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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11368/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il P.G. impugna l'assoluzione per omicidio colposo (svolta a destra con investimento di una ciclista) sostenendo che: (1) la condotta della vittima (sorpasso a destra) era prevedibile ex lege ai sensi degli artt. 144 e 148 C.d.S.; (2) l'imputato avrebbe violato l'obbligo di cui all'art. 154 C.d.S. di accertarsi che la manovra potesse essere effettuata senza pericolo (controllo specchietti e vigilanza durante la manovra); (3) va ricondotta la responsabilità anche in base al principio di prevedibilità del rischio e dei limiti dell'affidamento nell'altrui corretto comportamento (art. 43 c.p.), per cui la fiducia mal riposta costituisce essa stessa imprudenza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di doppia assoluzione, il P.M. poteva proporre ricorso in Cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p.; le doglianze del ricorrente erano in gran parte rimproveri motivazionali e valutazioni di merito (prevedibilità del sorpasso, interpretazione della 'cone d'ombra', obbligo di controllo continuativo degli specchietti) non sindacabili in questa sede. I giudici di merito, supportati da due consulenze tecniche, avevano comunque rilevato un cono d'ombra e la condotta imprevedibile della vittima; su tale base l'elemento soggettivo della colpa non è stato ravvisato.

Norme richiamate

  • art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 1, comma 69, della legge 27 giugno 2017, n. 103... puo' ricorrere soltanto per i motivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., escluso, dunque, il vizio di motivazione

    La norma è stata applicata dalla Corte per escludere che il ricorso del P.M., fondato essenzialmente su censure motivazionali e di merito, fosse ammissibile in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.

    Richiamato come limite oggettivo alle ragioni di ricorso consentite contro doppia assoluzione; solo i vizi elencati possono essere esaminati in Cassazione.

  • artt. 144, comma 6, e 148, comma 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Il P.G. ha sostenuto che tali disposizioni consentono situazioni in cui veicoli a due ruote possono affiancarsi o sorpassare a destra, rendendo quindi prevedibile il comportamento della ciclista; i giudici di merito hanno tuttavia ritenuto che tale previsione non fosse sufficiente a superare le risultanze tecniche sulla visibilita'.

  • art. 154 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)

    Il P.G. ha invocato l'obbligo del conducente che svolta a destra di assicurarsi che la manovra non crei pericolo o intralcio; la Corte ha valutato che, alla luce delle consulenze tecniche e del "cono d'ombra", non risultava provata la possibilità di sicura avvistabilità della ciclista al momento dell'inizio della manovra.

  • art. 41, comma 2, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della contestazione sulla prevedibilita' e sulla colpa (riguarda l'evento prevedibile e la relativa colpa), ma la Corte ha ritenuto la censura di natura motivazionale.

  • art. 43 cod. pen.

    Il P.G. ha invocato il principio che la fiducia nel comportamento altrui ha un limite quando il comportamento imprudente è prevedibile; la Corte ha ritenuto la questione impiantata come critica di merito non valutabile in Cassazione contro doppia assoluzione.

  • Precedente: Sez. 4, n. 10223 del 20/01/2005 (P.G. in proc. Sturla)

    "In tema di circolazione stradale, in ipotesi di svolta a destra, il conducente di un veicolo (soprattutto - come nella specie - di grosse dimensioni) ha il dovere di assicurarsi con assoluta certezza che intraprendendo la manovra non crei pericolo o intralcio ad altri utenti della strada."

    Citado dal P.G. a sostegno della tesi secondo cui il conducente di mezzi pesanti ha un elevato obbligo di accertamento; i giudici di merito e la Cassazione hanno comunque ritenuto decisivi gli accertamenti tecnici sulla visibilita' e la natura motivazionale di molte censurie.

Massime di principio

  • Contro una doppia assoluzione il P.M. in Cassazione è limitato dagli artt. 608 e 606 c.p.p.: non sono ammissibili censure che si riducano a vizi di motivazione o a ritrattazioni della valutazione delle prove di merito.
  • Nei sinistri tra mezzi pesanti e velocipedi la prova tecnico-visiva (consulenze sui "coni d'ombra", rilevamenti della posizione e degli specchietti) è cruciale: se emerge che il ciclista era in una zona d'invisibilità la colpa del conducente può non essere ravvisata.
  • L'art. 154 C.d.S. impone di segnalare e assicurarsi che la manovra non crei pericolo; tuttavia l'obbligo va valutato concretamente alla luce delle condizioni di visibilità e delle manifestazioni obiettive del rischio.
  • La giurisprudenza riconosce un elevato grado di diligenza per conducenti di mezzi pesanti, ma non trasforma in automatica responsabilità penale ogni incidente: occorre verificare la prevedibilità concreta e la possibilità effettiva di evitare l'evento.
  • Fare affidamento su segnali di agenti di polizia municipale o sulla normale circolazione può essere legittimo; diventa imprudente solo se il rischio era oggettivamente prevedibile e prevenibile con misure ragionevoli.
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere la riforma della decisione di merito semplicemente riproponendo alternative valutazioni tecniche già compiute dai giudici di merito; per cambiare l'esito occorrono vizi di diritto o delle specifiche ipotesi ammissibili ai sensi degli artt. richiamati.

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