Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11372/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per omicidio colposo e violazioni del codice della strada. Due censure: (1) omissione di motivazione e vizio di valutazione probatoria rispetto alla responsabilità dell'imputato, sostenendo l'imprevedibilità e inevitabilità dell'urto poiché i pedoni camminavano appaiati, la vittima era di spalle e non visibile, senza indumenti ad alta visibilità; (2) illogicità e violazione di legge nella determinazione della durata della sospensione della patente (8 mesi) ai sensi degli artt. 218 e 222 del d.lgs. n.285/1992.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero meramente riepilogative e tese a una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e coerente con le risultanze processuali: il conducente non aveva moderato la velocità (prossima al limite di 50 km/h in centro abitato), non ha tenuto una condotta tale da vedere e evitare il pedone nonostante buona illuminazione; il concorso di colpa della vittima è stato considerato rilevante ma non interruttivo del nesso causale. Quanto alla sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente 8 mesi), la Corte ha giudicato la misura conforme ai criteri di legge e inferiore alla media edittale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina il merito della valutazione delle prove se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione logica e coerente; i motivi che chiedono una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili.
  • Il conducente ha l'obbligo di moderare la velocità e adottare una condotta tale da poter avvistare e, se necessario, evitare i pedoni, specie in centro abitato e in presenza di adeguata illuminazione; la violazione di tali doveri può fondare la responsabilità penale per omicidio colposo.
  • Il concorso di colpa del pedone (es. non usare il percorso pedonale o non indossare indumenti ad alta visibilità) può incidere sulla responsabilità ma non esclude la responsabilità del conducente se il comportamento del pedone non costituisce causa unica, eccezionale e imprevedibile dell'evento.
  • La determinazione della durata della sospensione della patente è soggetta ai criteri dell'art. 218 (gravità della violazione, danno e pericolo per la circolazione) e resta sindacabile in Cassazione solo se emerge un evidente travisamento normativo o illogicità manifesta nella motivazione.
  • Le impugnazioni in cassazione fondate su presunte carenze probatorie devono dimostrare vizi di motivazione sostanziali (contraddizioni gravi, assenza di connessione logica con le risultanze) per essere ammesse; altrimenti sono considerate meri tentativi di riesame del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.