Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07792/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda alcuni rapporti bancari di conto corrente e di mutuo/fiduciari intercorsi tra una società e la banca, con due soci chiamati anche in qualità di fideiussori. In appello era stata dichiarata ammissibile la domanda riconvenzionale della società volta alla ripetizione di indebito con riferimento ad altri due conti correnti, ma era stata comunque confermata la condanna della società e dei garanti al pagamento di una somma complessiva. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sul processo e dell'art. 117 t.u.b., sostenendo che, poiché avevano dedotto il mancato perfezionamento di alcuni contratti di conto corrente e la mancata produzione della documentazione contrattuale, l'onere di provare l'esistenza del contratto sarebbe gravato sulla banca; 2) violazione delle stesse norme, deducendo che la produzione integrale degli estratti conto del conto n. 81283 avrebbe dimostrato l'illegittimità di addebiti per capitalizzazione trimestrale, interessi, commissione di massimo scoperto e valute; 3) violazione della disciplina antiusura, assumendo che il tasso di mora previsto nel mutuo fondiario fosse usurario, nonostante in concreto non fossero mai stati applicati interessi di mora nel corso del rapporto estinto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte di merito aveva ritenuto che la società avesse sostanzialmente riconosciuto l'esistenza dei contratti, sicché l'onere probatorio sulla ripetizione di indebito restava a carico dell'attore. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché gli estratti conto erano tutti successivi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e quindi la capitalizzazione trimestrale non poteva dirsi illegittima senza prova della mancata pattuizione della pari periodicità degli interessi attivi e passivi; inoltre, sulle altre poste, la censura era generica e non spiegava in concreto gli addebiti contestati. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la mutuataria non aveva interesse a far dichiarare usurari gli interessi moratori quando, essendo stato il rapporto integralmente adempiuto, non vi era stata applicazione di interessi di mora. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come norma processuale invocata dai ricorrenti, ma non decisiva ai fini dell'accoglimento delle censure

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato come norma invocata dai ricorrenti, senza incidere sull'esito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma sulla disponibilità e valutazione della prova

  • art. 117 t.u.b.

    invocato dai ricorrenti in tema di rapporti bancari e prova delle pattuizioni contrattuali

  • art. 2, comma 2, Delibera CICR 9 febbraio 2000

    la capitalizzazione trimestrale può essere legittima se pattuita con pari periodicità degli interessi attivi e passivi

  • art. 1, comma 4, L. n. 108/1996

    invocato in materia di usura degli interessi moratori

  • art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000 conv. in L. n. 24/2001

    richiamato nella disciplina antiusura applicabile agli interessi convenuti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di ripetizione di indebito, l'onere della prova grava sull'attore, che deve dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una causa giustificativa del pagamento, anche quando si deduca la nullità di singole clausole contrattuali.
  • Chi agisce per la ripetizione di somme asseritamente non dovute in un rapporto bancario deve provare le pattuizioni rilevanti e il concreto fondamento dell'indebito; la mancata specifica allegazione o la genericità delle deduzioni comportano l'infondatezza o l'inammissibilità della censura.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito.
  • La capitalizzazione trimestrale degli interessi in conto corrente non è illegittima se risulta pattuita con pari periodicità degli interessi attivi e passivi nei rapporti disciplinati dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000.
  • Non sussiste interesse ad agire per far dichiarare usurario un interesse di mora se, nel rapporto ormai estinto, la mora non si è mai verificata e tali interessi non sono mai stati applicati.
  • L'eccezione di usurarietà deve essere collegata a un pregiudizio concreto e attuale, non potendo essere fondata su un parametro astratto sganciato dall'effettiva operatività della clausola nel rapporto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.