Cassazione Penale, Sentenza n. 11368/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il P.G. impugna l'assoluzione per omicidio colposo (svolta a destra con investimento di una ciclista) sostenendo che: (1) la condotta della vittima (sorpasso a destra) era prevedibile ex lege ai sensi degli artt. 144 e 148 C.d.S.; (2) l'imputato avrebbe violato l'obbligo di cui all'art. 154 C.d.S. di accertarsi che la manovra potesse essere effettuata senza pericolo (controllo specchietti e vigilanza durante la manovra); (3) va ricondotta la responsabilità anche in base al principio di prevedibilità del rischio e dei limiti dell'affidamento nell'altrui corretto comportamento (art. 43 c.p.), per cui la fiducia mal riposta costituisce essa stessa imprudenza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di doppia assoluzione, il P.M. poteva proporre ricorso in Cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p.; le doglianze del ricorrente erano in gran parte rimproveri motivazionali e valutazioni di merito (prevedibilità del sorpasso, interpretazione della 'cone d'ombra', obbligo di controllo continuativo degli specchietti) non sindacabili in questa sede. I giudici di merito, supportati da due consulenze tecniche, avevano comunque rilevato un cono d'ombra e la condotta imprevedibile della vittima; su tale base l'elemento soggettivo della colpa non è stato ravvisato.
Norme richiamate
art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 1, comma 69, della legge 27 giugno 2017, n. 103... puo' ricorrere soltanto per i motivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., escluso, dunque, il vizio di motivazione
La norma è stata applicata dalla Corte per escludere che il ricorso del P.M., fondato essenzialmente su censure motivazionali e di merito, fosse ammissibile in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.
Richiamato come limite oggettivo alle ragioni di ricorso consentite contro doppia assoluzione; solo i vizi elencati possono essere esaminati in Cassazione.
artt. 144, comma 6, e 148, comma 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Il P.G. ha sostenuto che tali disposizioni consentono situazioni in cui veicoli a due ruote possono affiancarsi o sorpassare a destra, rendendo quindi prevedibile il comportamento della ciclista; i giudici di merito hanno tuttavia ritenuto che tale previsione non fosse sufficiente a superare le risultanze tecniche sulla visibilita'.
art. 154 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Il P.G. ha invocato l'obbligo del conducente che svolta a destra di assicurarsi che la manovra non crei pericolo o intralcio; la Corte ha valutato che, alla luce delle consulenze tecniche e del "cono d'ombra", non risultava provata la possibilità di sicura avvistabilità della ciclista al momento dell'inizio della manovra.
art. 41, comma 2, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della contestazione sulla prevedibilita' e sulla colpa (riguarda l'evento prevedibile e la relativa colpa), ma la Corte ha ritenuto la censura di natura motivazionale.
art. 43 cod. pen.
Il P.G. ha invocato il principio che la fiducia nel comportamento altrui ha un limite quando il comportamento imprudente è prevedibile; la Corte ha ritenuto la questione impiantata come critica di merito non valutabile in Cassazione contro doppia assoluzione.
Precedente: Sez. 4, n. 10223 del 20/01/2005 (P.G. in proc. Sturla)
"In tema di circolazione stradale, in ipotesi di svolta a destra, il conducente di un veicolo (soprattutto - come nella specie - di grosse dimensioni) ha il dovere di assicurarsi con assoluta certezza che intraprendendo la manovra non crei pericolo o intralcio ad altri utenti della strada."
Citado dal P.G. a sostegno della tesi secondo cui il conducente di mezzi pesanti ha un elevato obbligo di accertamento; i giudici di merito e la Cassazione hanno comunque ritenuto decisivi gli accertamenti tecnici sulla visibilita' e la natura motivazionale di molte censurie.
Massime di principio
- Contro una doppia assoluzione il P.M. in Cassazione è limitato dagli artt. 608 e 606 c.p.p.: non sono ammissibili censure che si riducano a vizi di motivazione o a ritrattazioni della valutazione delle prove di merito.
- Nei sinistri tra mezzi pesanti e velocipedi la prova tecnico-visiva (consulenze sui "coni d'ombra", rilevamenti della posizione e degli specchietti) è cruciale: se emerge che il ciclista era in una zona d'invisibilità la colpa del conducente può non essere ravvisata.
- L'art. 154 C.d.S. impone di segnalare e assicurarsi che la manovra non crei pericolo; tuttavia l'obbligo va valutato concretamente alla luce delle condizioni di visibilità e delle manifestazioni obiettive del rischio.
- La giurisprudenza riconosce un elevato grado di diligenza per conducenti di mezzi pesanti, ma non trasforma in automatica responsabilità penale ogni incidente: occorre verificare la prevedibilità concreta e la possibilità effettiva di evitare l'evento.
- Fare affidamento su segnali di agenti di polizia municipale o sulla normale circolazione può essere legittimo; diventa imprudente solo se il rischio era oggettivamente prevedibile e prevenibile con misure ragionevoli.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere la riforma della decisione di merito semplicemente riproponendo alternative valutazioni tecniche già compiute dai giudici di merito; per cambiare l'esito occorrono vizi di diritto o delle specifiche ipotesi ammissibili ai sensi degli artt. richiamati.
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