Cassazione Civile, Ordinanza n. 34379/2024 del 24/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal garante di una fideiussione prestata a favore di una banca per il debito di una società cooperativa. L’opponente chiedeva la revoca del decreto per inesistenza del credito e mancanza di prova, deducendo anche l’illegittimità di varie condizioni del rapporto bancario (commissione di massimo scoperto, valute fittizie, capitalizzazione trimestrale, spese) e la nullità della fideiussione omnibus per mancata indicazione dell’importo massimo garantito. Il Tribunale, espletata CTU contabile, revocava il decreto ma condannava comunque l’opponente al pagamento di un importo inferiore, rigettando l’eccezione di nullità della fideiussione perché tardiva e non supportata da adeguata documentazione, in particolare dal provvedimento della Banca d’Italia richiamato a sostegno dell’assunto anticoncorrenziale dello schema ABI. In appello, l’opponente censurava la validità della fideiussione, sostenendo che la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. fosse nulla perché conforme allo schema ABI ritenuto dall’Autorità di vigilanza frutto di intesa restrittiva della concorrenza vietata dalla L. n. 287/1990. La Corte d’appello dichiarava però inammissibile l’appello per mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado, cioè il rigetto dell’eccezione di nullità per difetto di prova documentale. Con il ricorso per cassazione il fideiussore deduceva violazione dell’art. 1957 c.c. e dell’art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990, sostenendo che la nullità fosse rilevabile d’ufficio e che la Corte territoriale disponesse già degli elementi necessari, compreso il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non fosse correttamente correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il ricorso si soffermava sulla rilevabilità d’ufficio della nullità della fideiussione, ma non colpiva l’autonoma e decisiva motivazione posta dalla Corte d’appello a base dell’inammissibilità dell’appello: la mancata specifica impugnazione della statuizione di primo grado che aveva respinto l’eccezione per difetto di prova, in particolare per l’assenza del provvedimento della Banca d’Italia necessario a dimostrare la conformità della clausola allo schema ABI censurato. Ne è derivato il consolidamento della declaratoria di inammissibilità dell’appello e, in cassazione, il rigetto processuale della doglianza per difetto di specificità del motivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La clausola di rinuncia ai termini previsti da tale norma era stata contestata come nulla perché conforme allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale; tuttavia la questione non è stata esaminata nel merito perché il motivo non ha attaccato una autonoma ratio decidendi di inammissibilità.
art. 2, comma 2, lettera a), L. n. 287/1990
È richiamata quale norma che vieta le intese restrittive della concorrenza; la nullità della clausola fideiussoria era fatta discendere dalla conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di legittimità era formulata come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che il motivo non era parametrato alla reale ratio della decisione impugnata.
Il motivo privo di effettiva critica alla decisione impugnata è considerato un non motivo e, nel ricorso per cassazione, comporta inammissibilità per difetto di specificità.
La mancata impugnazione di una delle autonome rationes decidendi ha determinato la formazione di giudicato interno su di essa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Cass. S.U. n. 7074 del 2017
Richiamata per il principio secondo cui il motivo di impugnazione deve identificare l’errore di diritto e confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
Cass. S.U. n. 23745 del 2020
Richiamata in continuità con il principio di specificità del motivo di ricorso, che deve rappresentare l’errore in rapporto alla motivazione resa dal giudice di merito.
Cass. S.U. n. 7294 del 2017
Richiamata dalla parte ricorrente per sostenere la rilevabilità officiosa della nullità come eccezione in senso lato; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata; la mancata censura anche di una sola di esse rende il motivo inammissibile o comunque improduttivo di effetti.
- La deduzione di una nullità rilevabile d’ufficio non supera il giudicato interno formatosi su una autonoma statuizione di merito o di rito non specificamente impugnata.
- Il controllo di legittimità non può essere sollecitato con censure che prescindano dalla concreta motivazione della decisione impugnata: l’errore di diritto va identificato e rappresentato in relazione al decisum effettivo.
- Il motivo di ricorso che non aggredisce la ratio decisoria effettivamente posta a fondamento della pronuncia integra un "non motivo" e determina inammissibilità ex art. 366 n. 4 c.p.c.
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