Cassazione Penale, Sentenza n. 11378/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) inosservanza dell'art. 517 cod. proc. pen. per presunta mancata formale contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 590-bis, comma 5, n. 2, cod. pen.; 2) vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine alla negata concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 590-bis, comma 7, cod. pen., per non aver tenuto conto della presunta elevata velocità del ciclomotore della parte offesa e della sua corresponsabilità; 3) violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il risarcimento del danno e per un presunto errato esercizio del potere di dosimetria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rigettato i tre motivi: 1) l'aggravante è stata ritenuta sufficientemente contestata in fatto dall'imputazione (l'imputazione riportava espressioni tali da far emergere la condotta: "... impegnava quindi l'intersezione sopra indicata, non rispettando il semaforo rosso posto in via Farina..."), per cui non sussiste violazione dell'art. 517; 2) la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 7, è stata motivata in modo adeguato: non vi erano elementi di fatto che consentissero di ritenere la corresponsabilità della vittima deducibile dalla sola entità dei danni, e la censura equivale a una richiesta di revisione del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità; 3) la negazione delle attenuanti generiche è stata ben motivata con riferimento al grado di colpa, alla rilevante entità del danno e al pregiudizio penale a carico dell'agente, quindi il potere discrezionale del giudice è stato correttamente esercitato. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro tremila.
Norme richiamate
art. 517 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non sia necessario che l'aggravante sia espressamente indicata con la formula normativa: è sufficiente che l'imputazione contenga una precisa enunciazione in fatto degli elementi integrativi dell'aggravante, in modo da dare cognizione all'imputato.
art. 590-bis cod. pen., comma 5, n. 2
L'aggravante contestata è stata considerata come desumibile dalla formulazione fattuale dell'imputazione; la sua applicazione è stata confermata in sede di merito e non censurata in cassazione.
art. 590-bis cod. pen., comma 7
Per il riconoscimento dell'attenuante relativa alla causazione di lesioni stradali è necessario un concreto riscontro fattuale della corresponsabilità della vittima; non è sufficiente dedurla dal solo esame dell'entità dei danni.
art. 606 cod. proc. pen.
Ha disciplinato la tipologia dei vizî censurabili in cassazione (lett. b, c, e) di cui il ricorrente si è avvalso; la Corte ha valutato e rigettato tali censure secondo i criteri di legittimità.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti specifiche applicabili in materia di lesioni stradali; la Corte territoriale ha motivato il diniego in relazione alla gravità della condotta e all'entità del danno.
art. 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice può basare il proprio apprezzamento anche su un solo elemento ritenuto prevalente; la Corte ha ritenuto prevalenti gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che impone al soccombente in cassazione l'onere delle spese del procedimento: la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere tali spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Riferimento utilizzato per motivare la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) anche in caso di ricorso manifestamente infondato, salvo che non sussista colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza consolidata della Cassazione (richiamata)
Ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano
La Corte ha applicato il principio secondo cui la contestazione formale della qualificazione normativa non è indispensabile se i fatti descritti nell'imputazione rendono evidente l'aggravante.
Massime di principio
- Un'aggravante può essere considerata validamente contestata anche se la norma non è richiamata espressamente, purché l'imputazione contenga una chiara enunciazione in fatto degli elementi che la integrano.
- La cassazione non è sede per la rivalutazione del merito probatorio: le censure che richiedano una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non indicano specifici vizi di motivazione rilevanti per diritto.
- Per riconoscere attenuanti basate sulla responsabilità concorrente della vittima è necessario il riscontro probatorio di tale corresponsabilità; non è sufficiente inferirla dalla sola entità dei danni materiali o fisici.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche avendo riguardo anche a un solo elemento prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen.; la discrezionalità motivazionale è ampiamente tutelata, purché sia adeguatamente giustificata.
- In caso di ricorso manifestamente infondato, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad un versamento alla Cassa delle ammende, salvo casi di grave colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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