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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03152/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di un veicolo tra una società acquirente e una concessionaria-venditrice. L’acquirente sosteneva che il mezzo non fosse stato consegnato entro il termine contrattuale di tolleranza di 40 giorni e chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con restituzione del deposito cauzionale, pagamento della penale e risarcimento danni. La concessionaria eccepiva invece che il termine di consegna non fosse stato pattuito in modo vincolante e, in appello, ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado: la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto si fosse perfezionato il 24 maggio 2007, che il termine di 40 giorni scadesse il 3 luglio 2007 e che la clausola contrattuale prevedesse, dopo tale scadenza, un ulteriore termine di 15 giorni per l’esercizio da parte del cliente della facoltà di recesso o di risoluzione. Poiché la disponibilità del veicolo fu comunicata il 17 luglio 2007, la Corte d’appello ha escluso che vi fosse già un grave inadempimento e ha ritenuto operante la clausola risolutiva espressa in favore della venditrice, con conseguente risoluzione per inadempimento dell’acquirente e rigetto delle domande di quest’ultima. Nel ricorso per cassazione l’acquirente ha denunciato: 1) nullità della sentenza per motivazione intrinsecamente contraddittoria; 2) error in procedendo per erronea interpretazione della clausola contrattuale da parte del giudice di primo grado non corretta in appello; 3) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e delle norme invocate, sostenendo che il termine di 15 giorni non prolungasse il termine di tolleranza ma attribuisse solo al cliente una facoltà di scioglimento, senza spostare in avanti il giudizio sulla gravità dell’inadempimento. La Cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo che la Corte d’appello avesse correttamente interpretato il contratto senza sommare indebitamente i 40 giorni di tolleranza ai 15 giorni successivi, ma valorizzando il fatto che, al momento della comunicazione della disponibilità del veicolo, l’acquirente non aveva ancora esercitato la facoltà di recesso o di risoluzione prevista dalla clausola.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la lettura della Corte d’appello secondo cui la clausola contrattuale prevedeva un termine di tolleranza di 40 giorni per la consegna e, dopo la sua scadenza, un ulteriore termine di 15 giorni entro il quale il cliente poteva esercitare il recesso o la risoluzione. La comunicazione di disponibilità del veicolo del 17 luglio 2007 è stata ritenuta tempestiva rispetto a tale assetto negoziale, in assenza di prova che l’acquirente avesse già esercitato la facoltà di scioglimento prima di quella data. Conseguentemente sono rimasti fermi la pronuncia di risoluzione del contratto in danno dell’acquirente e il rigetto delle sue domande restitutorie e risarcitorie. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Vengono richiamati i vizi deducibili in cassazione per nullità della sentenza, error in procedendo e violazione di legge.

  • art. 132 c.p.c.

    La ricorrente lo invoca per sostenere la nullità della sentenza per motivazione intrinsecamente contraddittoria; la Corte esclude che la motivazione sia affetta da contraddizione irriducibile.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto deve muovere dalla comune intenzione delle parti e dal senso letterale delle parole; se la lettera è chiara e univoca non è consentita un’interpretazione diversa.

  • art. 1341 c.c.

    È richiamato tra le norme asseritamente violate per censurare l’interpretazione delle condizioni generali di contratto.

  • art. 1370 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente come canone ermeneutico delle clausole predisposte unilateralmente.

  • art. 1456 c.c.

    È invocato in relazione alla clausola risolutiva espressa e alla legittimità della risoluzione del contratto.

  • art. 1455 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’inadempimento della controparte fosse già di non scarsa importanza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella lettura della clausola contrattuale.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato per contestare il criterio di decisione adottato dal giudice di merito nell’interpretazione del contratto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito in Cassazione per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene applicato per disporre l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione del contratto, quando il testo della clausola è chiaro e univoco, il giudice deve attenersi al dato letterale e non può sovrapporre una lettura incompatibile con la formulazione negoziale.
  • La clausola che riconosce al compratore un termine ulteriore per esercitare il recesso o la risoluzione non implica, di per sé, che tale termine prolunghi il termine di consegna pattuito: occorre distinguere tra termine di adempimento e termine per l’esercizio di una facoltà di scioglimento.
  • Per configurare l’inadempimento grave ai fini della risoluzione occorre verificare il significato complessivo della pattuizione e il momento in cui la parte titolare della facoltà di scioglimento l’abbia effettivamente esercitata.
  • La censura di motivazione contraddittoria non è fondata quando la sentenza di merito, letta nel suo complesso, esprime una ratio coerente e logicamente compatibile con le singole affermazioni riportate.
  • Chi deduce in cassazione l’erronea interpretazione di una clausola negoziale deve confrontarsi con l’effettivo contenuto della decisione impugnata e con il materiale processuale rilevante, allegando specificamente gli elementi decisivi eventualmente trascurati.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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