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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35871/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 7 maggio 2026 resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., aveva applicato all’imputato, per il reato previsto dall’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001, la pena di due mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda, sostituendo la pena con il lavoro di pubblica utilità. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l’applicazione di una pena illegale: la pena pecuniaria base era stata fissata in 6.000 euro, importo inferiore al minimo edittale di 10.328 euro, risultante dall’incremento del 100 per cento previsto dall’art. 32, comma 47, d.l. 269/2003 per le sanzioni dell’art. 44 d.P.R. 380/2001.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l’ulteriore corso. Ha ritenuto illegale la pena concordata, perché il giudice aveva assunto come pena pecuniaria base 6.000 euro, inferiore al minimo edittale di 10.328 euro, senza considerare il raddoppio delle sanzioni pecuniarie. Ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva omesso di disporre la demolizione del manufatto abusivo, statuizione dovuta e sottratta alla disponibilità delle parti. La questione della pena illegale era sufficiente a determinare l’annullamento; la Corte non ha disposto direttamente una nuova pena, ma ha trasmesso gli atti al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nella vicenda in esame trova difatti applicazione l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, che ha individuato nella «pena illegale» uno dei casi di ricorribilità per cassazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

    La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione quando la pena applicata sia illegale.

  • art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001

    Si deve quindi concludere nel senso che, in tema di reato urbanistico di cui all’art. 44, lettera b), d.P.R. 380/2001, è illegale la pena, irrogata dal giudice su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., che, non considerando il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previsto dall’art. 32, comma 47, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, preveda una pena base inferiore al minimo edittale di euro 10.328,00.

    Per il reato urbanistico previsto dall’art. 44, lett. b), la pena concordata è illegale se la pena pecuniaria base, non computando l’incremento del 100 per cento, è inferiore al minimo edittale di 10.328 euro.

  • art. 32, comma 47, d.l. 269/2003

    Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.

    Le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 44 d.P.R. 380/2001 sono aumentate del 100 per cento; tale incremento rileva nel determinare il minimo edittale e, di conseguenza, la legalità della pena concordata.

  • art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001

    il Tribunale (oltre ad avere omesso di disporre la demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'articolo 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, statuizione che costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti)

    La demolizione del manufatto abusivo costituisce statuizione dovuta, priva di margini discrezionali e non rimessa alla disponibilità delle parti.

  • art. 444 c.p.p.

    Si deve quindi concludere nel senso che, in tema di reato urbanistico di cui all’art. 44, lettera b), d.P.R. 380/2001, è illegale la pena, irrogata dal giudice su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., che, non considerando il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previsto dall’art. 32, comma 47, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, preveda una pena base inferiore al minimo edittale di euro 10.328,00.

    L’accordo di patteggiamento non consente l’applicazione di una pena inferiore ai limiti edittali, come integrati dalle disposizioni che aumentano le sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • In materia di reati urbanistici previsti dall’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001, la pena pecuniaria deve essere determinata tenendo conto dell’incremento del 100 per cento previsto dall’art. 32, comma 47, d.l. 269/2003; è illegale la pena concordata che assuma una pena base inferiore al minimo edittale, pari a 10.328 euro.
  • La pena illegale applicata con sentenza di patteggiamento rende invalido l’accordo recepito dal giudice e consente il ricorso per cassazione nei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ne consegue l’annullamento della sentenza senza rinvio e la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso.
  • La demolizione del manufatto abusivo prevista dall’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 è una statuizione dovuta, non discrezionale e sottratta alla disponibilità delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale

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