Salta al contenuto
Legge

L.R. Sicilia 7/2011

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 7/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge di stabilità della Regione Siciliana per il 2011: definisce saldi di bilancio, fondi di riserva e coperture, disciplina residui e perenzioni, trasferimenti a comuni e province, partecipazioni e organi degli enti locali, misure su rifiuti e turismo, finanziamento sanitario, interventi su beni culturali/forestali/costieri e pubblicità delle delibere. Le disposizioni si applicano, salvo diversa previsione, dall’1 gennaio 2011; alcune misure sono limitate al 2011-2013 o a termini specifici.

Legge di stabilità regionale siciliana 2011

Legge di stabilità regionale siciliana 2011

La legge detta la manovra finanziaria e programmatica della Regione Siciliana per il 2011, con effetti anche sul bilancio pluriennale 2012-2013. Accanto alle misure contabili, contiene interventi su enti locali, turismo, sanità, beni regionali, trasparenza e altre materie settoriali.

Quadro finanziario generale e fondi di riserva

La legge determina il saldo netto da finanziare per il 2011 in termini di competenza in 704.260 migliaia di euro. Per il bilancio pluriennale a legislazione vigente, il saldo netto da finanziare è fissato in 148.591 migliaia di euro per il 2012 e in 168.044 migliaia di euro per il 2013.

Il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare operazioni finanziarie per investimenti coerenti con la normativa statale di riferimento per un importo complessivo pari a:

  • 954.790 migliaia di euro nel 2011;
  • 405.000 migliaia di euro nel 2012;
  • 565.000 migliaia di euro nel 2013.

Per il 2011 è inoltre determinato in 450.000 migliaia di euro l’ammontare complessivo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e in conto capitale relativi a risorse regionali.

Sono revocate le precedenti autorizzazioni a operazioni finanziarie previste per il 2011 e 2012 da precedenti leggi regionali citate dalla norma.

Residui attivi, passivi e somme perenti

La disciplina interviene sulla pulizia contabile del rendiconto 2010 e riguarda situazioni maturate fino agli esercizi precedenti.

Sono eliminate dalle scritture contabili regionali:

  • le entrate accertate fino all’esercizio 2009 per le quali, alla chiusura del 2010, non risultano crediti da riscuotere verso debitori certi;
  • le somme perenti agli effetti amministrativi relative a impegni assunti fino all’esercizio 2000, se non reiscritte in bilancio entro la chiusura del 2010;
  • gli impegni di parte corrente assunti fino al 2009 e quelli di conto capitale assunti fino al 2008 per i quali, alla chiusura del 2010, non risultano obbligazioni giuridicamente vincolanti.

L’eliminazione avviene con decreti del Ragioniere generale, su indicazione delle amministrazioni competenti, allegati al rendiconto generale 2010. Le disposizioni non si applicano alle spese per opere pubbliche se il progetto è esecutivo e l’ente appaltante ha già deliberato l’indizione della gara con le modalità di appalto.

Trasferimenti agli enti locali

In attesa dell’attuazione della legge n. 42 del 2009, il fondo per le autonomie locali per il 2011 è quantificato in:

  • 750.000 migliaia di euro per i comuni, di cui il 10% destinato a spese di investimento;
  • 45.000 migliaia di euro per le province regionali, di cui 20.000 migliaia di euro per investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio.

Le somme sono ripartite con decreto dell’Assessore regionale competente, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, ed erogate in quattro trimestralità posticipate; l’ultima quota deve essere pagata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza.

Dal 2011 è quantificato in 45.000 migliaia di euro il fondo destinato a specifiche finalità comunali, a valere sulle risorse assegnate ai comuni. In sede di riparto sono prioritarie alcune riserve già previste da precedenti norme, tra cui quelle quantificate in 20.000 migliaia di euro e 10.000 migliaia di euro.

Le quote in conto capitale possono essere utilizzate anche per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti. Per la quarta trimestralità 2011 dei comuni, con esclusione di quelli sotto i 15.000 abitanti, sono previsti meccanismi premiali per gli enti che abbiano adempiuto agli obblighi richiesti e adottato misure contro evasione ed elusione dei tributi locali, oltre ad aver attuato, anche solo parzialmente, il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Partecipazioni degli enti locali e compensi nelle società partecipate

Gli enti locali e le province regionali devono applicare alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni e organismi comunque denominati le regole restrittive già previste dalla legge statale per le partecipazioni pubbliche. Restano escluse le partecipazioni obbligatorie per legge collegate a servizi istituzionali.

Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle province regionali si applicano le disposizioni statali sui compensi degli organi e, dal 1 gennaio 2011, tali compensi sono ridotti del 40%.

Difensore civico, direttore generale e interventi sostitutivi sui rifiuti

Dalla data di entrata in vigore della legge è soppressa negli enti locali la figura del difensore civico, salve le nomine già in essere fino alla loro naturale scadenza.

Per il direttore generale negli enti locali si applicano le disposizioni statali richiamate dalla norma.

In materia di rifiuti, gli interventi sostitutivi regionali per inerzia o inadempimento dell’ente locale competente sono attribuiti, dalla data di entrata in vigore della legge, all’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, su proposta del dirigente generale del dipartimento competente. È inoltre istituito, entro 30 giorni dall’entrata in vigore, un albo tenuto dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

Trasferimenti alle province per la vigilanza venatoria

La norma riscrive la disciplina dei contributi alle province regionali per il servizio di vigilanza venatoria e ambientale. L’Assessore regionale competente deve erogare, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione prevista dalla normativa richiamata, un acconto del 70% delle somme assegnate; il saldo è erogato in un’unica soluzione previa rendicontazione della spesa. I contributi sono riconosciuti solo alle province che abbiano attivato il servizio, anche tramite società totalmente partecipate.

