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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36404/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia origina da un contratto di compravendita di un fondo agricolo stipulato tra un ente pubblico venditore e due imprenditori agricoli acquirenti. L'ente ha chiesto la risoluzione del contratto per morosità degli acquirenti, in forza di una clausola risolutiva espressa che prevedeva la risoluzione di diritto in caso di perdurante stato di morosità per due annualità di preammortamento o ammortamento, con rilascio del bene e ritenzione delle rate versate a titolo di indennizzo/danno. Gli acquirenti hanno proposto domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione delle rate di prezzo o la loro riduzione equitativa. In appello e poi in cassazione hanno sostenuto, da un lato, che la risoluzione non potesse essere dichiarata senza accertare l'imputabilità colposa dell'inadempimento, invocando la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e allegando di essere stati colpiti da usura e da eventi atmosferici eccezionali; dall'altro, hanno contestato la liquidazione delle spese di lite, deducendo l'erronea individuazione del valore della controversia e dello scaglione tariffario applicato. In cassazione hanno anche depositato un documento nuovo relativo a una procedura da sovraindebitamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la produzione documentale nuova depositata in cassazione, perché estranea alle ipotesi in cui è consentito il deposito di nuovi documenti nel giudizio di legittimità. Nel merito, ha confermato che, in presenza di clausola risolutiva espressa, il giudice deve verificare il verificarsi dell'evento previsto e la colpa dell'obbligato, ma ha rilevato che la Corte d'appello aveva già compiuto tale accertamento, escludendo la non imputabilità dell'inadempimento. Le doglianze dei ricorrenti sono state ritenute dirette a sollecitare una diversa valutazione del merito, non consentita in cassazione. È stato inoltre respinto il motivo sulle spese, perché la Corte d'appello aveva correttamente determinato il valore della controversia considerando la domanda di risoluzione e quella risarcitoria. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa produce la risoluzione di diritto se si verifica l'evento previsto; il giudice deve accertare il verificarsi dell'inadempimento contemplato dalla clausola e considerare la colpa dell'obbligato secondo i principi di buona fede e la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità della risoluzione in difetto di imputabilità dell'inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'inadempimento dovesse essere di non scarsa importanza e imputabile.

  • art. 1218 c.c.

    La colpa dell'obbligato si presume; in presenza di clausola risolutiva espressa la risoluzione può essere dichiarata solo se non sia superata tale presunzione.

  • art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.

    La specifica indicazione degli atti e documenti va verificata per ciascun motivo; la mancanza non determina inammissibilità globale del ricorso se non incide su tutti i motivi.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Richiamato quale base per la definibilità del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 395 n. 3 c.p.c.

    Indicato come rimedio esperibile per far valere documenti decisivi sopravvenuti o rinvenuti tardivamente, non producibili in cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa regolazione delle spese, ma non accolto.

  • D.M. 55/2014

    Richiamato per i criteri di liquidazione dei compensi; la Corte conferma la corretta individuazione del valore della controversia ai fini dello scaglione.

  • art. 5, comma 1, D.M. 55/2014

    Il valore della controversia, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, corrisponde a quello domandato nell'atto introduttivo, secondo la censura dei ricorrenti; la Corte reputa comunque corretta la liquidazione effettuata nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • L. n. 3/2012

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento; la Corte la reputa non decisiva nel caso concreto.

  • art. 6 L. n. 3/2012

    Richiamato per la nozione di sovraindebitamento invocata dai ricorrenti.

Massime di principio

  • In presenza di clausola risolutiva espressa, il giudice deve verificare che si sia verificato l'evento dedotto nella clausola e può dichiarare la risoluzione solo previa valutazione della colpa dell'obbligato, la quale si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., salvo prova contraria.
  • Le allegazioni volte a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento devono essere sorrette da prova specifica; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle risultanze istruttorie.
  • Nel giudizio di legittimità, la produzione di documenti nuovi è ammessa solo in ipotesi eccezionali; i documenti diretti a incidere sulla fondatezza del merito non sono producibili per la prima volta in cassazione.
  • L'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità o autosufficienza va valutata per singolo motivo: la carenza di uno solo dei motivi non rende automaticamente inammissibile l'intero ricorso.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia deve essere determinato in base al contenuto della domanda giudiziale e alle domande effettivamente proposte, secondo i criteri tariffari applicabili.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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