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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11538/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità sull'affermazione dell'aggravante dei motivi futili (art. 577, n.4 c.p. in relazione all'art. 61, n.1 c.p.), con contestazione della contraddittorietà della valutazione della prova e della credibilità delle versioni rese dall'imputato; 2) violazione di legge sullo stesso punto per mancato confronto completo con le dichiarazioni dell'imputato e carenza di analisi sulla sproporzione tra motivo e azione; 3) vizio per mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione (art. 62, n.2 c.p.), sostenendo che la minaccia di rivelare infedeltà e uso di stupefacenti costituisse fatto ingiusto; 4) censura sulla applicabilità della recidiva specifica per la sua lontananza temporale e per la mancata considerazione dell'effettiva progressione criminale; 5) vizio sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche, con richiamo al valore della confessione e della collaborazione processuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei motivi futili (disponendo nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Firenze), perché la motivazione sui fatti che avrebbero costituito il movente e sulla credibilità dell'imputato risultava contraddittoria e incerta; ha rigettato il ricorso per il resto, ritenendo infondato il motivo relativo alla provocazione e inammissibili gli altri censure, e ha confermato la valutazione sulla recidiva specifica e sul bilanciamento delle circostanze; ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese della parte civile Penelope Italia ODV (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), rimettendone la liquidazione al giudice del rinvio secondo la normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 577, n. 4 cod. pen.

    Aggravante dei motivi futili: richiede prova che il delitto sia stato determinato da motivo di particolare tenuità o futilità. La Corte osserva che non è sufficiente la mera sequenza cronologica; occorre dimostrare che il soggetto si sia effettivamente determinato all'azione per causa non congrua.

  • art. 61, n. 1 cod. pen.

    Indica l'aggravante riferita ai motivi futili richiamata insieme all'art. 577 n.4; usata per valutare l'aumento di pena collegato alla natura del movente.

  • art. 62, n. 2 cod. pen.

    Attenuante della provocazione: richiede stato d'ira, un fatto ingiusto altrui caratterizzato da antigiuridicità oggettiva e un nesso psicologico di causalità. La Corte ricorda che la minaccia di rivelare infedeltà o uso di stupefacenti non costituisce di per sé un "fatto ingiusto" idoneo a giustificare l'attenuante, soprattutto se la reazione è manifestamente sproporzionata.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alla condanna generica dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte di Cassazione pronuncia la condanna generica e la liquidazione viene rimessa al giudice del rinvio.

  • art. 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma regolamentare richiamata assieme all'art. 541 c.p.p. per la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della relativa rifusione delle spese.

  • artt. 82 e 83 del d.P.R.

    d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevedono le modalità per l'emissione del decreto di pagamento relativo alle spese a carico dell'imputato a favore dell'Erario; la Corte rimette al giudice del rinvio la liquidazione concreta.

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante dei motivi futili non è sufficiente la mera contiguità temporale tra episodio offensivo e reato: la prova deve mostrare che l'autore si sia effettivamente determinato dall'evento di lieve entità e che il motivo sia oggettivamente futile rispetto alla gravità del reato.
  • Le dichiarazioni contraddittorie o variate dell'imputato, se centro della ricostruzione del movente, richiedono un'analisi motivata e univoca della versione ritenuta attendibile; l'incertezza determina la necessità di riesame o rinvio.
  • L'attenuante della provocazione richiede un "fatto ingiusto" riconoscibile come antigiuridico o socialmente rilevante; minacce di rivelare relazioni private o uso di stupefacenti, senza elementi di illegittimità oggettiva o coercizione, difficilmente integrano la provocazione capace di giustificare attenuanti significative.
  • La confessione tardiva o resa dopo acquisizione di gravi indizi (es. reperti ematici) perde valore attenuante come "spontanea"; la sua incidenza nel bilanciamento delle circostanze può essere marginale se appaiono elementi di strumentalità o tardività.
  • L'applicazione della recidiva specifica richiede motivazione che colleghi la precedente condanna alla dimostrazione di un'accresciuta pericolosità criminale dell'imputato; la distanza temporale da sola non esclude automaticamente la recidiva, ma il giudice deve motivare l'idoneità della condanna passata a rivelare una propensione specifica alla commissione di certi crimini.

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