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Sentenza

Sentenza del 05/12/2018 n. 772 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la cartella sostenendo che l'avviso di accertamento posto a suo fondamento non gli fosse mai stato ritualmente notificato. L'Ufficio ha sostenuto invece la validità della notifica, richiamando la disciplina degli articoli 140 e 148 del codice di procedura civile, e ha impugnato la decisione di primo grado che aveva ritenuto invalida la notifica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado. Il Collegio ha ritenuto decisiva la precedente sentenza della CTR che aveva dichiarato nulla la notifica dell'avviso di accertamento. Poiché l'avviso presupposto era stato notificato invalidamente, anche la cartella di pagamento doveva essere considerata nulla. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente appellato non si era costituito.

Norme richiamate

  • Articolo 140 del codice di procedura civile

    La norma disciplina la notificazione quando il destinatario è irreperibile o non è possibile eseguire la consegna ordinaria. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva richiamato tale disposizione per sostenere la ritualità della notifica, ma i giudici hanno ritenuto invalida la notificazione dell'avviso di accertamento.

  • Articolo 148 del codice di procedura civile

    La norma riguarda la relazione di notificazione e le formalità che devono attestare il corretto svolgimento della procedura. Il richiamo dell'Ufficio non è stato ritenuto sufficiente a superare l'accertata nullità della notifica.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5791/2008

    La pronuncia ha cassato una precedente decisione e disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale affinché verificasse la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento. La successiva decisione di rinvio ha dichiarato nulla tale notifica.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento dipendente da un avviso di accertamento presupposto può essere annullata se il contribuente dimostra che l'avviso non è stato notificato validamente.
  • L'invalidità dell'atto presupposto si riflette sugli atti successivi, quando questi dipendono necessariamente dal primo e non vi è stata una valida conoscenza legale dell'accertamento.
  • L'Amministrazione deve provare la regolarità della notificazione, comprese le formalità richieste dalla legge per i casi di irreperibilità o assenza del destinatario.
  • Il richiamo astratto alle norme sulla notificazione non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente che tutte le formalità previste siano state rispettate.
  • Una pronuncia resa nel giudizio relativo all'atto presupposto può incidere direttamente sul giudizio riguardante la cartella, soprattutto quando accerta definitivamente o comunque giudizialmente la nullità della notifica dell'avviso.
  • La mancata costituzione dell'appellato non impedisce al giudice di esaminare l'appello, ma può comportare la compensazione o la mancata liquidazione delle spese processuali.

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