Sentenza del 05/12/2018 n. 31411 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva acquistato nel 2006 alcune porzioni immobiliari soggette a IVA, dichiarando un prezzo di 912.000 euro. L’Agenzia delle Entrate aveva tuttavia rideterminato, ai fini delle sole imposte ipotecaria e catastale, il valore venale degli immobili sulla base di quotazioni FIAIP e OMI, richiedendo le maggiori imposte conseguenti. La contribuente contestava sia la possibilità di utilizzare una base imponibile diversa dal prezzo assoggettato a IVA, invocando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, sia l’idoneità dei dati statistici utilizzati per determinare il valore degli immobili, tenuto conto delle loro caratteristiche, dello stato di ultimazione e della perizia di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi sette motivi di ricorso, ritenendo legittima, in linea di principio, la determinazione delle imposte ipotecaria e catastale sulla base del valore venale degli immobili, distinto dal corrispettivo rilevante ai fini IVA. Ha invece accolto l’ottavo motivo, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR sulla valutazione dei beni: le quotazioni OMI e FIAIP hanno valore meramente indiziario e forniscono indicazioni di massima, ma non possono da sole giustificare il valore accertato, soprattutto per immobili strumentali di categoria D con caratteristiche specifiche. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 1
consente la rettifica del valore venale dei beni ai fini dell’imposta di registro
La norma è stata utilizzata come fondamento del potere dell’Ufficio di rideterminare il valore degli immobili, valore rilevante anche per le imposte ipotecaria e catastale secondo la relativa disciplina di rinvio.
D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 10 e 13
le imposte ipotecaria e catastale seguono, per quanto non previsto, le disposizioni applicabili all’imposta di registro
Le imposte ipotecaria e catastale, pur concorrendo con l’IVA, hanno una disciplina autonoma e possono essere determinate sulla base del valore venale dell’immobile, secondo le regole proprie dell’imposta di registro.
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1-bis della Tariffa
aliquote proporzionali del 3 per cento per l’imposta ipotecaria e dell’1 per cento per l’imposta catastale
Per le cessioni di immobili strumentali soggette a IVA, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale secondo le aliquote applicabili alla data della formalità.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10
La cessione di un fabbricato strumentale non ancora ultimato, effettuata da un soggetto passivo, resta nel circuito produttivo ed è soggetta a IVA; ciò non esclude l’applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57
In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove, ma è consentito sviluppare con nuovi argomenti difese già comprese nella causa petendi originaria.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis, convertito dalla L. n. 248 del 2006
Ha rideterminato le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sugli immobili strumentali, portandole complessivamente al 4 per cento nella fattispecie considerata.
L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5
Ha eliminato, con effetto retroattivo, la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale, rimettendo al giudice la valutazione dell’eventuale maggior valore sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale, accogliendo il motivo relativo all’insufficienza della motivazione sulla stima degli immobili.
Massime di principio
- La soggezione di una compravendita a IVA non impedisce necessariamente che le imposte ipotecaria e catastale siano calcolate sulla base del valore venale dell’immobile, anziché sul prezzo dichiarato ai fini IVA.
- Le imposte ipotecaria e catastale hanno presupposto e disciplina autonomi rispetto all’IVA; il principio di alternatività non impone automaticamente l’identità delle rispettive basi imponibili.
- Le quotazioni OMI, FIAIP o analoghe banche dati costituiscono strumenti di ausilio con valore indiziario e indicazioni di massima; non sono, da sole, sufficienti a dimostrare il reale valore di uno specifico immobile.
- Per immobili strumentali, soprattutto di categoria catastale D, l’Amministrazione e il giudice devono considerare concretamente destinazione, stato di ultimazione, caratteristiche costruttive, possibilità di utilizzo, locazione, superfici e comparabili effettivi.
- Una perizia di parte non è automaticamente decisiva, ma deve essere esaminata e confrontata con gli elementi presuntivi dell’Ufficio; il mancato esame di tali elementi può determinare un vizio di motivazione.
- In caso di contestazione del valore accertato, il contribuente deve fornire elementi specifici e documentati che evidenzino le caratteristiche peculiari dell’immobile e l’eventuale inattendibilità dei valori statistici.
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