Cassazione Civile, Ordinanza n. 27563/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di una pensionata volta a ottenere la riliquidazione della pensione in godimento con inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa (in particolare per cassa integrazione e, secondo quanto dedotto in appello, anche per periodi di disoccupazione), di emolumenti extra mensili come ratei di mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva di ferie non godute. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che tali emolumenti dovessero essere ricompresi nella retribuzione imponibile/pensionabile e che l'ente non avesse provato di averli effettivamente inclusi, escludendo inoltre decadenza e prescrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 8, comma 4, l. n. 155 del 1981, 7, comma 9, l. n. 223 del 1991, 2 l. n. 164 del 1975 e art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare il corretto calcolo della pensione e l'effettiva inclusione degli emolumenti extra mensili, pur in assenza di prova da parte della pensionata circa l'inesattezza del computo e sulla base di una lettura non corretta delle circolari INPS richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente accertato l'inadempimento dell'INPS nell'obbligo di accredito della contribuzione figurativa e che spettava all'ente provare l'esatto adempimento, trattandosi di fatto estintivo dell'obbligazione posta a suo carico ex lege. L'INPS non ha indicato specificamente gli atti da cui risultasse l'effettiva inclusione degli emolumenti extra mensili, ma si è limitato a contestare il difetto di prova della mancata inclusione, tentando di invertire l'onere probatorio e sollecitando una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte non ha disposto le spese per la mancata rituale difesa della pensionata, poiché il controricorso/memoria risultava privo di valida procura speciale; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata denunciata la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito aveva correttamente applicato le regole sull'onere della prova e sull'accredito della contribuzione figurativa.
L'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di accredito della contribuzione figurativa grava sull'ente previdenziale, trattandosi di fatto estintivo della pretesa azionata.
art. 8, comma 4, l. n. 155 del 1981
Disposizione richiamata per la determinazione del valore retributivo dei periodi riconosciuti figurativamente, con inclusione degli emolumenti extra mensili nella base pensionabile.
art. 7, comma 9, l. n. 223 del 1991
Norma richiamata dall'ente nel motivo di ricorso in tema di contribuzione figurativa e calcolo pensionistico.
Norma richiamata dall'ente nel motivo di ricorso in tema di periodi di contribuzione figurativa.
Richiamata come base della nozione ampia di retribuzione imponibile ai fini contributivi, comprensiva degli emolumenti extra mensili.
Richiamato quale intervento modificativo della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Richiamata quale ulteriore specificazione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso; in mancanza, occorre la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata con gli elementi essenziali del giudizio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine indicato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi al ricalcolo della pensione con inclusione della contribuzione figurativa, se il creditore allega l'inesatto adempimento dell'ente, spetta a quest'ultimo provare l'esatto accredito e il corretto computo, poiché tale circostanza integra fatto estintivo della pretesa.
- In presenza di un obbligo legale di accredito contributivo, la contestazione dell'ente non può limitarsi a dedurre la carenza di prova del danneggiato/creditore, ma deve indicare e produrre gli atti dai quali risulti l'avvenuto corretto adempimento.
- È inammissibile in cassazione sollecitare una nuova valutazione presuntiva delle risultanze di merito quando il motivo si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità il controricorso richiede procura speciale rituale; una procura generale priva dei riferimenti essenziali alla sentenza impugnata non consente una valida difesa e rende inammissibile il controricorso.
- Ai fini della base di calcolo dei periodi di contribuzione figurativa, la nozione di retribuzione imponibile può includere anche emolumenti extra mensili, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
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