Turismo, fabbricati ricettivi e turismo rurale

La disciplina urbanistico-turistica viene ampliata consentendo, per alcuni fabbricati, la destinazione ricettivo-alberghiera anche quando gli immobili siano stati realizzati anteriormente al 1967, oltre che con regolare concessione edilizia. Viene inoltre eliminato il riferimento alla sola civile abitazione e si consente l’insediamento di attività di bed and breakfast, agriturismo e relative attività di ristorazione.

In materia di turismo rurale, gli operatori agrituristici già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge possono trasformare l’attività di agriturismo in turismo rurale. Per gli agricampeggi, in alternativa all’adeguamento, è ammessa la trasformazione in complesso turistico-ricettivo all’aria aperta nel rispetto della disciplina regionale richiamata. Le modalità attuative dovevano essere definite con decreto del Presidente della Regione entro 30 giorni dall’entrata in vigore, su proposta dell’Assessore al turismo e previa delibera della Giunta.

Cofinanziamento della spesa sanitaria

Le risorse derivanti dall’intesa tra Stato e Regione siciliana prevista dalla normativa statale sono destinate, per il 2011, al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

È accantonata una quota di 605.304 migliaia di euro da utilizzare solo se, entro il 31 luglio 2011, non fosse raggiunta l’intesa richiamata. Il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare gli accantonamenti e le variazioni di bilancio necessari in relazione all’accertamento delle entrate conseguenti.

Piano straordinario per beni culturali, forestali e patrimonio costiero; rinaturalizzazione del territorio

La Regione è autorizzata a programmare un Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale, nel quadro della politica regionale unitaria e dei vincoli di bilancio richiamati dalla legge.

Nelle more della riprogrammazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, la spesa per le linee d’azione sulla rinaturalizzazione del territorio e sull’utilizzo di tecnologie innovative per la difesa dell’ambiente è posta a carico del bilancio regionale per il 2011 rispettivamente per 242.000 migliaia di euro e 144.000 migliaia di euro. Per tali finalità il Ragioniere generale è autorizzato a operazioni finanziarie per investimenti per 157.934 migliaia di euro e 140.432 migliaia di euro; quando intervenga il finanziamento con risorse del Fondo, l’autorizzazione si riduce di pari importo.

La legge inoltre stabilisce che al personale assunto in attuazione della normativa forestale richiamata non si applichino, senza possibilità di recupero, le procedure contrattuali e negoziali del triennio 2010-2012 per gli addetti ai lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari.

Sono quantificati anche gli oneri per l’applicazione del CCNL forestale 2006-2009: 14.000 migliaia di euro e 2.800 migliaia di euro per il 2011, con corrispondente previsione per il 2012 pari a 11.000 migliaia di euro e 2.800 migliaia di euro.

Itinerario Ragusa-Catania

Per l’intervento sulla linea d’azione “Itinerario Ragusa-Catania SS 514 - SS 194”, nelle more della riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, è autorizzata per il 2011 una spesa di 5.000 migliaia di euro a titolo di anticipazione. Anche in questo caso il Ragioniere generale è autorizzato alle operazioni finanziarie per investimenti coerenti con la normativa statale; quando intervenga il finanziamento con il Fondo, l’autorizzazione viene ridotta di pari importo.

Trasparenza e pubblicazione delle delibere della Giunta regionale

La Giunta regionale deve trasmettere alla Segreteria generale, entro 7 giorni dall’adozione, le proprie delibere per la pubblicazione integrale sul sito ufficiale della Regione, in una rubrica facilmente accessibile.

Le delibere che dispongono spese o nomine devono essere messe in particolare evidenza; per le nomine va allegato il curriculum del nominato. La norma mira a rafforzare la trasparenza della spesa pubblica regionale.

Termini per i documenti finanziari

Sono modificati i termini di presentazione di alcuni documenti finanziari regionali:

  • il termine è fissato al 20 luglio di ciascun anno in luogo del precedente riferimento collegato alla presentazione del documento statale;
  • il termine per un altro documento è spostato dal 31 maggio al 30 giugno di ciascun anno.

Fondi globali, rimodulazioni e abrogazioni di spesa

La legge conferma per il triennio 2011-2013 gli importi dei fondi globali destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi successivi all’approvazione del bilancio, secondo le tabelle allegate.

Sono inoltre disciplinati:

  • il rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale;
  • le riduzioni di autorizzazioni di spesa per le leggi indicate nelle tabelle;
  • la rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali;
  • l’abrogazione delle leggi di spesa indicate in tabella;
  • la determinazione degli stanziamenti demandati alla legge finanziaria;
  • gli importi relativi agli interventi previsti dalla normativa regionale richiamata;
  • i nuovi limiti di impegno con indicazione di decorrenza e termine.

Le nuove o maggiori spese dispiegano effetto entro il limite della spesa espressamente autorizzata. Il Ragioniere generale deve accertare con proprio decreto il raggiungimento di tali limiti e, dalla pubblicazione del decreto, le autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia per l’anno in corso.

Decorrenza ed efficacia

Salvo diversa disposizione, le norme della legge si applicano dall’1 gennaio 2011. La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Obsolescenza

L’atto non è da considerarsi deprecato in senso assoluto, perché contiene una parte di disciplina generale e pluriannuale ancora ricostruibile, ma molte previsioni sono strettamente limitate all’esercizio 2011 o a finestre temporali già concluse; pertanto il suo utilizzo pratico oggi è in larga misura residuale e storico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.