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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12168/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il saldo di compensi relativi a prestazioni di consulenza rese in favore di una società, con particolare riferimento alla redazione del preliminare di un contratto con altra società avente ad oggetto la realizzazione di un parco fotovoltaico. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che l’attività dell’avvocato fosse stata svolta non a titolo oneroso ma quale componente gratuito di un comitato di gestione interno e, in ogni caso, che operasse una clausola arbitrale statutaria. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale e la decisione confermata in appello. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente valutato prove documentali e testimoniali e che avesse invertito l’onere della prova; 2) omesso o insufficiente esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 1 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 1 c.p.c., contestando l’esclusione dell’applicabilità della clausola compromissoria statutaria alla lite sul compenso professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, sotto la veste di violazioni di legge e vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle testimonianze, attività preclusa in sede di legittimità, specie a fronte di un doppio accertamento conforme di merito. Ha inoltre escluso che vi fosse stata inversione dell’onere della prova, poiché la Corte d’appello aveva accertato l’esistenza di un contratto di prestazione d’opera professionale oneroso sulla base di documenti e testimonianze. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto che la censura sollecitasse ancora una diversa ricostruzione del fatto, contrapponendo la tesi dell’appartenenza dell’avvocato a un comitato di gestione gratuito alla ricostruzione del giudice di merito, mentre la clausola statutaria era stata correttamente interpretata come riferita alle sole controversie endosocietarie. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Non risulta invertito l’onere della prova: il giudice di merito ha accertato l’esistenza del contratto oneroso sulla base delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non l’abbia valutata secondo il prudente apprezzamento; non è invece consentita una mera critica alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Non è configurabile se la doglianza riguarda in realtà la ricostruzione dei fatti e l’applicazione della clausola compromissoria alla vicenda concreta.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi non superano il vaglio di ammissibilità secondo i principi consolidati di legittimità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa in presenza di doppia conforme sui fatti costitutivi del diritto controverso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa in conformità alla proposta di definizione per inammissibilità, con applicazione delle conseguenze previste dal rito camerale semplificato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta di inammissibilità, è stata applicata la condanna alla somma equitativa in favore della controparte e alla somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di prova; non quando ci si limiti a contestare il peso probatorio assegnato dal merito.
  • L’asserita violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia realmente posto l’onere della prova a carico della parte sbagliata; non basta contestare l’esito dell’accertamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando, specie in presenza di doppia conforme, sia utilizzato per proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e delle testimonianze.
  • Una clausola compromissoria statutaria va interpretata secondo il suo oggetto: se riferita alle controversie endosocietarie, non si estende automaticamente alle liti sul compenso di un professionista, anche se socio della società.
  • Quando il giudice di merito accerta l’esistenza di un contratto di prestazione d’opera professionale oneroso sulla base di documenti e testimonianze coerenti, la contestazione in cassazione non può risolversi in una mera contrapposizione di letture alternative del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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