Cassazione Penale, Sentenza n. 11372/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per omicidio colposo e violazioni del codice della strada. Due censure: (1) omissione di motivazione e vizio di valutazione probatoria rispetto alla responsabilità dell'imputato, sostenendo l'imprevedibilità e inevitabilità dell'urto poiché i pedoni camminavano appaiati, la vittima era di spalle e non visibile, senza indumenti ad alta visibilità; (2) illogicità e violazione di legge nella determinazione della durata della sospensione della patente (8 mesi) ai sensi degli artt. 218 e 222 del d.lgs. n.285/1992.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero meramente riepilogative e tese a una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e coerente con le risultanze processuali: il conducente non aveva moderato la velocità (prossima al limite di 50 km/h in centro abitato), non ha tenuto una condotta tale da vedere e evitare il pedone nonostante buona illuminazione; il concorso di colpa della vittima è stato considerato rilevante ma non interruttivo del nesso causale. Quanto alla sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente 8 mesi), la Corte ha giudicato la misura conforme ai criteri di legge e inferiore alla media edittale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 141 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Obbligo di moderare la velocità e adeguarla alle condizioni ambientali e caratteristiche della strada; la Corte lo ha invocato per ritenere imprudente la condotta del conducente
art. 148 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norma richiamata in relazione alla condotta di guida e all'obbligo di adottare manovre per evitare il pedone; usata congiuntamente all'art.141 per valutare l'operato del conducente
art. 190 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Disciplina della circolazione dei pedoni (obbligo di camminare sul margine opposto alla direzione dei veicoli); la violazione della norma da parte della vittima è stata ritenuta concorso di colpa
art. 589-bis, comma 7 cod. pen.
Riferimento al concorso di colpa della vittima: il comportamento della persona offesa può concorrere ma non necessariamente interrompere il nesso causale se non è causa esclusiva dell'evento
art. 218 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Criteri direttivi per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente): gravità della violazione, entità del danno e pericolo per la circolazione; la Corte ha ritenuto che la misura di 8 mesi rispetti tali criteri
art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norma rilevante per la determinazione delle sanzioni accessorie; il ricorso lamentava la sua violazione ma la Corte ha ritenuto la modulazione della sanzione corretta
Principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio nella sentenza penale; richiamato dal ricorrente per denunciare insufficienza probatoria, ma la Cassazione ha ritenuto la valutazione adeguata
Regole sulla valutazione della prova; il ricorrente contestava l'istruttoria ma la Corte ha escluso vizio di motivazione rilevante ai fini di legittimità
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito della valutazione delle prove se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione logica e coerente; i motivi che chiedono una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili.
- Il conducente ha l'obbligo di moderare la velocità e adottare una condotta tale da poter avvistare e, se necessario, evitare i pedoni, specie in centro abitato e in presenza di adeguata illuminazione; la violazione di tali doveri può fondare la responsabilità penale per omicidio colposo.
- Il concorso di colpa del pedone (es. non usare il percorso pedonale o non indossare indumenti ad alta visibilità) può incidere sulla responsabilità ma non esclude la responsabilità del conducente se il comportamento del pedone non costituisce causa unica, eccezionale e imprevedibile dell'evento.
- La determinazione della durata della sospensione della patente è soggetta ai criteri dell'art. 218 (gravità della violazione, danno e pericolo per la circolazione) e resta sindacabile in Cassazione solo se emerge un evidente travisamento normativo o illogicità manifesta nella motivazione.
- Le impugnazioni in cassazione fondate su presunte carenze probatorie devono dimostrare vizi di motivazione sostanziali (contraddizioni gravi, assenza di connessione logica con le risultanze) per essere ammesse; altrimenti sono considerate meri tentativi di riesame del merito.
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