Cassazione Civile, Ordinanza n. 07233/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla riduzione del compenso spettante a un componente del consiglio di amministrazione e vicepresidente di una società in house del Comune di Palermo. L'interessato ha chiesto di accertare l'illegittimità sia della riduzione del 60% prevista dall'art. 4, comma 2, L.R. Sicilia n. 7/2011, sia dell'ulteriore dimezzamento del 50% ricollegato agli artt. 82 d.lgs. n. 267/2000 e 1, commi 725 e 726, L. n. 296/2006, contestando anche il recupero delle somme già percepite. In appello aveva dedotto violazione di parametri costituzionali e convenzionali, asserita irretroattività della disciplina, nullità delle delibere societarie che avevano recepito la riduzione e erronea interpretazione dell'art. 4, comma 2, L.R. Sicilia n. 7/2011, sostenendo che il 40% fosse la misura della riduzione e non il risultato finale. La Corte d'appello aveva respinto l'appello ravvisando, tra l'altro, che il ricorrente aveva partecipato alla delibera del consiglio di amministrazione che ratificava la volontà assembleare di ridurre i compensi e che non aveva impugnato nei termini le delibere societarie; inoltre aveva ritenuto applicabili le norme statali e regionali richiamate e interpretato la previsione regionale nel senso che la riduzione fosse pari al 60%.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente e non superata la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'avvenuta accettazione della riduzione da parte del ricorrente, che aveva partecipato alla delibera del consiglio di amministrazione senza impugnarla né impugnare la delibera assembleare. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo era inammissibile per difetto di specificità e che la nullità delle delibere non era più deducibile oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 2379 c.c. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a prospettare questioni di legittimità costituzionale non rilevanti ai fini del decidere, essendo comunque sufficiente a sorreggere la decisione la prima ratio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, L.R. Sicilia n. 7/2011
La Corte di merito aveva letto la disposizione nel senso che la riduzione prevista fosse del 60%; la Cassazione non entra nel merito della corretta interpretazione perché il ricorso è inammissibile per ragioni processuali.
Richiamato come norma applicabile, insieme alla disciplina regionale e alla legge statale, ai compensi degli amministratori della società in house.
art. 1, commi 725 e segg., L. n. 296/2006
Richiamata come disciplina applicabile ai compensi; la Corte d'appello l'aveva considerata operante con valenza precettiva immediata.
entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito
La nullità della deliberazione assembleare per illiceità dell'oggetto è impugnabile entro il termine di decadenza; decorso tale termine, il giudice non può rilevarla d'ufficio.
Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità, con necessaria riproduzione e confronto con gli atti e i documenti richiamati.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Parametro formale di deduzione dei motivi per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 42 Cost.
Invocato dal ricorrente per censurare la riduzione dei compensi sotto il profilo della tutela patrimoniale; la Corte rileva che la questione costituzionale non è decisiva nel caso concreto.
art. 36 Cost.
Invocato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini del giudizio di legittimità.
artt. 3 e 97 Cost.
Invocati come parametri di ragionevolezza e buon andamento, senza incidenza sul giudizio di ammissibilità.
art. 117, primo comma, Cost.
Invocato in relazione alla pretesa violazione della CEDU.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale e dell'affidamento patrimoniale.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato per la protezione del diritto di proprietà sugli emolumenti già percepiti.
artt. 118 e 119 Cost.
Richiamati nel terzo motivo a sostegno della censura di illegittimità costituzionale della disciplina regionale.
art. 117, terzo e quarto comma, Cost.
Richiamati per contestare la competenza e i limiti della disciplina regionale in materia di contenimento della spesa.
Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 112 c.p.c. per la dedotta nullità delle delibere e il rilievo officioso.
Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a superare la decadenza.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono utilmente censurate tutte le rationes, perché la mancata caduta di una sola di esse rende priva di interesse la critica alle altre.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità: chi contesta una delibera o un atto societario deve riprodurne il contenuto essenziale e spiegare puntualmente le ragioni della dedotta nullità o illegittimità; non basta un richiamo generico all'atto impugnato.
- La nullità di una deliberazione assembleare per illiceità dell'oggetto è soggetta al termine di impugnazione previsto dall'art. 2379 c.c.; decorso il termine, il vizio non può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
- La mera proposizione di questioni di legittimità costituzionale non integra, di per sé, un motivo di ricorso idoneo a cassare la sentenza, se la questione non è rilevante ai fini della decisione o se sopravvive un'autonoma ratio decidendi che rende comunque inevitabile il rigetto o l'inammissibilità.
- La partecipazione dell'interessato alla deliberazione che recepisce la riduzione del compenso, senza impugnazione tempestiva degli atti societari, può essere valorizzata come accettazione della volontà assembleare e come fatto ostativo alla successiva contestazione della decurtazione.
- In tema di interpretazione di norme che incidono sui compensi degli amministratori di enti o società a controllo pubblico, la verifica della corretta portata precettiva resta irrilevante in cassazione se il ricorso è già precluso da una ratio processuale autonoma non scalfita.
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