Cassazione Civile, Ordinanza n. 18847/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Nel corso di un’espropriazione immobiliare promossa contro un’esecutata, dopo l’aggiudicazione del bene e l’emissione dell’ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., un terzo (coniuge separato dell’esecutata) proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordine di rilascio. Sosteneva: di essere l’unico proprietario dell’immobile; che il credito del condominio procedente fosse insussistente; che l’immobile fosse goduto in forza di un contratto di locazione; che la vendita fosse stata effettuata a prezzo irrisorio; e che la procedura dovesse essere sospesa per effetto di denunce penali presentate dalle parti. In cassazione articolava cinque motivi: (1) violazione dell’art. 2923 c.c. per non avere considerato l’anteriorità della detenzione del conduttore rispetto al pignoramento; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su tale anteriorità; (3) violazione delle norme processuali perché il giudice di merito gli aveva negato la legittimazione a dolersi dei vizi della procedura esecutiva e a contestare i crediti azionati; (4) omesso esame di fatti decisivi per il rigetto delle prove dirette a dimostrare la proprietà del bene; (5) nullità per omessa pronuncia sulla dedotta irrisorietà del prezzo di aggiudicazione e sulla richiesta di annullamento della vendita.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con la ratio della decisione impugnata, che aveva escluso l’opponibilità della locazione in mancanza di un contratto con data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento; inoltre la questione dell’anteriorità della detenzione era stata prospettata solo in memoria nel giudizio di merito, quindi come deduzione nuova e inammissibile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: chi non è assoggettato all’esecuzione perché non riconosciuto titolare del bene non può usare i rimedi dell’esecutato; la pretesa proprietà va fatta valere con opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., già esperita senza esito. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. e, comunque, perché il ricorrente non era legittimato a contestare atti di una procedura esecutiva a cui era estraneo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come norma che consente l’ordine di liberazione dell’immobile pignorato dopo l’aggiudicazione
l’opposizione proposta avverso l’ordine di liberazione è stata esaminata come opposizione agli atti esecutivi
è il rimedio da utilizzare per far valere la pretesa proprietà del bene pignorato da parte del terzo
richiamato dal ricorrente in tema di opponibilità della locazione al creditore procedente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze
art. 111 Cost.
richiamato nel terzo motivo in relazione al diritto al giusto processo e ai vizi della procedura esecutiva
richiamato insieme agli altri articoli del processo esecutivo nel terzo motivo
richiamato insieme agli altri articoli del processo esecutivo nel terzo motivo
richiamato insieme agli altri articoli del processo esecutivo nel terzo motivo
la Corte ha rilevato la carenza di specificità e completezza dei motivi di ricorso
base formale dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso l’ammissibilità delle censure così formulate
richiamato per qualificare come manifestamente infondato il terzo motivo
menzionato per rilevare che, per le locazioni abitative, è richiesta la forma scritta ad substantiam
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
ha fondato il disposto sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato quale parametro per il contributo unificato ulteriore
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre una tesi diversa o incompatibile con il decisum.
- La locazione di un immobile pignorato è opponibile al creditore procedente solo se il contratto ha data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento; una diversa deduzione, introdotta per la prima volta solo in corso di giudizio, non è esaminabile.
- Il terzo che rivendichi la proprietà del bene pignorato non può utilizzare i rimedi riservati all’esecutato per contestare i vizi della procedura o l’esistenza del credito; deve previamente far valere il proprio diritto con opposizione di terzo.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: è necessario indicare con precisione i fatti, i documenti, i mezzi istruttori e le domande che si assumono non esaminati o erroneamente rigettati.
- La mancanza di legittimazione sostanziale o processuale a contestare la procedura esecutiva comporta l’inammissibilità delle prove e delle doglianze che non attengono al thema decidendum della causa.
- rami
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