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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4147/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cipriani era stata condannata per il delitto di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., per aver perso il controllo della propria auto e invaso la corsia opposta, causando una serie di collisioni che hanno provocato la morte del coniuge a seguito delle lesioni. In cassazione l'imputata ha proposto tre motivi: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi Fatichenti e Antolini, i quali avrebbero dovuto essere sentiti come persone sottoposte a indagine ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.; (2) travisamento delle prove in ordine alla collocazione del punto d'urto con la vettura di Fatichenti (se in corsia opposta o meno); (3) mancata e insufficiente motivazione della Corte di appello sulla scelta probatoria relativa al punto d'urto e non considerazione completa delle consulenze tecniche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non specifici, poiché riproponevano censure di fatto e valutazioni già esaminate dal giudice di merito, sulle quali il sindacato di legittimità è limitato. Quanto all'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni (in particolare quelle di Antolini), la Corte ha applicato il criterio di resistenza: ha verificato che la decisione dei giudici di merito sarebbe rimasta la stessa anche escludendo le dichiarazioni contestate, essendo la condanna fondata su altri elementi (rilievi fotografici e perizia dell'ing. Tarchi). Ha confermato l'imputazione della condotta colposa della Cipriani (invasione di corsia) come causa del sinistro e ha respinto l'argomento che la responsabilità derivasse esclusivamente dalla condotta in eccesso di velocità di altri conducenti, ritenendo tale condotta concorrente e prevedibile e non idonea a interrompere il nesso causale. Ha condannato la ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma che sanziona l'omicidio colposo. La Corte ha confermato che la condotta dell'imputata (invasione della corsia opposta) rientrava nella fattispecie perché il risultato offensivo corrispondeva al pericolo che la norma intende prevenire (principio della causalità della colpa).

  • artt. 141, comma 2 e 111 cod. strada

    Norme del codice della strada relative alla corretta condotta di marcia e alle prescrizioni per la circolazione. La loro violazione è stata ritenuta dagli organi di merito elemento probatorio della condotta imprudente/imperita dell'imputata.

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede che chi, pur non essendo imputato, risulti indiziato in ordine a fatti di reato debba essere informato e, se necessario, imputato ovvero sottoposto alle garanzie procedurali. La ricorrente ha contestato la utilizzazione delle dichiarazioni di persone che avrebbero dovuto ricevere tale trattamento; la Corte ha valutato però l'incidenza di queste prove sul complesso decisorio e applicato il criterio di resistenza.

  • artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso in Cassazione e l'inammissibilità per motivi generici o non specifici. La Corte le ha applicate per dichiarare inammissibile il ricorso che riproponeva censure di fatto già valutate dal giudice di merito senza adeguata specificità.

  • art. 41, comma 1, cod. pen.

    Principio relativo alla causalità e concorso di cause: una condotta colposa successiva non esclude automaticamente il rapporto di causalità se è prevedibile e non atipica. La Corte ha ritenuto che l'eccessiva velocità di altri conducenti fosse causa concorrente, non causa esclusiva estintiva del nesso causale.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della decisione appellata con censure generiche o che ripropongano fatti già valutati dal giudice di merito: il ricorso deve indicare errori giuridici specifici e non una nuova valutazione degli accertamenti di fatto.
  • Se alcune prove dichiarative risultano potenzialmente inutilizzabili, il giudice d'appello o di legittimità può applicare il criterio di resistenza: la decisione resta valida se sussistono altri elementi probatori, autonomi e sufficienti, a sostegno della stessa conclusione.
  • La qualificazione del punto d'urto e la dinamica dell'incidente stradale sono valutazioni tecniche e di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo nei suoi profili di logicità e coerenza argomentativa, non riforma le valutazioni tecniche se adeguatamente motivate.
  • Per affermare responsabilità colposa è necessario che l'evento lesivo rientri nella 'classe di eventi' che la norma cautelare intende prevenire (causalità della colpa); non è sufficiente la mera violazione della norma se tale violazione non ha prodotto il rischio tipico.
  • La condotta colposa di terzi (es. eccessiva velocità) integra, di regola, una causa concorrente prevedibile: non interrompe il nesso di causalità salvo che sia un fattore anomalo o imprevedibile tale da spezzare il collegamento causale.

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