Sentenza del 05/12/2018 n. 772 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella sostenendo che l'avviso di accertamento posto a suo fondamento non gli fosse mai stato ritualmente notificato. L'Ufficio ha sostenuto invece la validità della notifica, richiamando la disciplina degli articoli 140 e 148 del codice di procedura civile, e ha impugnato la decisione di primo grado che aveva ritenuto invalida la notifica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado. Il Collegio ha ritenuto decisiva la precedente sentenza della CTR che aveva dichiarato nulla la notifica dell'avviso di accertamento. Poiché l'avviso presupposto era stato notificato invalidamente, anche la cartella di pagamento doveva essere considerata nulla. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente appellato non si era costituito.
Norme richiamate
Articolo 140 del codice di procedura civile
La norma disciplina la notificazione quando il destinatario è irreperibile o non è possibile eseguire la consegna ordinaria. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva richiamato tale disposizione per sostenere la ritualità della notifica, ma i giudici hanno ritenuto invalida la notificazione dell'avviso di accertamento.
Articolo 148 del codice di procedura civile
La norma riguarda la relazione di notificazione e le formalità che devono attestare il corretto svolgimento della procedura. Il richiamo dell'Ufficio non è stato ritenuto sufficiente a superare l'accertata nullità della notifica.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5791/2008
La pronuncia ha cassato una precedente decisione e disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale affinché verificasse la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento. La successiva decisione di rinvio ha dichiarato nulla tale notifica.
Massime di principio
- La cartella di pagamento dipendente da un avviso di accertamento presupposto può essere annullata se il contribuente dimostra che l'avviso non è stato notificato validamente.
- L'invalidità dell'atto presupposto si riflette sugli atti successivi, quando questi dipendono necessariamente dal primo e non vi è stata una valida conoscenza legale dell'accertamento.
- L'Amministrazione deve provare la regolarità della notificazione, comprese le formalità richieste dalla legge per i casi di irreperibilità o assenza del destinatario.
- Il richiamo astratto alle norme sulla notificazione non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente che tutte le formalità previste siano state rispettate.
- Una pronuncia resa nel giudizio relativo all'atto presupposto può incidere direttamente sul giudizio riguardante la cartella, soprattutto quando accerta definitivamente o comunque giudizialmente la nullità della notifica dell'avviso.
- La mancata costituzione dell'appellato non impedisce al giudice di esaminare l'appello, ma può comportare la compensazione o la mancata liquidazione delle spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 dic 2018Sentenza del 05/12/2018 n. 294 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 5 dic 2018Sentenza del 05/12/2018 n. 440 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 5 dic 2018Sentenza del 05/12/2018 n. 442 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 5 dic 2018Sentenza del 05/12/2018 n. 1594 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 5 dic 2018Sentenza del 05/12/2018 n. 1884 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 5 dic 2018Sentenza del 05/12/2018 n. 1888 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →