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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25190/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti tra proprietari di fondi confinanti nel Comune di Pogno. In un primo giudizio, alcuni proprietari chiedevano di accertare l'acquisto per usucapione di una servite0 di passaggio pedonale e carraio su due mappali altrui; in subordine domandavano la costituzione di una servite0 coattiva per asserita interclusione dei loro fondi. I convenuti resistevano, chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, sostenevano di avere usucapito una porzione di area a sud dei fondi avversari; in subordine chiedevano anche loro l'usucapione o la costituzione coattiva di un passaggio su altri mappali. In un secondo giudizio, gli stessi attori chiedevano l'accertamento dell'inesistenza delle servite0 rivendicate dalla controparte, la rimozione di una strada in terra battuta e l'arretramento di costruzioni per violazione delle distanze legali. Il Tribunale rigettava le domande principali di usucapione della propriete0, ma accoglieva la domanda subordinata di usucapione della servite0 di passaggio in favore di una delle parti. La Corte d'appello respingeva l'appello principale dei proprietari soccombenti e accoglieva parzialmente l'appello incidentale della controparte, dichiarando l'esistenza della servite0 di passaggio carraio e pedonale sui mappali indicati e ordinando la rimozione del cancello o la consegna delle chiavi. Nel ricorso per cassazione i proprietari soccombenti denunciavano: 1) violazione degli artt. 1158 e 1141 c.c. per erronea valutazione delle prove testimoniali e per insussistenza del possesso utile ad usucapire; 2) violazione degli artt. 1158, 1074 e 1079 c.c., sostenendo che l'interruzione del transito avrebbe impedito il maturare dell'usucapione e che il passaggio sarebbe avvenuto su altra strada; 3) nullite0 della sentenza per omessa motivazione sulla prova dell'usucapione della servite0. I controricorrenti proponevano ricorso incidentale, in parte condizionato, lamentando omesso esame di fatti decisivi sulla natura cortilizia dell'area e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia su una domanda relativa all'usucapione di una strada sterrata. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorso principale, osservando che le censure miravano in realte0 a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimite0; ha inoltre considerato assorbito il primo motivo incidentale, perche9 condizionato e reso superfluo dal rigetto del ricorso principale, e infondato il secondo motivo incidentale perche9 non integrava una vera violazione dell'art. 112 c.p.c., ma tendeva anch'esso a contestare il merito della decisione. Il ricorso principale e8 stato rigettato, il secondo motivo del ricorso incidentale pure rigettato, il primo motivo incidentale dichiarato assorbito; le spese sono state integralmente compensate e e8 stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dei proprietari soccombenti e ha rigettato anche il secondo motivo del ricorso incidentale della controparte; il primo motivo incidentale, proposto in via condizionata, e8 stato dichiarato assorbito. La Corte ha ritenuto che tutte le censure dei ricorrenti principali, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o nullite0 della sentenza, mirassero in realte0 a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito, non consentita in sede di legittimite0. Parimenti, ha ritenuto che il motivo incidentale sulla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. non integrasse un vero vizio di omessa pronuncia, ma si risolvesse in una critica alla motivazione e alla valutazione di merito. Le spese del giudizio di legittimite0 sono state compensate integralmente tra le parti, con altresec l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato quale norma sull'usucapione; la Corte ribadisce che l'accertamento del possesso utile e del maturarsi del termine ventennale e8 valutazione di merito insindacabile se adeguatamente motivata.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1158 c.c. per contestare la ricostruzione del possesso; la Corte non ne ravvisa violazione, poiche9 la censura mira in realte0 a rivalutare le prove.

  • art. 1074 c.c.

    Invocato dai ricorrenti principali, ma la Corte lo ritiene non decisivo rispetto al thema decidendum, che riguardava l'avvenuta maturazione dell'usucapione prima dell'asserita interruzione del passaggio.

  • art. 1079 c.c.

    Citato nel secondo motivo del ricorso principale; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo la doglianza diretta a contestare il merito.

  • art. 1167 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti principali per sostenere l'interruzione temporanea del passaggio; la Corte considera la questione irrilevante, perche9 il diritto sarebbe gie0 maturato prima del cancello.

  • art. 1168 c.c.

    Citato come norma evocata dai ricorrenti principali per qualificare l'interruzione del passaggio; la Corte non lo applica, perche9 la domanda tendeva a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che la censura incidentale riguarda in realte0 una critica al merito e non un'omessa pronuncia su domanda o eccezione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare una pretesa nullite0 della sentenza per omessa motivazione; la Corte precisa che, nella fattispecie, al pif9 sarebbe configurabile un vizio motivazionale non pif9 deducibile nei termini prospettati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non puf2 essere usato per surrettiziamente denunciare un vizio di motivazione o chiedere una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte esclude che la doglianza sulla motivazione o sul merito possa essere sussunta nel vizio di nullite0 processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte applica il nuovo testo della norma, affermando che il controllo di insufficienza motivazionale non e8 pif9 consentito per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, restando deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte de0 atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti soccombenti nel giudizio di legittimite0.

Massime di principio

  • In sede di legittimite0 non e8 consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di nullite0 in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • In tema di usucapione di una servite0, l'accertamento sulla sussistenza del possesso utile, sulla continuite0 dell'esercizio e sul maturare del termine ventennale e8 riservato al giudice di merito e non e8 censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • L'eventuale interruzione del transito non esclude l'usucapione di una servite0 se il diritto risulta gie0 compiutamente maturato prima dell'atto interruttivo; la questione, perf2, richiede un accertamento di fatto insindacabile in cassazione nei limiti del vizio di legittimite0.
  • La dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda, eccezione o conclusione in senso tecnico; non sussiste, invece, quando la parte contesti la qualite0 o la sufficienza della motivazione su un punto deciso.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non e8 pif9 deducibile il semplice vizio di insufficiente motivazione, dovendo il ricorrente individuare un omesso esame di un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MateriePossesso
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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