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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35835/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere la liquidazione delle spese e competenze maturate per l'attività difensiva svolta nell'interesse di un comune in un giudizio di appello davanti alla Corte territoriale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo mancante sia un contratto scritto sia l'attestazione del responsabile di spesa, e quindi nullo l'incarico. In cassazione il professionista ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla forma scritta dei contratti con la P.A., sostenendo che per il patrocinio legale è sufficiente la procura ex art. 83 c.p.c. e che non si applicano rigidamente le norme richiamate dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme di contabilità pubblica, sostenendo che per gli incarichi di difesa in giudizio non erano necessarie la precisa quantificazione preventiva dei costi e l'attestazione della copertura finanziaria, specie perché la delibera di incarico indicava comunque una somma e un capitolo di spesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nei contratti di patrocinio stipulati da una pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto dal rilascio della procura al difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c., perché l'atto difensivo e la procura permettono di identificare il contenuto negoziale e di effettuare i controlli dell'autorità tutoria. Ha inoltre ribadito che la delibera dell'ente che autorizza la difesa in giudizio non richiede necessariamente l'indicazione preventiva della spesa e dei mezzi per farvi fronte, poiché la disciplina sulla nullità per difetto di previsione/copertura della spesa non si estende alle deliberazioni relative alla partecipazione a controversie giudiziarie. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ha costituito il rito con cui è stata introdotta la domanda di liquidazione dei compensi

  • art. 83 c.p.c.

    la procura al difensore è ritenuta idonea a soddisfare il requisito della forma scritta del contratto di patrocinio con la P.A.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro di deduzione delle violazioni di legge denunciate nei due motivi

  • artt. 16, 17 e 18, r.d. 2440/1923

    richiamati dal ricorrente per contestare l'applicazione della disciplina formale dei contratti con la P.A. al patrocinio legale

  • artt. 1326 e 2233 c.c.

    richiamati per sostenere la conclusione del contratto e la determinazione del compenso professionale

  • artt. 147-bis, 166, 184, 191 e 194, D. Lgs. 267/2000

    richiamati per contestare l'affermazione della necessità di indicazione della spesa e della copertura finanziaria per l'incarico difensivo

  • art. 55, L. 142/1990

    richiamato in tema di copertura finanziaria e impegni di spesa degli enti locali

  • art. 284, r.d. 383/1934

    richiamato in relazione ai vincoli contabili degli enti pubblici

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.

    hanno regolato la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel contratto di patrocinio stipulato da una pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam può risultare soddisfatto dal rilascio della procura al difensore ex art. 83 c.p.c., poiché l'incontro tra volontà dell'ente e attività difensiva del professionista consente di individuare il contenuto negoziale in forma scritta.
  • La delibera dell'ente territoriale che autorizza la difesa in giudizio non è soggetta, per la sua validità, alla medesima rigorosa esigenza di preventiva indicazione della spesa e dei mezzi di copertura prevista per altri atti contabili, quando si tratti di spese di lite legate a un esito incerto e alla eventuale soccombenza.
  • Ai fini della validità dell'incarico difensivo conferito dall'ente pubblico, la disciplina contabile va letta in modo compatibile con la peculiarità del contenzioso, nel quale la quantificazione del compenso può essere solo approssimativa all'atto del conferimento e può essere riferita a un capitolo generale di bilancio per le spese processuali.
  • Il giudice di merito che escluda la validità dell'incarico professionale alla P.A. deve verificare in concreto la presenza della procura sottoscritta dagli organi competenti e non può limitarsi a richiedere un autonomo contratto scritto o requisiti contabili non necessari in tale tipologia di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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