Cassazione Penale, Sentenza n. 11377/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma per omissione di motivazione nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.); contestazione della manifesta illogicità della motivazione relativa ai tempi degli accertamenti alcolemici (presunta impossibilità che la seconda pattuglia giungesse e procedesse all'etilometro nei tempi indicati), con dedotta incongruenza tra l'orario di fermo (22:15) e l'orario indicato per l'accertamento strumentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato parzialmente la sentenza impugnata soltanto in relazione al punto relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis c.p., rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Ha rigettato il ricorso per il resto, ritenendo infondata la censura sulla presunta manifesta illogicità dei tempi degli accertamenti in assenza di elementi oggettivi forniti dalla difesa e ritenendo adeguata la motivazione della Corte territoriale su quel punto.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
La mancata valutazione di una istanza di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche determina vizio di motivazione e legittima l'annullamento parziale con rinvio perché il giudice di merito deve esaminare e motivare specificamente la richiesta
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice applicata al fatto: guida in stato di ebbrezza con specifiche soglie alcoliche per le quali l'imputato è stato ritenuto responsabile (valori indicati nelle misurazioni)
Regole sul verbale di polizia giudiziaria
Il verbale deve contenere la datazione dell'inizio degli accertamenti; la Corte ha sottolineato che, in assenza di riscontri oggettivi forniti dalla difesa, non è sufficiente dimostrare solo con deduzioni la presunta incongruenza temporale
Massime di principio
- Se il giudice di merito non affronta e motiva specificamente una richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, ciò può costituire motivo di annullamento parziale per carenza motivazionale.
- La censura per manifesta illogicità della motivazione richiede elementi di macroscopica evidenza: incongruenze minimali o deduzioni non supportate da riscontri oggettivi non bastano a rovesciare una motivazione sensata del giudice.
- In contestazioni sui tempi degli accertamenti (es. arrivo di altra pattuglia e tempistiche dell'etilometro) la difesa deve produrre elementi oggettivi (documenti, orari certi, testimonianze, tracciamenti) per rendere credibile l'ipotesi di irregolarità; altrimenti il verbale di polizia giudiziaria e la sua datazione rimangono presunzione legittima.
- In caso di successo parziale del ricorso (annullamento limitato a specifico punto), il procedimento viene rinviato per nuovo esame solo su quel punto, mentre le altre statuizioni restano confermate.
- Per far valere le attenuanti generiche è necessario che l'istanza sia adeguatamente illustrata e che il giudice dia conto in modo specifico delle ragioni per accoglierla o respingerla; la mera omissione di tale valutazione è vizio che la cassazione può sanare con rinvio.
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