Cassazione Penale, Sentenza n. 11369/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, pur escludendo l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, confermava la pena inflitta in primo grado ritenendo equivalenti le attenuanti generiche alle aggravanti; la difesa denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione e deduceva la prescrizione del reato ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.; inoltre contestava la successiva ordinanza di correzione ex art. 130 c.p.p. che ricomprendeva la recidiva infraquinquennale e sollevava questioni sulla mancata querela della parte offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo computato in relazione al furto mono-aggravato), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato estinto il reato per prescrizione. La Corte ha inoltre ritenuto non decisiva per il decorso della prescrizione la questione sulla recidiva qualificata, non direttamente valutata dai giudici di merito, e ha osservato che la correzione formale ex art. 130 c.p.p. andava impugnata autonomamente ma non poteva impedire la declaratoria di prescrizione. Infine, è stata esclusa la richiesta di proscioglimento per difetto di querela, ritenendo invece che il verbale di denuncia contenesse manifestazione di volontà equipollente alla querela.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, anche d'ufficio e in presenza di impugnazione pendente, di rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato (es. prescrizione) e di annullare la sentenza senza rinvio quando risulti la estinzione del reato.
art. 130 cod. proc. pen.
Regola la correzione di errori materiali nelle decisioni; la Corte ha osservato che l'ordinanza di correzione adottata dalla Corte territoriale poteva essere oggetto di impugnazione autonoma e non modificava il principio che la prescrizione può essere rilevata d'ufficio.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce i termini di prescrizione in relazione alla pena edittale massima applicabile; nella specie il calcolo del termine massimo ha portato alla declaratoria di prescrizione del reato così come qualificato dalla Corte di appello (furto con una sola aggravante).
art. 161 cod. pen.
Combinato con l'art. 157 per il calcolo del termine massimo di prescrizione; applicato per determinare la data di maturazione della prescrizione.
Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013 (Papola)
Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione.
Impone al giudice d'appello di fornire motivazione adeguata se mantiene la stessa pena dopo aver escluso un'aggravante, giustificando il bilanciamento delle circostanze; la Corte ha ritenuto censurabile la motivazione insufficiente ma ha comunque considerato superfluo il vizio alla luce della prescrizione intervenuta.
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
Richiamata per il principio che, se una circostanza (es. recidiva qualificata) non è stata valutata esplicitamente dai giudici di merito, non può essere utilizzata per incidere sul calcolo della prescrizione senza che sia stata effettivamente pronunciata.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)
Stabilisce che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ha immediata efficacia e rende superflua la rilevazione di altre nullità che implicherebbero rinvio al giudice di merito.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Conferma il principio per cui, ove risulti una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata; ciò giustifica l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della decisione della Cassazione, la Corte può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza senza rinvio anche se esistono vizi o nullità da approfondire in merito.
- Quando la Corte d'appello esclude un'aggravante ma conferma la pena del grado precedente, deve fornire una motivazione adeguata che spieghi il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, conformemente al principio espresso da Sez. U. Papola.
- Il calcolo della prescrizione deve fare riferimento alla corretta qualificazione del reato effettivamente applicata dai giudici di merito; circostanze non valutate espressamente (p.es. recidiva qualificata non decisa) non possono modificare il termine prescrizionale.
- Le correzioni materiali ex art. 130 c.p.p. possono essere impugnate autonomamente; tuttavia esse non precludono la declaratoria di prescrizione quando il termine è già maturato.
- La manifestazione di volontà della persona offesa di costituirsi parte civile, anche se contenuta in un verbale di denuncia, può essere considerata atto equipollente alla querela e incidere sulla valutazione della condizione di procedibilità.
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