Cassazione Civile, Ordinanza n. 19788/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un proprietario comproprietario di un immobile situato in un Comune aveva convenuto in giudizio l'ente locale e una società, chiedendo che fosse dichiarata illegittima la demolizione e il danneggiamento di un impianto molitorio avvenuti durante l'occupazione dell'immobile, occupazione funzionale all'ampliamento di una piazza, con condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il danno fosse collegato all'esercizio del potere autoritativo e alla procedura espropriativa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 34 d.lgs. 80/1998, sostenendo che, alla luce delle pronunce di incostituzionalità, la giurisdizione esclusiva amministrativa non ricorrerebbe se la parte lesa non impugna l'atto amministrativo o ne riconosce la legittimità; aggiungeva che la domanda risarcitoria era stata proposta prima della determinazione delle indennità e che essa condivideva la medesima causa petendi con l'opposizione alla stima, entrambe fondate sulla lesione di un diritto soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul riparto di giurisdizione in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa, precisando che, per i giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore della legge n. 205/2000, le controversie risarcitorie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando il danno sia conseguenza di un comportamento della pubblica amministrazione riconducibile, anche indirettamente o mediatamente, all'esercizio di un potere amministrativo. Nel caso concreto il danno lamentato derivava dalla demolizione di un fabbricato da espropriare nell'ambito della realizzazione dell'opera pubblica; non si trattava quindi di una condotta del tutto estranea al potere pubblico, né rilevava che fosse stata proposta anche opposizione alla stima, perché tale domanda ha petitum e causa petendi diversi dalla domanda di risarcimento. Il ricorso è stato rigettato senza statuizioni sulle spese per mancata costituzione dell'intimato, con atto finale di rigetto e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
È invocato dal ricorrente quale norma sul difetto di giurisdizione; la Corte non ne ricava un principio diverso da quello fissato dal sistema del riparto di giurisdizione in materia espropriativa e urbanistico-edilizia.
art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
La Corte richiama la sua evoluzione normativa e le pronunce di incostituzionalità che ne hanno limitato l'ambito, precisando che la giurisdizione esclusiva amministrativa riguarda gli atti e provvedimenti e, nei casi pertinenti, anche i comportamenti riconducibili al potere pubblico.
art. 7, lett. b), L. 21 luglio 2000, n. 205
È indicata come la disposizione che ha riformulato l'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 dopo l'intervento della Corte costituzionale.
art. 11, comma 4, lett. g), L. 15 marzo 1997, n. 59
È richiamata in relazione al limite della delega legislativa nella ricostruzione dell'illegittimità costituzionale dell'originario art. 34 d.lgs. n. 80/1998.
art. 53 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui estendeva la giurisdizione esclusiva anche ai comportamenti non riconducibili neppure mediatamente all'esercizio di un pubblico potere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto, in dispositivo, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di risarcimento del danno da attività della pubblica amministrazione in ambito urbanistico-edilizio ed espropriativo, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste anche quando il pregiudizio derivi da comportamenti materiale-esecutivi, purché tali condotte siano riconducibili, anche solo indirettamente o mediamente, all'esercizio di un potere amministrativo.
- La giurisdizione ordinaria resta invece configurabile solo per comportamenti dell'amministrazione del tutto estranei o non riconducibili neppure mediamente all'esercizio del pubblico potere, cioè per condotte meramente occasionali rispetto all'attuazione dell'opera pubblica.
- La diversa azione di opposizione alla stima e la domanda di risarcimento del danno da illegittima demolizione o danneggiamento hanno petitum e causa petendi differenti; la pendenza o proponibilità dell'una non incide automaticamente sul riparto di giurisdizione dell'altra.
- Nelle controversie iniziate dopo l'entrata in vigore della legge n. 205/2000, la ricostruzione del riparto di giurisdizione in materia urbanistica-edilizia deve tenere conto della sequenza delle pronunce della Corte costituzionale che hanno eliminato l'estensione ai meri comportamenti non collegati al potere pubblico, ma non hanno escluso le controversie risarcitorie connesse all'esercizio di un potere amministrativo.
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