito ha ampia discrezionalità e può motivare in termini sintetici o impliciti, purché indichi gli elementi di preponderante rilevanza che giustificano il rifiuto
  • Chi impugna in Cassazione deve individuare un vizio di diritto o di motivazione che ecceda la semplice richiesta di revisione delle valutazioni probatorie: altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile e il ricorrente potrà essere condannato alle spese e a somme per ammende

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