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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18654/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza del prefetto che, quale sanzione accessoria per la violazione dell'art. 218, comma 6, del codice della strada, ha disposto la revoca della patente di guida dell'interessato. Il giudice di pace aveva annullato il provvedimento, ma il tribunale, accogliendo l'appello della prefettura, ha riformato la decisione ritenendo ammissibile l'appello e provata la delega di firma in capo al vice-prefetto aggiunto che aveva sottoscritto l'ordinanza. Il ricorrente ha impugnato in cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., perché l'appello della prefettura sarebbe stato privo di specifiche censure alla sentenza di primo grado e delle richieste di riforma; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., degli artt. 1, 2 e 14 del d.lgs. n. 130 del 2000, del d.m. 18 dicembre 2002 e della l. n. 241 del 1990, per avere il tribunale ritenuto provata la delega di firma senza che la prefettura avesse fornito tale prova, sostenendosi che l'ordinanza ingiunzione può essere firmata dal vice-prefetto solo in forza di delega scritta del prefetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto specifico dell'atto di appello della prefettura, necessario per censurare utilmente la decisione sulla violazione dell'art. 342 c.p.c. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui, nelle opposizioni avverso ordinanze prefettizie sanzionatorie, chi deduce l'illegittimità del provvedimento per insussistenza della delega di firma ha l'onere di provare il fatto negativo e, se non riesce a procurarsi l'attestazione dell'amministrazione, deve sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. o a usare i poteri istruttori ex art. 23, comma 6, l. n. 689 del 1981. Poiché nel caso concreto l'opponente era rimasto processualmente inerte, la presunzione di legittimità del provvedimento sanzionatorio non era stata superata. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata notifica del controricorso, con attestazione della debenza del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Per contestare l'ammissibilità dell'appello per genericità dei motivi occorre riprodurre nel ricorso per cassazione, nel loro impianto specifico, i motivi di gravame dedotti dalla controparte.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stata la norma invocata come parametro di legittimità per dedurre violazioni di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova della delega di firma; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio gravasse sull'opponente.

  • art. 213 c.p.c.

    Il giudice può acquisire informazioni dalla pubblica amministrazione quando la parte non riesca a procurarsi la relativa attestazione sulla delega di firma.

  • art. 23, comma 6, L. n. 689 del 1981

    Consente al giudice di avvalersi di poteri istruttori presso l'amministrazione nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.

  • art. 10 del d.lgs. n. 139 del 2000

    Richiamato dal tribunale per affermare la base normativa dell'organizzazione e delle attribuzioni degli uffici prefettizi.

  • d.m. del Ministro dell'interno 18/12/2002

    Richiamato come atto normativo di secondo grado rilevante per l'attribuzione del posto di funzione relativo alle sanzioni amministrative.

  • d.m. del 13/5/2014

    Richiamato dal tribunale per il successivo trasferimento della funzione al vice-prefetto aggiunto dirigente dell'area III.

  • art. 218, comma 6, codice della strada

    La violazione di tale disposizione costituiva il presupposto della sanzione accessoria di revoca della patente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduca la violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell'appello, il ricorrente deve riportare il contenuto specifico dei motivi di gravame da lui contestati; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Chi deduce l'illegittimità di un'ordinanza prefettizia sanzionatoria per difetto di delega di firma del funzionario firmatario ha l'onere di provare il fatto negativo o, quantomeno, di attivarsi per acquisire la relativa attestazione, anche sollecitando i poteri istruttori del giudice.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata attivazione istruttoria dell'opponente e la sua inerzia processuale impediscono di superare la presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo.
  • La prova della legittimazione alla sottoscrizione del provvedimento può risultare anche da atti organizzativi e regolamentari dell'amministrazione richiamati nell'ordinanza, se idonei a fondare l'attribuzione della funzione al firmatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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