Cassazione Civile, Ordinanza n. 08888/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un comune aveva impugnato davanti al Tribunale il licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato per plurime condotte di falsa attestazione della presenza in servizio, contestate ai sensi dell'art. 55-quater, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il Tribunale aveva rigettato le impugnazioni; in appello la Corte territoriale ha dichiarato improcedibile l'appello perché l'atto non era stato notificato, pur essendo stato depositato il ricorso e comunicato il decreto di fissazione dell'udienza. Il difensore aveva chiesto rinvio all'udienza per depositare l'atto d'appello già notificato e poi aveva presentato istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo l'impossibilità di notificare per l'interruzione dell'attività professionale dovuta all'emergenza Covid-19. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 348, 421, 435, 291 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che l'improcedibilità per omessa notifica dell'appello sarebbe superata da successiva giurisprudenza e sarebbe in contrasto con il diritto di difesa e di accesso alla giustizia; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 435, 184-bis e 153 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la mancata notificazione era dipesa da causa non imputabile e che doveva esservi rimessione in termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui, nel rito del lavoro, la mancata notificazione dell'appello determina l'improcedibilità quando il decreto di fissazione dell'udienza sia stato comunicato all'appellante e questi non abbia tempestivamente attivato i rimedi processuali. Ha escluso che le pronunce richiamate dal ricorrente incidessero su tale principio, perché riguardavano fattispecie diverse, e ha ritenuto corretta anche la negazione della rimessione in termini, sia perché l'emergenza Covid era già stata considerata dal legislatore con la sospensione dei termini processuali, sia perché la parte non aveva reagito con immediatezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 55-quater, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
norma posta a base della contestazione disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio e del conseguente licenziamento senza preavviso
la rimessione in termini presuppone la tempestività dell'iniziativa e un impedimento non imputabile effettivamente impeditivo dell'attività processuale
nel rito del lavoro il decreto di fissazione dell'udienza va comunicato all'appellante; la sua comunicazione rileva ai fini della procedibilità dell'appello
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla disciplina dell'impugnazione
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione ai poteri del giudice del lavoro
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla sanatoria/rinnovazione degli atti
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del giusto processo e del diritto di difesa
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente per contestare l'improcedibilità come eccesso di formalismo e limitazione dell'accesso alla giustizia
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e della rimessione in termini
richiamato come precedente disciplina della rimessione in termini, ritenuta coerente con il requisito della tempestività della reazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove dovuto
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l'omessa notificazione dell'atto di appello può determinare improcedibilità quando il decreto di fissazione dell'udienza sia stato regolarmente comunicato all'appellante e vi sia stata la possibilità concreta di provvedere tempestivamente alla notifica nel rispetto del termine di comparizione.
- La tutela del diritto di difesa e del principio del giusto processo non esclude, di per sé, la sanzione dell'improcedibilità dell'appello, se essa è espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale applicato a un assetto processuale che bilancia le esigenze di celerità con quelle del contraddittorio.
- La rimessione in termini richiede non solo la deduzione di una causa non imputabile, ma anche una reazione immediata della parte non appena si manifesti la necessità di compiere l'atto precluso; la mera allegazione di difficoltà organizzative o di emergenze già considerate dal legislatore non basta.
- Le pronunce che ammettono la rinnovazione o il deposito di notifiche omesse in altri riti o per altri atti non sono automaticamente estensibili all'appello nel rito del lavoro, ove operano regole specifiche e diverse garanzie di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza.
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