Cassazione Civile, Ordinanza n. 23225/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto avvenuta tra l'8 e il 10 aprile 1992. La danneggiata ha agito nei confronti del Ministero competente per asserite carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche, deducendo fatti integranti il reato di inondazione colposa. Il Ministero ha eccepito la prescrizione del diritto. I giudici di merito hanno ritenuto applicabile il termine decennale ex art. 2947, comma 3, c.c. e hanno fatto decorrere la prescrizione dal rinvio a giudizio del tecnico incaricato dal Ministero, avvenuto il 21 dicembre 2000, reputando tardiva la diffida/messa in mora del marzo 2015. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata la falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., sostenendosi che il dies a quo non potesse essere individuato nel semplice rinvio a giudizio, perché solo la definizione del processo penale avrebbe consentito di acquisire la necessaria conoscenza tecnico-scientifica del nesso causale tra evento alluvionale, difetti delle opere idrauliche e danno; si è quindi sostenuto che la prescrizione sarebbe decorso solo al termine del processo penale e che la messa in mora del 2015 fosse tempestiva. La ricorrente ha anche prodotto un parere pro veritate, ritenuto inammissibile dalla Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'art. 2935 c.c., confermando che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio da fatto illecito, il termine inizia quando il danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno alla condotta del terzo. Nel caso concreto, è stato considerato legittimo l'accertamento di merito che aveva individuato nel rinvio a giudizio del tecnico incaricato dal Ministero un fatto sintomatico idoneo a rendere conoscibile il nesso causale e quindi a far decorrere la prescrizione; non è stata ritenuta necessaria la definizione definitiva del processo penale. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il deposito del parere pro veritate in cassazione, perché non rientrante nei documenti producibili ex art. 372 c.p.c. e comunque assimilabile ad un atto difensivo non proveniente da difensore munito di procura. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alle ulteriori statuizioni ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel risarcimento da fatto illecito ciò avviene quando il danneggiato conosca o possa conoscere con ordinaria diligenza la riferibilità causale del danno alla condotta del terzo.
Per il danno derivante da fatto che costituisce reato si applica il termine prescrizionale più lungo previsto per il reato; nel caso di specie è stato ritenuto applicabile il termine decennale.
In cassazione non sono ammissibili documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso o controricorso; il parere pro veritate depositato è stato ritenuto inammissibile.
La decisione resa in conformità alla proposta consente le statuizioni accessorie previste dalla norma, compresa la duplice condanna della parte soccombente.
È stata applicata la condanna equitativa in favore della controparte per la proposizione del ricorso ritenuto infondato nel contesto della decisione conforme alla proposta.
È stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dalla mera verificazione dell'evento dannoso, ma dal momento in cui il danneggiato acquisisce, o può acquisire con l'ordinaria diligenza, una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno alla condotta del terzo.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione non è necessario l'accertamento definitivo del nesso causale in sede penale; possono bastare atti processuali, come il rinvio a giudizio o la condanna di primo grado, idonei a rendere conoscibile la possibile riferibilità del danno.
- La valutazione del dies a quo della prescrizione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e priva di errori logici o di diritto.
- In cassazione non è ammissibile il deposito di pareri pro veritate o altri atti difensivi non provenienti dai difensori ritualmente costituiti, né di documenti estranei ai limiti dell'art. 372 c.p.c.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze economiche aggravate previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
- rami
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