Cassazione Penale, Sentenza n. 4151/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per Cassazione articolava sei motivi. Con i primi due e il terzo si censurava la valutazione della prova in ordine alla responsabilità per omicidio colposo e alla quantificazione del concorso di colpa della persona offesa (contestando la valutazione della velocità del motociclo, la lunghezza delle tracce di frenata, la visibilità e la condotta del pedone). Con il quarto motivo si deduceva che, escludendo l'aggravante per guida in stato di alterazione da stupefacenti e ricondotto il fatto al solo art.589 comma 2 cod. pen. (omicidio colposo semplice/omicidio stradale), il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza d'appello. Con il quinto motivo si chiedeva l'assoluzione per il reato contestato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti ematochimici (anche per carenza probatoria e perché un prelievo terapeutico era già stato effettuato), nonché l'omessa applicazione della declaratoria ai sensi dell'art.129 comma 2 c.p.p. Infine con il sesto motivo si contestava la misura della pena e il bilanciamento delle circostanze attenuanti/agggravanti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi: ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito sulla responsabilità per omicidio colposo, sulla valutazione tecnica della velocità e sulle ragioni del concorso di colpa della vittima (25%). Il quarto motivo (prescrizione) è stato respinto: anche ridotta l'aggravante, il termine di prescrizione per le fattispecie di cui agli artt.589 commi 2 e 3 è raddoppiato ai sensi dell'art.157 comma 6 c.p., per cui non era decorso. Il quinto motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione che aveva dichiarato sostanziale omogeneità tra contestazioni diverse e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui un prelievo ematico terapeutico eseguito in ospedale può assolvere alla necessità dell'accertamento tossicologico, rendendo non configurabile il reato di rifiuto a fini di indagine; conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art.186 C.d.S. perché il fatto non sussiste. Il resto della sentenza (dichiarazione di responsabilità per omicidio colposo e pena rideterminata a dieci mesi di reclusione) è stato confermato.
Norme richiamate
art.589 cod. pen.
Norma sull'omicidio colposo; la Corte ha richiamato le distinzioni tra comma 1, comma 2 e comma 3 (ipotesi aggravate e ricadute nel regime dell'omicidio stradale) per valutare la tipizzazione e la gravità del fatto.
art.589 bis cod. pen.
Richiamato in rapporto alla disciplina sul concorso di colpa della persona offesa e alla possibilità di riduzione; la Corte chiarisce che la disciplina non comporta automaticamente una pena più favorevole rispetto all'art.589.
art.157 comma 6 cod. pen.
Interpretato nel senso che, ai fini della prescrizione, i termini ordinari si raddoppiano per i reati di cui agli artt.589 commi 2 e 3 e 589-bis, con conseguente più lungo termine prescrizionale (qui non ancora decorso).
art.186 Codice della Strada
Riferito con riguardo alla fattispecie contestata in relazione all'accertamento per guida sotto l'influsso di alcool; la Cassazione ha annullato la condanna relativa a reati stradali specifici (art.186) perché il fatto non sussiste alla luce degli accertamenti e della ricostruzione processuale.
art.187 Codice della Strada (comma 8, giurisprudenza interpretativa)
Secondo la giurisprudenza citata, il reato previsto dall'art.187 comma 8 C.d.S. non è configurabile quando il conducente, coinvolto in un incidente e sottoposto a cure mediche, rifiuti l'ulteriore prelievo richiesto dalla polizia esclusivamente a fini d'indagine, essendo possibile analizzare il prelievo terapeutico senza il consenso.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui un prelievo ematico eseguito per fini terapeutici può essere utilizzato anche per finalità d'indagine e che il rifiuto di un ulteriore prelievo in tali condizioni può integrare un esercizio legittimo del diritto di opposizione; ciò ha portato all'annullamento del capo relativo al rifiuto.
art.129 comma 2 cod. proc. pen.
Evidenziata nella censura del ricorrente (omessa pronuncia assolutoria di natura dichiarativa); la Corte ha ritenuto fondata la doglianza in relazione al capo relativo agli accertamenti ematochimici e alla mancata chiara pronuncia assolutoria.
art.521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati nella discussione sull'eventuale eterogeneità delle fattispecie in imputazione e sulle conseguenze processuali della diversa ricostruzione dei capi di imputazione (articolazione delle ipotesi di fatto).
art.51 cod. pen.
Richiamato in relazione alla possibile scriminante (esercizio di un diritto) con riferimento al rifiuto opposto in contesto sanitario/terapeutico.
art.140, 141, 142 D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada)
Norme sulla disciplina della circolazione richiamate per valutare la violazione delle regole stradali che ha costituito aggravante ai fini dell'art.589 comma 2.
art.133 cod. pen.
Richiamato con riguardo ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ribadito l'ampio margine discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena entro i limiti edittali.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è possibile rinnovare il giudizio di merito sulla valutazione delle prove (riequilibrio del compendio probatorio): le censure sul travisamento devono dimostrare macroscopiche contraddizioni o l'uso di elementi non considerati dai giudici di merito.
- La c.d. doppia conforme (conferma della condanna sia in primo che in secondo grado) rende più difficile il sindacato in Cassazione: le motivazioni dei giudici di merito si integrano e richiedono un vizio particolarmente evidente per essere superate.
- Se in un sinistro stradale sussistono elementi tecnici (tracce di frenata, scarrocciamento, dinamica dell'impatto) e testimonianze concordanti, il giudice di merito può ritenere affidabili le stime di velocità fornite dal consulente tecnico; il rimedio in Cassazione contro tale valutazione è limitato.
- Per la determinazione del concorso di colpa della vittima occorre una motivazione analitica; tuttavia la valutazione percentuale resta rimessa al giudice di merito e difficilmente è riformabile in Cassazione salvo illogicità manifeste.
- Sul rifiuto di sottoporsi ad accertamenti ematochimici: se è stato effettuato in sede terapeutica un prelievo ematico idoneo alle analisi tossicologiche, l'ulteriore rifiuto del paziente a finalità d'indagine può non integrare il reato, alla luce della giurisprudenza che ammette l'utilizzo del prelievo terapeutico per attività investigativa.
- In tema di prescrizione, per i reati collegati all'omicidio stradale/omicidio colposo aggravato alcune norme (es. art.157 comma 6 c.p.) possono raddoppiare i termini prescrizionali: prima di dedurre la prescrizione occorre verificare l'applicabilità di tali aumenti.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; una sanzione entro o prossima al minimo edittale è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata con riferimento ai criteri di cui all'art.133 c.p.
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