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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09874/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto la condanna dell'amministrazione regionale a corrispondergli, dal febbraio 2008, il trattamento di anzianità professionale edile (APE) che percepiva quando era dipendente dell'ente di provenienza. Egli aveva dedotto di essere transitato, ai sensi della normativa regionale, dall'ente di sviluppo agricolo a una nuova agenzia regionale e che, nel nuovo inquadramento, l'ente di destinazione gli aveva sostituito l'APE con una diversa voce del nuovo contratto collettivo (RIA), ritenendo l'APE una componente accessoria non dovuta. In cassazione ha denunciato violazione di norme sul trasferimento del personale pubblico e sulla conservazione del trattamento economico, lamentando che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il mantenimento dell'APE e avrebbe limitato il divieto di reformatio in peius alle sole voci retributive continuative e stabili, non considerando che l'APE era un elemento certo, stabile e dovuto, già riconosciuto con giudicato per il periodo pregresso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il passaggio del dipendente tra amministrazioni pubbliche, in mancanza di discipline speciali, è assoggettato all'art. 31 d.lgs. 165/2001 e, tramite questo, all'art. 2112 c.c., con continuità del rapporto e conservazione del trattamento economico complessivo precedente. Ha chiarito che il riassorbimento opera sul trattamento nel suo insieme e non sulle singole voci, salvo diversa previsione di legge o contrattazione collettiva. Ha inoltre affermato che l'APE, previsto dal CCNL edilizia e dovuto in modo certo nell'an e nel quantum, rientra tra gli elementi del trattamento economico da considerare ai fini della conservazione del livello retributivo precedente. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato come disciplina del passaggio diretto di personale tra amministrazioni e come fattispecie riconducibile alla cessione del contratto, con applicazione delle regole di conservazione del rapporto e del trattamento economico.

  • art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001

    "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile"

    Norma centrale della decisione: il trasferimento di attività tra enti pubblici fa scattare l'applicazione dell'art. 2112 c.c., assicurando continuità del rapporto e tutela del trattamento economico.

  • art. 2112 c.c.

    "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano"

    La disposizione è letta come regola generale di continuità del rapporto e di conservazione dei diritti del lavoratore nel passaggio al cessionario, applicabile anche al pubblico impiego privatizzato tramite l'art. 31 d.lgs. 165/2001.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    "I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi"

    È il fondamento del principio del riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli; il riassorbimento deve però operare secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva e sul trattamento complessivo, non su singole voci.

  • art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza autonoma elaborazione decisiva nel dispositivo della Corte.

  • art. 24 CCNL imprese edili e affini del 20 maggio 2004

    La Corte lo interpreta come elenco non tassativo degli elementi della retribuzione; il richiamo al punto 3, insieme all'art. 29, mostra che l'APE è da considerarsi elemento retributivo rilevante.

  • art. 29 CCNL imprese edili e affini del 20 maggio 2004

    Norma istitutiva dell'anzianità professionale edile (APE), che disciplina un beneficio connesso all'anzianità e finanziato mediante contributi calcolati sugli elementi retributivi di cui all'art. 24.

  • art. 7, comma 12, legge Regione Sicilia n. 19 del 2005

    Norma del trasferimento del personale dall'ente di provenienza all'agenzia regionale di destinazione, posta a base del transito del lavoratore.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza specifica autonoma ratio decidendi nel testo.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea interpretazione del CCNL; la Corte valorizza invece il tenore testuale delle clausole contrattuali.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato formatosi sul diritto all'APE per il periodo precedente al trasferimento.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per giustificare l'esame diretto del testo del CCNL, depositato con il ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Evocato indirettamente attraverso il richiamo al divieto di reformatio in peius e ai principi sulla proporzionalità della retribuzione; la Corte ribadisce che la tutela riguarda il trattamento complessivo.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato per affermare che il principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione va riferito alla globalità del trattamento e non alle singole componenti.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni, in assenza di discipline speciali, è regolato dall'art. 31 d.lgs. 165/2001 in combinazione con l'art. 2112 c.c., con conseguente continuità giuridica del rapporto e conservazione del trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza.
  • Il principio di conservazione del trattamento economico opera sul complesso della retribuzione e non sulle singole voci: il riassorbimento dei trattamenti più favorevoli riguarda il livello retributivo globale, salvo diversa previsione di legge o contrattazione collettiva.
  • Ai fini della conservazione del trattamento economico nel trasferimento tra enti, rilevano gli elementi della retribuzione la cui corresponsione sia certa nell'an e nel quantum; un emolumento previsto dalla contrattazione collettiva e maturato con criteri oggettivi non può essere escluso solo perché qualificato come accessorio.
  • L'elenco degli elementi retributivi previsto dal contratto collettivo non è necessariamente tassativo quando dal testo emerge un rinvio ad altri compensi continuativi o a ulteriori istituti retributivi, sicché l'interpretazione deve essere sistematica e non meramente letterale su singole clausole.
  • Un precedente giudicato sul diritto a un determinato emolumento per il periodo anteriore al trasferimento rafforza la dimostrazione della sua spettanza pregressa, ma la questione decisiva resta la sua inclusione nel trattamento economico da conservare al momento del passaggio all'amministrazione di destinazione.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiego privatizzatoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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